Cassazione Civile, Ordinanza n. 20317/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l'IMU dovuta per l'anno 2012 su due unità immobiliari e un terreno. In appello la contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale: il giudice tributario regionale aveva riconosciuto l'esenzione per alcuni beni, ma aveva negato l'esenzione per altri fabbricati ritenendo non provato che in essi si svolgessero esclusivamente attività di culto, formazione religiosa, catechesi, educazione cristiana o didattica con modalità non commerciali. In cassazione la contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, sostenendo che la sentenza d'appello non avrebbe esaminato il motivo con cui era stata dedotta la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione: le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione sarebbero state esposte solo nelle controdeduzioni del Comune e non nell'avviso stesso, con conseguente divieto di integrazione postuma della motivazione. La resistente ha replicato con due controricorsi, ma la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo perché riferito ad altro giudizio e comunque duplicativo rispetto al primo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza d'appello aveva effettivamente esaminato la questione della motivazione dell'avviso, affermando che esso era sufficientemente motivato tramite l'indicazione dei dati catastali degli immobili e dei riferimenti normativi dell'imposta; inoltre ha ribadito che, in tema di esenzioni ICI/IMU, non incombe sull'ente impositore l'onere di indicare nell'avviso le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile, spettando invece al contribuente provare i presupposti della richiesta esenzione. Quanto ai presupposti dell'esenzione per gli immobili destinati ad attività religiose o equiparate, la Corte ha richiamato il principio per cui occorre un utilizzo diretto e esclusivo dell'immobile per attività non commerciali e, per il regime antecedente alle modifiche normative, lo svolgimento a titolo gratuito o contro corrispettivi simbolici. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa motivazione o violazione dell'art. 36 del processo tributario
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4
discipline della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la decisione impugnata ne abbia violato i requisiti
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. d)
richiamato dal giudice di merito per riconoscere l'esenzione su alcuni immobili
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
l'esenzione presuppone utilizzo diretto dell'immobile e destinazione esclusiva ad attività peculiari non produttive di reddito; per il periodo considerato occorre anche che l'attività sia svolta con modalità non commerciali
d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 1
richiamato per precisare la disciplina sopravvenuta dell'esenzione e il collegamento con il requisito delle modalità non commerciali
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; non è necessario che l'atto contenga l'esclusione analitica di tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili.
- Quando il contribuente invoca un'esenzione o un'esclusione d'imposta, grava su di lui l'onere di allegare e provare i relativi presupposti di fatto e di diritto.
- Per l'esenzione ICI/IMU relativa a immobili destinati ad attività religiose o assimilate, occorre verificare in concreto sia l'utilizzo diretto e esclusivo dell'immobile per attività agevolate, sia la natura non commerciale dell'attività svolta; il requisito va provato dal contribuente.
- L'attività non commerciale, ai fini dell'esenzione, richiede che la prestazione sia resa a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi meramente simbolici, così da escluderne il carattere economico.
- In sede di legittimità, la duplicazione degli atti difensivi da parte di più avvocati della stessa parte non è consentita quando il potere di difesa è già stato esercitato da uno di essi; l'ulteriore atto è inammissibile se riferito a diverso giudizio o comunque duplicativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20293/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →