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Legge

L.R. Abruzzo 18/2026

Partecipazione della Regione ai Premi Internazionali Flaiano.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 18/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la partecipazione della Regione Abruzzo ai Premi Internazionali Flaiano, riconoscendone il valore culturale e promozionale. Prevede un finanziamento annuale di 100.000 euro per il 2026-2028, cumulabile con altri contributi pubblici, e dal 2029 rinvia alla legge di bilancio. Abroga precedenti norme regionali sul medesimo intervento.

Partecipazione regionale ai Premi Internazionali Flaiano

Partecipazione della Regione ai Premi Internazionali Flaiano

La legge disciplina il sostegno della Regione Abruzzo ai Premi Internazionali Flaiano, valorizzandone il rilievo storico-culturale e la funzione di promozione dell’immagine regionale. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e si colloca nel quadro dello Statuto e della disciplina regionale del sistema culturale.

Finalità e riconoscimento culturale

La Regione riconosce ai Premi un alto valore storico e culturale, in quanto fondati nel 1973 per onorare Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore abruzzese. La legge sottolinea anche il ruolo dei Premi come strumento di promozione dell’Abruzzo sia in ambito nazionale sia internazionale, con effetti positivi sull’attrattività territoriale e sulla crescita culturale.

Modalità di partecipazione regionale

La partecipazione della Regione si realizza attraverso un finanziamento annuale all’Associazione Culturale "Ennio Flaiano", soggetto organizzatore dei Premi e delle iniziative connesse. Il contributo è destinato a sostenere l’organizzazione delle manifestazioni correlate ai Premi.

I Premi sono descritti come un insieme di iniziative articolate in:

  • manifestazioni;
  • rassegne;
  • convegni;
  • spettacoli;
  • attività nell’ambito letterario, teatrale, cinematografico, televisivo e giornalistico.

Le giornate di consegna dei premi si svolgono a Pescara.

Contributo finanziario e cumulabilità

La Regione concede un finanziamento annuale pari a euro 100.000,00. Il contributo è espressamente cumulabile con altri finanziamenti pubblici eventualmente previsti per i medesimi eventi.

Disciplina finanziaria e copertura della spesa

L’onere complessivo è quantificato in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 e trova copertura nello stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2026-2028.

Per la copertura sono previste regole differenziate:

  • per il 2026, si utilizzano risorse già iscritte e disponibili sul capitolo di spesa 61432/1;
  • per il 2027 e il 2028, il bilancio è variato con incremento del capitolo 61432/1 per euro 100.000,00 per ciascun esercizio e corrispondente riduzione del capitolo 324001/1, nell’ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

In conseguenza di tali variazioni, la tabella dei rifinanziamenti della legge di stabilità regionale 2026 è aggiornata, con stanziamento di euro 100.000,00 per gli anni 2027 e 2028 sul capitolo 61432/1.

Regime successivo al triennio 2026-2028

A decorrere dal 2029, il finanziamento annuale della partecipazione regionale ai Premi è rimesso alle rispettive leggi di bilancio. La legge, quindi, disciplina in modo puntuale il triennio 2026-2028 e prevede poi un rinvio alla successiva programmazione finanziaria ordinaria.

Attuazione amministrativa

La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura sono incaricati di adottare gli atti necessari per l’attuazione della legge.

Abrogazioni

La legge abroga, o lascia comunque abrogate, le precedenti disposizioni regionali che disciplinavano interventi analoghi o collegati ai Premi Internazionali Flaiano, in particolare:

  • gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 31 marzo 2023, n. 17;
  • l’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2023, n. 55;
  • il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4;
  • i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 29 della legge regionale 9 ottobre 2025, n. 27.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. La sua applicazione è quindi attuale dal 23 luglio 2026.

Testo integrale

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