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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00080/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Una società fornitrice di imballaggi aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per un credito complessivo derivante da forniture eseguite in tre distinti periodi: prima della domanda di concordato preventivo con riserva, tra tale domanda e la dichiarazione di fallimento, e dopo il fallimento durante l'esercizio provvisorio. Il giudice delegato aveva ammesso il credito tutto in chirografo; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece riconosciuto la prededuzione delle somme maturate, ritenendo che le forniture fossero "strategiche" perché avevano consentito il mantenimento dell'attività produttiva, del valore aziendale e della posizione di mercato, e che ciò bastasse a collegare il credito alla procedura concorsuale ai sensi degli artt. 161, comma 7, e 111, comma 2, l.fall. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: nei primi due ha contestato l'applicabilità della disciplina transitoria e dell'art. 11, comma 3-quater, d.l. 145/2013; nei motivi successivi ha denunciato la violazione dei presupposti della prededuzione, sostenendo che non basta un generico nesso con la procedura ma occorre verificare ex ante la funzionalità dell'atto all'interesse della massa dei creditori, la sua natura di ordinaria o straordinaria amministrazione e, nel preconcordato, la coerenza con il tipo di proposta concretamente prospettata. Ha inoltre censurato la motivazione del decreto, ritenuta apparente perché non specificava in cosa consistesse l'utilità per i creditori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo non corretta la censura sulla disciplina temporale dell'art. 11, comma 3-quater, d.l. 145/2013, alla luce della giurisprudenza già consolidata secondo cui l'abrogazione della norma interpretativa retroagisce e non ne cristallizza l'efficacia nel tempo della sua vigenza. Ha invece accolto i motivi relativi alla prededuzione, affermando che il tribunale non aveva compiuto gli accertamenti necessari: non aveva verificato se le forniture fossero atti di ordinaria o straordinaria amministrazione secondo il criterio dell'idoneità a incidere negativamente sul patrimonio del debitore e sulla soddisfazione dei creditori, né aveva verificato la coerenza degli atti con la concreta proposta di concordato eventualmente illustrata dalla debitrice. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di ammissione al passivo e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    La prededuzione richiede che il credito derivi da atti legalmente compiuti e funzionali alla procedura; non basta un generico collegamento con il concordato o un vantaggio economico astratto.

  • art. 161, comma 7, l.fall.

    Nel preconcordato il debitore può compiere atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione, atti urgenti di straordinaria amministrazione; ai fini della prededuzione occorre verificare la coerenza dell'atto con la situazione e con la proposta di concordato concretamente prospettata.

  • art. 167, comma 2, l.fall.

    La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va calibrata sull'idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio e sulla capacità di soddisfare i creditori, non sull'interesse dell'imprenditore insolvente.

  • art. 167, comma 3, l.fall.

    Il giudice può fissare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è necessaria l'autorizzazione, confermando la centralità del controllo sugli atti potenzialmente pregiudizievoli per la massa.

  • art. 161, comma 5, l.fall.

    La domanda di concordato con riserva è pubblicata nel registro delle imprese ed è conoscibile dai creditori, che da quel momento possono valutare consapevolmente i propri rapporti con il debitore.

  • art. 22, comma 7, d.l. n. 91/2014

    L'abrogazione della norma interpretativa precedente non impedisce l'applicazione retroattiva della disciplina interpretata secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.

  • art. 11, comma 3-quater, d.l. n. 145/2013

    Norma di interpretazione autentica in tema di prededuzione, la cui successiva abrogazione non ha fissato per il periodo di vigenza un significato vincolante diverso da quello ricavabile dalla norma anteriore.

  • art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina vigente al momento della domanda di concordato; la Corte non accoglie questa impostazione sui primi motivi.

  • art. 16, comma 1, l.fall.

    Richiamato nel ricorso per contestare il criterio temporale individuato dal tribunale nella disciplina applicabile.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato nel ricorso insieme alle altre norme fallimentari, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio nel dispositivo.

  • art. 99, comma 11, l.fall.

    Invocato per dedurre la nullità del decreto o del procedimento per motivazione apparente in ordine alla funzionalità del credito prededucibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro di censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Parametro di censura per nullità della decisione o del procedimento per motivazione apparente o vizi processuali.

Massime di principio

  • Ai fini della prededuzione dei crediti sorti durante un concordato con riserva, il giudice deve verificare in concreto se l'atto da cui deriva il credito sia stato legalmente compiuto e sia coerente con la finalità della procedura, non potendo limitarsi a valorizzare il generico vantaggio economico prodotto per l'impresa debitrice.
  • La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non dipende dalla sola natura dell'attività svolta, ma dall'idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore o a compromettere la soddisfazione dei creditori.
  • Nel preconcordato, l'ammissibilità degli atti senza autorizzazione e la conseguente prededucibilità dei relativi crediti presuppongono che il debitore abbia almeno delineato il tipo di proposta o di piano che intende presentare, così da consentire il controllo di coerenza degli atti compiuti.
  • Un atto astrattamente ordinario nell'esercizio normale dell'impresa può diventare straordinario nel contesto della procedura concorsuale se comporta assunzione di nuovi debiti o sottrazione di beni alla massa senza utilità reali prevalenti per i creditori.
  • La prededuzione non può essere riconosciuta sulla base di una motivazione generica o apparente: il provvedimento deve indicare gli elementi di fatto che dimostrano la funzionalità dell'atto e l'utilità effettiva per la massa.
  • L'abrogazione di una norma di interpretazione autentica non comporta, di regola, la cristallizzazione del significato da essa enunciato per il periodo della sua vigenza, quando la disciplina interpretata è stata già letta in modo diverso dalla giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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