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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15239/2021 del 01/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il licenziamento intimatole il 14/11/2013 per l'ammanco di euro 2.644,94 corrispondente ai diritti di segreteria per carte d'identità emesse da gennaio a luglio 2013. Il Comune deduceva che la dipendente, addetta ai servizi demografici di Narni Scalo, ometteva di registrare emissioni di carte d'identità e tratteneva/occultava la differenza, come emerso da raffronto tra registro dei diritti ed elenco carte emesse. In giudizio erano state valutate documentazione contabile, deposizioni testimoniali e confessioni stragiudiziali rese dalla ricorrente a funzionarie/dirigenti, nonché risultanze di procedimenti penali e contabili (non definitivi). La ricorrente proponeva 13 motivi di cassazione contestando, tra l'altro: la composizione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (presenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione), l'attendibilità delle testimonianze, la validità delle confessioni stragiudiziali, la rilevanza e la corretta valutazione di elementi tecnici/informatici, la possibilità che altri avessero accesso al sistema e la proporzionalità della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: la presenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell'UPD non comporta automaticamente nullità (la norma del 2016 non ha efficacia retroattiva e non stabilisce una incompatibilità assoluta), la valutazione di attendibilità delle testimonianze è riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione quando adeguatamente motivata, le confessioni rese a funzionarie che agivano nell'interesse del Comune sono utilizzabili ai sensi dell'art. 2735 c.c., e le risultanze istruttorie acquisite in altri procedimenti (penale e Corte dei Conti), pur non irrevocabili, possono essere considerate come elementi di fatto. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per essere, in realtà, censura della valutazione di merito e non di violazioni di diritto. È stata altresì ritenuta proporzionata la sanzione espulsiva alla luce della gravità degli addebiti. Condanna della ricorrente alle spese processuali e precisazione sulle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 190/2012, art. 1 comma 7 (richiamata nella formulazione modificata dal d.lgs. n.97/2016)

    "... il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ... indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza..."

    La Corte ha ritenuto che la norma postuli una distinzione tra il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) ma non una incompatibilità assoluta: la presenza dell'RPCT nell'UPD non invalida automaticamente il procedimento disciplinare, specie quando le norme sono intervenute dopo i fatti (no retroattività).

  • D.lgs. n.97/2016, art. 41

    Ha rafforzato e unificato il ruolo del RPCT; la Corte ha osservato che le modifiche non implicano efficacia retroattiva nei confronti di procedimenti disciplinari anteriori.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    La Corte ha ribadito il perimetro di sindacabilità in cassazione: il rimedio per cassazione non consente la semplice rivalutazione del merito fattuale o probatorio. L'art. 360 n.5 richiede vizio motivazionale grave (assenza o contraddittorietà insanabile) e non la mera insoddisfazione sulla valutazione delle prove; l'art. 360 n.3 richiede specificità nella denuncia di violazione di norme.

  • Codice civile, art. 2735

    La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la nozione di "rappresentante" per la validità di una confessione extragiudiziale comprende anche chi, nei confronti del confidente, agisca nell'interesse della parte (es. funzionarie/dirigenti che chiedono spiegazioni), rendendo le confessioni rese a tali persone utilizzabili.

  • Codice civile, artt. 2086 e 2104

    Richiamati in relazione al potere di controllo del datore di lavoro: la Corte ha sottolineato che il controllo è prerogativa del datore e non un obbligo di vigilanza continuativa a carico dell'ente, giustificando in parte l'assenza di responsabilità del Comune per omissioni di controllo.

  • Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970, art. 7

    Richiamato dai motivi della ricorrente (contestazione della validità delle confidenze/atti), ma la Corte ha ritenuto che la censura non fosse sufficientemente specifica né fondante una violazione di diritto.

  • D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    La ricorrente aveva eccepito che alcuni documenti informatici non fossero stati riconosciuti come tali; la Corte ha ritenuto la questione non sufficientemente specificata in cassazione e quindi inammissibile.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater (modificato dalla L. n.228/2012)

    Richiamato in relazione alla possibilità del raddoppio del contributo unificato per la parte ricorrente, con rinvio alla giurisprudenza di legittimità utile per la verifica delle condizioni.

  • Procedimenti penali e Corte dei Conti (giudizi menzionati)

    Pur non essendo diventati irrevocabili, i procedimenti penale e contabile hanno fornito risultanze istruttorie che la Corte territoriale ha ritenuto utili e coerenti con gli elementi acquisiti nel giudizio di lavoro, così rafforzando la valutazione di responsabilità.

Massime di principio

  • La presenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in un organo disciplinare non è automaticamente causa di nullità: bisogna verificare la normativa applicabile al tempo del fatto e la concreta incompatibilità o conflitto di interessi.
  • La cassazione non è il mezzo per rivedere la valutazione delle prove di merito: le conclusioni sulla credibilità dei testimoni e sulla valutazione probatoria sono riservate al giudice di merito se adeguatamente motivate.
  • Le confessioni extragiudiziali rese a funzionari o dirigenti possono essere utilizzate se chi riceve la dichiarazione "agisce nell'interesse" dell'ente (art. 2735 c.c.), indipendentemente da una delega formale al potere disciplinare.
  • Risultanze di procedimenti penali o contabili, anche se non definitive, possono essere considerate come elementi istruttori nel processo civile/lavoro, purché la loro utilizzazione sia coerente e argomentata dal giudice di merito.
  • In materia di documentazione informatica e valutazioni tecniche, in sede di cassazione è fondamentale indicare con specificità le parti degli atti criticate (trascrivere le deposizioni o i passi tecnici rilevanti); altrimenti i motivi saranno dichiarati inammissibili.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare va valutata in relazione alla gravità concreta della condotta: appropriazioni o ritenute indebite di somme pubbliche e l'uso di strumenti informatici per occultare il fatto possono giustificare il licenziamento.
  • Nel ricorso per cassazione è obbligatorio il rispetto dei criteri di specificità: contestare la ricostruzione probatoria del giudice di merito senza indicare errori giuridici specifici o violazioni di norme comporta l'inammissibilità dei motivi.

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