L.R. Abruzzo 13/2026
Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo 3 luglio 2026, n. 13 modifica numerose leggi regionali su protezione civile, commercio, urbanistica, sanità, enti regionali, cultura, acque minerali, aree protette e altri settori, per recepire rilievi statali e garantire la leale collaborazione. Include anche misure finanziarie e transitorie su vari capitoli di bilancio. Vigore dal 18 luglio 2026; alcune misure hanno efficacia limitata al 2026 o dal 1° gennaio 2027.
Modifiche eterogenee a numerose leggi regionali abruzzesi e ulteriori disposizioni finanziarie, organizzative e transitorie
Disposizioni di modifica eterogenee e adeguamento ai rilievi statali
La legge regionale Abruzzo 3 luglio 2026, n. 13 interviene in modo ampio su molteplici discipline regionali, principalmente per adeguarle ai rilievi formulati dallo Stato in sede di esame governativo e per prevenire contenziosi costituzionali. Il provvedimento ha efficacia nel solo territorio della Regione Abruzzo ed entra in vigore il 18 luglio 2026.
Finalità generali e principio di leale collaborazione
Il capo I è espressamente dedicato a modifiche di leggi regionali vigenti con finalità di attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione Abruzzo. Le modifiche recepiscono gli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispondono ai rilievi delle amministrazioni statali competenti e mirano a garantire conformità a Costituzione, principi fondamentali statali e obblighi europei.
Protezione civile, dighe e allertamento
In materia di sbarramenti di ritenuta e invasi idrici, il gestore, in tutti i casi di allerta, deve avvisare i Sindaci dei Comuni interessati per l’attivazione delle procedure di emergenza e informare Prefetto, Questore, dirigente del Commissariato distaccato, Stazioni dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e struttura regionale di Protezione civile. Il disciplinare d’esercizio può dettagliare soggetti da allertare, modalità di comunicazione, procedure per le diverse fasi dell’emergenza e nominativi/recapiti dei responsabili e dei delegati con adeguata capacità decisionale.
Polizia locale e incarico di comandante
Nei Comuni con dirigenza, quando il posto di comandante è vacante e nel Corpo di polizia locale mancano figure dirigenziali, il Comune può conferire l’incarico a un altro dirigente dell’ente, anche ad interim, oppure a un dirigente comandante di altra amministrazione comunale tramite scavalco condiviso. Restano fermi i requisiti di legge; è richiesta comprovata esperienza e competenza professionale nel settore, anche acquisita con specifici corsi di formazione.
Comunità montane e oneri delle gestioni liquidatorie
Per le disposizioni sulle comunità e aree montane, viene precisato che gli oneri relativi al mandato gravano sulle gestioni liquidatorie.
Commercio: grandi strutture di vendita e somministrazione automatica
Per le grandi strutture di vendita, il termine entro cui opera il regime previsto dalla disciplina richiamata è anticipato al 31 dicembre 2026; decorso tale termine, possono essere presentate istanze di autorizzazione ed è consentito il rilascio delle autorizzazioni commerciali. Inoltre, nel testo unico del commercio è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici.
Aree protette e salvaguardia temporanea
Nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo previsto dalla normativa sulle aree protette, all’interno dell’area ricompresa nel previgente perimetro della Riserva Naturale resta assicurato il rispetto delle norme di salvaguardia della legge finanziaria regionale 2005.
Norme finanziarie e variazioni di esercizio
Una modifica alla legge di stabilità 2024 ripristina la previsione riferita all’esercizio 2025. Altre disposizioni incidono su capitoli di bilancio e su norme finanziarie di leggi regionali 2025 e 2026, senza introdurre in generale nuovi oneri salvo specifiche autorizzazioni o rifinanziamenti indicati nei singoli articoli.
Leale collaborazione e modifiche a leggi regionali del 2025
La legge interviene su numerose leggi regionali del 2025: amplia i soggetti della disciplina sulle comunità abruzzesi nel mondo includendo enti del Terzo settore con requisiti specifici; adegua la normativa sul rischio valanga, sulla cooperazione di comunità, sugli interventi universitari e sui servizi per minori, donne, coppie e famiglie; modifica inoltre la disciplina sulla valorizzazione dei Cunicoli di Claudio, il Premio Benedetto Croce, il debito fuori bilancio, il sistema produttivo e altri settori. Più disposizioni sono di mero coordinamento o aggiornamento terminologico.
Disciplina transitoria per autorizzazioni paesaggistiche
Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge, la cui durata era stata determinata in base alla norma regionale abrogata, restano efficaci per massimo 18 mesi solo per avviare o proseguire lavori già programmati o iniziati. Entro tale termine va presentata istanza di rinnovo secondo il Codice dei beni culturali; l’autorizzazione resta efficace fino alla conclusione del rinnovo se l’istanza è tempestiva. La disciplina vale solo se, alla data di entrata in vigore, i lavori erano già programmati o iniziati, non vi erano modifiche progettuali di non lieve entità e non vi erano abusi edilizi.
Acque minerali e termali: canoni, controlli e riparto dei proventi
La disciplina sulle acque minerali e termali è profondamente rivista. Viene fissato un diritto proporzionale annuo anticipato per la ricerca pari a 14,43 euro per ettaro o frazione, aggiornabile ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale sulla base di indici ISTAT. Sono incrementati i canoni di concessione per coltivazione, ridefinite le modalità di revisione biennale, introdotta una riduzione del canone in caso di congiuntura economica sfavorevole e protocollo d’intesa con impegni sui livelli occupazionali, e rafforzati i controlli con misuratori idonei al monitoraggio da remoto in tempo reale. Dal 1° gennaio 2027 il 50% dei proventi del canone è destinato al Comune sede della concessione e ripartito tra i Comuni interessati; un ulteriore 10% va al Servizio regionale competente. Le nuove misure economiche non si applicano ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore, che restano disciplinati dalla normativa previgente. Gli attuali titolari devono adeguare i misuratori entro 180 giorni.
Enti regionali e ARAP
In materia di enti regionali, viene consentito il cumulo fino a due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di revisione legale presso enti regionali. Per l’ARAP, si precisa il requisito di esperienza quinquennale per presidente e componenti del consiglio di amministrazione.
Infrastrutture sportive e continuità per “Le Naiadi”
Per gli interventi sul cratere aquilano, si ammette l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive per allestimento o rinnovo di impianti, aree ricreative, campi ludico-sportivi e palestre scolastiche comunali. Per il complesso sportivo “Le Naiadi”, nelle more della costituzione della società in house, è autorizzata la prosecuzione dell’affidamento in house a FIRA S.p.A. per sei mesi dalla scadenza del 30 giugno 2026, prorogabili di ulteriori sei mesi con provvedimento motivato della Giunta se la società non è operativa; la gestione dovrà poi confluire nella società in house regionale.
Sanzioni e commercio/alimentazione
Le violazioni della normativa regionale sul randagismo e sugli animali da affezione sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzione amministrativa da 150 a 900 euro. È poi ribadito il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici.
Personale, risorse decentrate e Agenzie regionali
Il Consiglio regionale può avvalersi della facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate nei limiti del decreto-legge 25/2025 e nel rispetto dell’equilibrio pluriennale e dei parametri di virtuosità. Per l’Agenzia regionale di Protezione civile e per l’ARAL sono previsti adeguamenti sulla possibilità di avvalersi di personale dirigenziale e sulle modalità di distacco e definitiva assegnazione del personale, con termini differenziati e facoltà di opzione per la permanenza nei ruoli della Giunta regionale.
Medicina dello sport, psicologia di base e servizi per minori
La normativa sulla medicina dello sport chiarisce gli effetti della sospensione del giudizio di idoneità e aggiorna il regime sanzionatorio. Per lo psicologo di base viene precisata l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con SSN, strutture regionali o private accreditate, da verificare al conferimento dell’incarico. Nei programmi scolastici di prevenzione e educazione alla salute rivolti a bambini e adolescenti, contenuti e metodi devono essere adeguati a età e maturazione, con supporto di figure specialistiche, in particolare psicologi dell’età evolutiva delle ASL.
Birra agricola, turismo e contributi 2026
È aggiornata la disciplina sulla fiera della birra agricola e artigianale, eliminando il vincolo della rotazione territoriale e ridenominando il relativo capitolo di spesa. È inoltre rifinanziato per il solo esercizio 2026 un intervento della legge di stabilità 2022 per 3.000 euro, con relative variazioni compensative di bilancio e atti attuativi a carico della Giunta e del Dipartimento competente.
Urbanistica e governo del territorio
La nuova legge urbanistica è modificata in più punti: si estendono a 36 mesi alcuni termini procedimentali; si rafforzano le regole sui nuclei residenziali a vocazione rurale, sui cambi di destinazione d’uso e sulla nozione di nuclei rurali; si precisa che i cambi di destinazione d’uso disciplinati dalla legge non costituiscono variante urbanistica e non richiedono verifica di conformità alle destinazioni di zona. Vengono inoltre aggiornate le regole su PTSI, aree produttive, parchi urbani e poteri sostitutivi provinciali.
Garante regionale dei diritti degli anziani
La disciplina del Garante regionale degli anziani è riscritta in modo organico. Il Garante opera per tutelare i diritti delle persone di almeno 65 anni residenti, domiciliate anche temporaneamente o stabilmente dimoranti in Abruzzo. Le funzioni riguardano monitoraggio delle prestazioni socio-sanitarie, contrasto a discriminazioni, abusi e truffe, sensibilizzazione, supporto alle vittime, proposte normative, pareri su atti regionali, raccordo con media, scuole, forze dell’ordine e istituzioni. L’elezione richiede requisiti di laurea e esperienza almeno quinquennale; la durata è di cinque anni, con una sola rieleggibilità. Sono disciplinate ineleggibilità, incompatibilità, conflitti di interesse, decadenza, revoca, sostituzione, dichiarazioni annuali, relazione annuale e sede presso il Consiglio regionale.
Aree idonee per impianti da fonti rinnovabili
La legge sulle aree idonee per impianti da fonti rinnovabili è integrata includendo tra le aree di pertinenza anche quelle agricole non destinate alla produzione agricola su cui insistano impianti industriali o produttivi dismessi, inattivi e privi di operatività funzionale.
Biobanca e contributo all’Università di Chieti-Pescara
Per l’avvio delle attività della Biobanca, la Regione concede per il 2026 un contributo integrativo di 30.000 euro al CAST dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, destinato al ripristino e adeguamento impiantistico. È previsto il relativo rifinanziamento di bilancio e il contributo è concesso in regime de minimis.
Rimborso ADER e coperture di bilancio
Per la regolarizzazione di un rimborso da sgravi ed eccedenze dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il bilancio 2026 è modificato con nuove entrate e spese; l’impegno è possibile solo dopo l’accertamento delle entrate corrispondenti.
Formazione per polizia locale armata e linee guida tecniche
In attuazione della normativa statale sulle armi a impulso elettrico per le polizie locali, la Regione autorizza le ASL a stipulare accordi con i Comuni interessati per redigere linee guida tecnico-operative e un manuale tecnico-operativo di addestramento e sperimentazione, nel rispetto del principio di precauzione e della tutela dell’incolumità pubblica.
Disposizioni finali e coordinamenti
Numerose ulteriori modifiche sono di coordinamento lessicale o normativo, tra cui l’aggiornamento di denominazioni di enti o programmi, la sostituzione di riferimenti legislativi, la precisazione di contributi e scadenze e la correzione di formulazioni. La legge contiene anche specifiche norme di spesa e copertura per i singoli interventi previsti.
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