Ordinanza n. 16335/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso ordinario per la classe di concorso AM12 nella parte relativa all'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso per la classe AS12
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 23 giugno 2026, che ha approvato la graduatoria definitiva per la classe AM12, contestando l'attribuzione, ad altri candidati, di 12,50 punti secondo il criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205. I beneficiari avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado, mentre la procedura impugnata riguardava la classe AM12, relativa alla scuola secondaria di primo grado. L'ordinanza non riporta ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la contestazione sull'attribuzione del punteggio. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell'ordinanza TAR Lazio n. 836 del 2019. Ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nel rito previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, le amministrazioni indicate dal comma 4 sono parti necessarie e devono essere coinvolte nel giudizio.
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