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Legge

L.R. Marche 24/2018

Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina.

Normativa regionaleL.R. Marche 24/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove nella Regione Marche i negozi di prodotti sfusi e alla spina, prevedendo contributi per nuove aperture o adeguamenti di esercizi esistenti, un registro regionale, campagne informative e una clausola valutativa. I contributi sono programmati annualmente dalla Giunta; la copertura finanziaria è prevista solo per il triennio 2018-2020.

Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina nella Regione Marche

Promozione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina nella Regione Marche

La legge promuove il consumo critico e responsabile e favorisce, nel territorio della Regione Marche, la diffusione dei negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina. L’intervento si inserisce nell’ottica della prevenzione e riduzione dei rifiuti e del sostegno all’economia circolare.

Finalità e ambito di intervento

La Regione riconosce il valore del consumo consapevole dei prodotti come strumento di benessere e di sostenibilità economica e ambientale. In coerenza con tali principi, promuove la cooperazione tra progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti e il raccordo con gli enti locali per la gestione dei rifiuti.

Negozi di prodotti sfusi e alla spina

La legge incentiva la diffusione di negozi che vendono prodotti sfusi o alla spina. Tali esercizi devono garantire ai consumatori un’informazione adeguata su origine e caratteristiche dei prodotti, con particolare attenzione alle produzioni di qualità, biologiche, naturali e a filiera corta, nonché alla trasparenza dei prezzi.

Ai fini della legge, sono considerati prodotti sfusi solo quelli per i quali la vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla normativa di settore.

Contributi regionali e programmazione annuale

La Regione può concedere contributi per:

  • l’apertura di nuovi negozi di prodotti sfusi e alla spina;
  • la realizzazione di punti vendita di tali prodotti in esercizi commerciali già esistenti.

La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno precedente, adotta previo parere della competente Commissione assembleare un programma annuale degli interventi, nel quale sono individuati:

  • la tipologia di investimenti da sostenere e le spese ammissibili;
  • le modalità attuative;
  • le risorse disponibili;
  • iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità della legge.

Gli interventi devono rispettare la disciplina statale ed europea sugli aiuti di Stato.

Registro regionale e misure di promozione

È istituito il registro dei “Negozi di prodotti sfusi e alla spina della Regione Marche”, suddiviso per provincia e città e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della competente Commissione assembleare, definisce:

  • i requisiti per l’iscrizione nel registro;
  • i controlli sui negozi iscritti;
  • campagne di informazione e sensibilizzazione, anche online, rivolte a promuovere questa tipologia di esercizi.

Monitoraggio e clausola valutativa

A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore, la Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati degli interventi per favorire l’utilizzo di prodotti alla spina.

La relazione, con riferimento a ciascun progetto realizzato nell’ambito del programma annuale, deve indicare:

  • la tipologia di investimenti attivati;
  • la tipologia e le quantità di prodotto alla spina commercializzato;
  • la riduzione degli imballaggi derivante dall’utilizzo di prodotti alla spina, per settore merceologico;
  • le criticità emerse in fase di attuazione.

Aspetti finanziari e copertura

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 5.000 euro per il 2018 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. La copertura è assicurata mediante riduzione di stanziamenti del bilancio regionale e contestuale incremento delle risorse della Missione dedicata allo sviluppo economico e alla competitività, con specifico riferimento al commercio e alle reti distributive.

Per gli anni successivi, la spesa è coperta con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di bilancio. La Giunta è inoltre autorizzata a effettuare le variazioni contabili necessarie nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio gestionale.

Disposizioni transitorie

In prima applicazione, la Giunta regionale deve adottare il programma annuale e le disposizioni per l’istituzione del registro entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

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