Cassazione Civile, Sentenza n. 15240/2021 del 01/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti, lavoratrici a termine con ripetuti contratti nel Comune di Bologna (operatrice di asili nido e educatrice), hanno chiesto il risarcimento del danno per la illegittima reiterazione dei contratti a termine. La Corte d'Appello aveva riconosciuto l'illegittimità dei contratti ma aveva rigettato le domande risarcitorie sulla base del fatto che alle ricorrenti erano state offerte concrete chance di stabilizzazione mediante partecipazione a procedure concorsuali e reclutamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso (inammissibili il primo e il secondo), affermando il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, l'immissione in ruolo ripara l'illegittima successione di contratti a termine solo se sussiste una stretta correlazione tra l'abuso e la stabilizzazione. Questa correlazione richiede: a) profilo soggettivo: la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente che ha posto in essere l'abuso; b) profilo oggettivo: la stabilizzazione sia effetto diretto e immediato dell'abuso (p.e. automaticità dell'immissione in ruolo o procedure riservate che assicurino ragionevole certezza di stabilizzazione). Sono escluse come riparatorie le assunzioni conseguite al termine di normali procedure concorsuali anche se con riserva di posti, salvo che non si dimostri il collegamento diretto e determinante tra l'abuso e la stabilizzazione. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per l'applicazione del principio di diritto enunciato; il giudice del rinvio curerà anche le spese del grado.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Riferito nel motivo di ultrapetizione: la Corte valuta il vizio processuale contestato dalle ricorrenti.
art. 360 cod. proc. civ.
Disposizione invocata per i motivi di cassazione (n. 3 e n. 4): norme di nullità e violazione di legge come fondamento del ricorso.
art. 101 cod. proc. civ.
Riferito in relazione al diritto al contraddittorio; la Corte richiama i limiti dell'obbligo di sollecitare il contraddittorio per le questioni rilevate d'ufficio.
art. 14 disp. prel. cod. civ.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina delle procedure di reclutamento (propedeutica ma non decisiva nella fattispecie).
art. 36 D.Lgs. 165/2001
Norma richiamata in relazione al contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro e alla disciplina del contratto a termine nel pubblico impiego; la Corte valuta la corretta applicazione del principio di riparazione.
art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017
Richiamato come riferimento alla procedura di reclutamento che le ricorrenti avevano manifestato di voler seguire; la Corte verifica se tale procedura abbia effettivamente determinato la stabilizzazione.
art. 4, comma 6, DL 101/2013 (conv. L. 125/2013)
Norma citata in relazione alla procedura transitoria di reclutamento per la GRITTI; la Corte stigmatizza che la semplice idoneità a una procedura concorsuale non implica automaticamente efficacia riparatoria.
art. 1, comma 519, L. 296/2006
Richiamata come esempio di previsione legislativa che ha determinato stabilizzazioni direttamente collegate ai rapporti a termine, integrando una misura riparatoria quando il collegamento è stretto.
L. 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1 e ss.)
Richiamata per gli effetti del piano straordinario di assunzioni nella scuola: la Corte ha già ritenuto che stabilizzazioni ex lege 107 possano avere efficacia riparatoria se sussiste certezza e immediatezza dell'accesso al ruolo.
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (clausola 5)
Interpretato in combinato disposto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia: una trasformazione certa e prevedibile del rapporto di lavoro può escludere il diritto al risarcimento, mentre una mera procedura concorsuale incerta non è idonea a sanzionare l'abuso.
Sent. Corte di Giustizia, causa C-494/17 (Rossato)
Interpretazione della clausola 5: la trasformazione certa del rapporto a tempo indeterminato può escludere il risarcimento pecuniario quando non sia incerta, imprevedibile o aleatoria.
Sent. Corte di Giustizia, riunite C-103/18 e C-429/18 (Sanchez Ruiz e Fernandez Alvarez)
La Corte europea ha affermato che le procedure di selezione ordinarie, il cui esito è incerto e cui possono partecipare anche soggetti non vittime dell'abuso, non sono idonee a costituire di per sé una misura adeguata di riparazione dell'abuso.
Cass. SU n. 5072/2016
Giurisprudenza di riferimento sul risarcimento per il precariato: stabilisce i criteri generali di riparazione e la nozione di danno risarcibile in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Cass. sez. lav. n. 16336/2017
Pronuncia che ha ritenuto la stabilizzazione ottenuta a seguito di specifiche previsioni legislative idonea a risarcire l'abuso, contribuendo a definire la portata generale del principio.
Cass. nn. 6935/2018, 7060/2018, 7061/2018, 29779/2018, 7982/2018 e Cass. sez. lav. 17.7.2020 n.15353
Giurisprudenza successiva che precisa i limiti dell'efficacia riparatoria della stabilizzazione: occorre prova della stretta correlazione causa-effetto fra abuso e stabilizzazione; in sua assenza la stabilizzazione non cancella automaticamente il diritto al risarcimento.
Massime di principio
- La stabilizzazione (immissione in ruolo) ripara l'illegittima reiterazione di contratti a termine solo se esiste una stretta correlazione tra l'abuso e la stabilizzazione: soggettivamente deve riguardare l'ente che ha commesso l'abuso e oggettivamente deve essere effetto diretto e immediato dell'abuso.
- La semplice partecipazione o anche l'idoneità a procedure concorsuali ordinarie, ancorché con riserva di posti, non è di per sé sufficiente a escludere il diritto al risarcimento: le procedure concorsuali sono in genere troppo aleatorie per avere valore riparatorio.
- Procedure specifiche di stabilizzazione previste da legge o concorsi riservati che assicurino una ragionevole certezza di accesso al ruolo possono costituire misura riparatoria, ma l'amministrazione deve dimostrare il nesso causale diretto (cioè che la stabilizzazione sia stata determinata dall'anteriorità dei contratti a termine).
- Spetta al giudice valutare se sussiste il rapporto di causa-effetto: se l'amministrazione si limita ad affermare che l'assunzione è stata 'agevolata' dall'esperienza maturata nei contratti a termine, ciò non basta; è necessario provare che la reiterazione abbia determinato l'accesso al ruolo.
- In presenza di dubbio sull'efficacia 'sanante' della stabilizzazione, il lavoratore può ottenere il risarcimento previsto dalla normativa nazionale e dall'Accordo quadro europeo; la giurisprudenza richiede valutazioni concrete caso per caso.
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