Circolare INAIL n. 58 del 10 settembre 2002
Articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la procedura di emersione prevista dall’art. 33 della legge 189/2002 per regolarizzare rapporti di lavoro con personale extracomunitario impiegato in assistenza familiare o lavoro domestico. Vengono indicati i soggetti interessati, il contributo forfetario di 290 euro comprensivo della quota INAIL, i termini per la denuncia alla Prefettura e per la successiva stipula del contratto di soggiorno. La circolare chiarisce inoltre gli obblighi di denuncia nominativa all’INAIL entro 24 ore dalla stipula del contratto e gli adempimenti in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 33 legge 189/2002 su emersione del lavoro extracomunitario e adempimenti INAIL
Art. 33 legge 189/2002: emersione del lavoro extracomunitario e adempimenti INAIL
La circolare chiarisce la disciplina introdotta dall’art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, finalizzata a regolarizzare rapporti di lavoro con personale extracomunitario impiegato in ambito domestico e di assistenza familiare. Vengono illustrati i requisiti soggettivi, la procedura di emersione, il contributo forfetario dovuto e gli adempimenti assicurativi e di denuncia in capo al datore di lavoro.
Quadro normativo e finalità
La disposizione si inserisce nel contesto del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e del D.M. 26 agosto 2002. La finalità dichiarata è duplice: da un lato, garantire ai lavoratori la massima tutela attraverso la definizione della posizione contributiva e assicurativa; dall’altro, incentivare i datori di lavoro a ricondurre i rapporti nella legalità.
Soggetti interessati e condizioni per l’emersione
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro che, nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge, abbiano occupato personale di origine extracomunitaria adibito:
- all’assistenza di componenti della famiglia affetti da patologie o handicap, risultanti da specifica certificazione medica, tali da limitarne l’autosufficienza;
- al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Per il lavoro domestico è prevista una sola unità regolarizzabile per nucleo familiare. Quanto ai lavoratori, la circolare richiede la contemporanea sussistenza di:
- un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge;
- l’origine extracomunitaria del lavoratore;
- l’adibizione alle attività di assistenza o di lavoro domestico sopra indicate.
Procedura di denuncia e contributo forfetario
L’agevolazione consiste nel pagamento di un contributo forfetario comprensivo della quota INAIL, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza applicazione di penali o interessi per i tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge.
Il datore di lavoro deve denunciare la sussistenza del rapporto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente entro due mesi dall’entrata in vigore della legge. La procedura si perfeziona con:
- il versamento del contributo forfetario di 290 euro, stabilito dal D.M. 26 agosto 2002;
- la presentazione della dichiarazione di emersione agli uffici postali.
Chi presenta la dichiarazione si impegna inoltre a stipulare con il prestatore d’opera il contratto di soggiorno previsto dal d.lgs. 286/1998.
Contratto di soggiorno e verifiche amministrative
Dopo le verifiche necessarie ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Prefettura/Questura, i datori di lavoro e i lavoratori interessati vengono convocati dalla Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno, comprensivo del contratto di lavoro. La mancata presentazione delle parti determina l’archiviazione del procedimento.
Denuncia nominativa assicurati all’INAIL
Pur precisando che il premio INAIL per questi lavoratori è riscosso in forma unificata dall’INPS, la circolare richiama gli obblighi di Denuncia Nominativa degli Assicurati ex art. 14, comma 2, del d.lgs. 38/2000.
Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL:
- il codice fiscale del datore di lavoro;
- il codice fiscale dei lavoratori assunti;
- la data di assunzione (giorno/mese/anno).
La denuncia va effettuata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno. Se il codice fiscale del lavoratore non è ancora disponibile, entro lo stesso termine devono essere indicati cognome, nome, nazionalità e data di nascita.
La comunicazione può essere resa:
- telefonando al numero verde 803.888 (call center);
- via e-mail all’indirizzo dna@inail.it;
- recandosi presso una sede INAIL e compilando il modulo predisposto;
- via fax al numero verde 800.657.657, utilizzando il modulo disponibile sul sito INAIL.
Nel modulo, alla voce "posizione assicurativa Ditta", deve essere riportato otto volte il numero 9 (99999999). Con le stesse modalità e negli stessi termini deve essere comunicata anche l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
Denuncia di infortunio
Resta fermo l’obbligo di denuncia dell’infortunio sul lavoro, compreso quello in itinere, quando la prognosi comporti astensione dal lavoro superiore a tre giorni. La denuncia va presentata alla sede INAIL competente entro due giorni dal ricevimento del certificato medico, che deve essere allegato.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro 24 ore tramite telegramma o fax. La circolare precisa che la mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa e che la denuncia deve essere effettuata anche all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Punti principali
Finalità della norma e quadro di riferimento
La legge 30 luglio 2002, n. 189, ha introdotto una procedura agevolata per far emergere rapporti di lavoro svolti in violazione delle norme sull’ingresso degli stranieri e degli obblighi contributivi e assicurativi. L’obiettivo è tutelare i lavoratori, regolarizzarne la posizione e favorire la legalità nei rapporti di lavoro domestico e di assistenza familiare con lavoratori extracomunitari.
Soggetti interessati e requisiti della regolarizzazione
Possono avvalersi della procedura i datori di lavoro che, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge, abbiano occupato personale extracomunitario addetto ad assistenza a familiari con patologie o handicap che limitano l’autosufficienza, oppure a lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Per il lavoro domestico può essere regolarizzata una sola unità per nucleo familiare. Il rapporto deve essere già in essere alla data di entrata in vigore della legge e il lavoratore deve avere origine extracomunitaria e svolgere le attività indicate.
Agevolazione contributiva-assicurativa e contributo forfetario
Il regime agevolato prevede il pagamento di un contributo forfetario comprensivo della quota INAIL, pari all’importo trimestrale relativo al rapporto dichiarato, senza applicazione di penali o interessi per i tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge. Il datore di lavoro deve denunciare il rapporto alla Prefettura competente entro due mesi dall’entrata in vigore della legge. La denuncia si perfeziona con il versamento del contributo forfetario di 290 euro, stabilito dal D.M. 26 agosto 2002, e con la presentazione della dichiarazione di emersione agli uffici postali.
Contratto di soggiorno e iter presso Prefettura/Questura
Il datore di lavoro che presenta la dichiarazione di emersione assume l’impegno a stipulare con il prestatore d’opera il contratto di soggiorno previsto dal d.lgs. 286/1998. Dopo le verifiche delle autorità amministrative competenti per il rilascio del permesso di soggiorno, Prefettura e lavoratore vengono convocati per la stipula del contratto di soggiorno comprensivo del contratto di lavoro. La mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione del procedimento.
Denuncia nominativa all’INAIL
Per i lavoratori interessati, il premio INAIL è riscosso in forma unificata dall’INPS, ma restano fermi gli adempimenti relativi alla Denuncia Nominativa degli Assicurati ex art. 14, comma 2, d.lgs. 38/2000. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il proprio codice fiscale, il codice fiscale dei lavoratori assunti e la data di assunzione. La denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno. Se il codice fiscale del lavoratore non è ancora disponibile, entro lo stesso termine devono essere comunicati cognome, nome, nazionalità e data di nascita. La comunicazione può avvenire tramite call center 803.888, e-mail dna@inail.it, consegna presso una sede INAIL o fax al numero verde 800.657.657, utilizzando il modulo previsto; nella compilazione del modulo, alla voce "posizione assicurativa Ditta" va indicato otto volte il numero 9 (99999999). Con gli stessi termini e modalità va comunicata anche l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
Denuncia di infortunio
In caso di infortunio sul lavoro, compreso quello in itinere, il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL territorialmente competente gli eventi con prognosi superiore a tre giorni. La denuncia va presentata entro due giorni dal ricevimento del certificato medico, che deve essere allegato. Per infortunio mortale o con pericolo di morte, la denuncia deve essere inviata entro 24 ore tramite telegramma o fax. La mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia comporta sanzione amministrativa e resta fermo anche l’obbligo di denuncia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
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