L.R. Liguria 60/2009
Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione ligure dei prelievi e dei trapianti, definendo compiti della Regione, Centro Regionale Trapianti, Comitato regionale e coordinatori locali. Prevede finanziamento regionale vincolato, regole transitorie di avvio entro i primi 120/180 giorni e abroga la L.R. 54/1995. Alcuni riferimenti a strutture e lettere sono stati poi modificati o abrogati nel 2011.
Organizzazione regionale dei prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule
Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule
La legge disciplina, per la Regione Liguria, l’assetto organizzativo delle attività di prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, in coerenza con la normativa statale di settore e con le linee guida nazionali e interregionali. Il modello ruota attorno alle strutture del SSR, al Centro Regionale Trapianti, al Comitato regionale e ai coordinatori locali.
Ambito di applicazione e struttura del sistema
L’organizzazione regionale comprende:
- le strutture del Servizio sanitario regionale che effettuano o partecipano attivamente all’attività trapiantologica;
- il Centro Regionale Trapianti;
- il Comitato regionale dei trapianti;
- i Coordinatori locali.
La legge richiama anche il Registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo, che mantiene funzioni proprie secondo la disciplina già vigente.
Competenze della Regione
La Regione esercita funzioni di indirizzo, controllo e governo del sistema trapianti. In particolare provvede a:
- controllare le attività dei Centri regionali e interregionali sulla base delle linee guida ministeriali, se emanate;
- autorizzare, vigilare e controllare le strutture idonee ai trapianti, secondo i requisiti e gli standard minimi previsti dalla normativa statale;
- promuovere l’aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti;
- promuovere informazione ed educazione sanitaria, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti;
- aderire al Centro Interregionale di Riferimento e approvare le direttive all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro per le convenzioni attuative;
- approvare le direttive sull’organizzazione e sul funzionamento del Centro Regionale Trapianti;
- nominare il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti;
- nominare il Comitato regionale dei trapianti.
Strutture sanitarie coinvolte nell’attività trapiantologica
L’attività trapiantologica regionale è organizzata valorizzando la multidisciplinarietà, la multiprofessionalità e la multisettorialità mediante dipartimenti, anche interaziendali o integrati, per favorire l’integrazione tra competenze e strutture.
L’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, quale sede delle strutture maggiormente coinvolte, assume un ruolo centrale: regola con convenzioni i rapporti con le altre aziende sanitarie regionali e stipula, sulla base di direttive regionali, l’accordo con il Centro Interregionale di Riferimento anche per le altre aziende sanitarie.
Il Centro Interregionale di Riferimento svolge, nell’ambito dell’organizzazione di afferenza:
- la gestione delle liste di attesa e l’assegnazione degli organi, secondo i criteri del Centro Nazionale Trapianti e le priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa;
- la valutazione immunologica di riceventi e donatori finalizzata al trapianto d’organi.
Centro Regionale Trapianti: sede, organizzazione e finanziamento
Il Centro Regionale Trapianti ha sede presso l’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova e opera in stretto collegamento con il competente Dipartimento regionale.
Il suo funzionamento è assicurato dal Coordinatore regionale; l’articolazione organizzativa e le modalità operative sono definite da un regolamento adottato dall’IRCCS sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale.
Il Centro è finanziato con specifiche e vincolate risorse del Fondo sanitario regionale.
Funzioni del Centro Regionale Trapianti
Il Centro Regionale Trapianti svolge funzioni di impulso, coordinamento e collegamento operativo, tra cui:
- promuovere il prelievo di organi, tessuti e cellule nelle strutture pubbliche e private della Regione;
- coordinare le attività di prelievo e i rapporti tra reparti di rianimazione e strutture trapiantologiche, in collaborazione con i coordinatori locali;
- promuovere e coordinare informazione, educazione sanitaria e crescita culturale sulla donazione di organi, anche con le associazioni di volontariato;
- promuovere formazione permanente e aggiornamento del personale sanitario;
- curare i rapporti con il Centro Interregionale di Riferimento e con il Centro Nazionale Trapianti;
- coordinare raccolta e trasmissione al Sistema Informativo Trapianti dei dati sulle persone in attesa di trapianto;
- coordinare il trasporto di campioni biologici, équipe sanitarie, organi e tessuti nel territorio di competenza;
- curare i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie e con le associazioni di volontariato;
- implementare e assicurare il funzionamento del registro regionale dei decessi con lesioni cerebrali;
- applicare e diffondere le linee guida nazionali in materia di donazione e trapianto.
Coordinatore del Centro Regionale Trapianti
Il Centro è coordinato da un dirigente medico nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei direttori generali delle aziende sanitarie, per cinque anni rinnovabili. La scelta avviene tra medici con esperienza nel settore dei trapianti.
Il Coordinatore regionale è coadiuvato dal Comitato regionale dei trapianti.
Personale del Centro Regionale Trapianti
Allo svolgimento delle attività del Centro è assegnato, dall’azienda sanitaria che ne ospita la sede, personale sanitario e amministrativo individuato nelle direttive regionali. La disciplina rinvia quindi alle direttive della Regione per la determinazione del contingente e dell’assetto operativo.
Comitato regionale dei trapianti
Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale ed è presieduto dall’Assessore regionale alla salute o da un suo delegato. Ne fanno parte:
- i Coordinatori locali;
- i responsabili delle strutture di prelievo e trapianto e delle strutture cliniche specialistiche operanti nel settore;
- un rappresentante medico del trapianto pediatrico;
- un funzionario della Regione Liguria.
Alle riunioni partecipa anche il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti.
Il Comitato ha funzioni consultive verso la Giunta e verso il Centro Regionale Trapianti, con particolare riferimento ad autorizzazione, vigilanza e controllo delle strutture, e coadiuva il Coordinatore regionale. Il funzionamento interno, convocazione e svolgimento delle sedute sono disciplinati da un regolamento proprio.
Il Comitato presenta annualmente alle organizzazioni di rappresentanza dei cittadini operanti nel settore una relazione sull’attività svolta e acquisisce osservazioni e proposte. Ai componenti non spetta alcun compenso.
Coordinatori locali
I direttori generali delle aziende sanitarie ed enti equiparati nominano un Coordinatore locale per le attività di donazione e prelievo di organi e tessuti, scegliendolo tra i medici dell’azienda con esperienza nel settore. La nomina dura cinque anni ed è rinnovabile.
Le funzioni principali sono:
- assicurare l’immediata comunicazione dei dati del donatore al Centro regionale tramite il sistema informativo trapianti, ai fini dell’assegnazione degli organi;
- coordinare gli atti amministrativi relativi ai prelievi;
- curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
- organizzare attività di informazione, educazione e crescita culturale della popolazione nel territorio di competenza.
Il monitoraggio e la verifica delle attività dei coordinatori locali spettano al Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, che riferisce annualmente al competente Dipartimento regionale. I coordinatori possono avvalersi di collaboratori scelti tra personale sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie o degli enti equiparati.
Regime transitorio e prima applicazione
Per l’avvio del nuovo modello organizzativo la legge prevede una fase transitoria:
- entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare le direttive organizzative e di funzionamento del Centro, l’adesione al Centro Interregionale di Riferimento con le relative direttive per le convenzioni, la nomina del Coordinatore e la nomina del Comitato regionale;
- entro 60 giorni dall’approvazione di tali provvedimenti, l’IRCCS deve stipulare le convenzioni con le altre aziende sanitarie regionali e approvare il regolamento del Centro; nello stesso termine il Comitato approva il proprio regolamento;
- fino a 180 giorni dall’entrata in vigore, e comunque fino all’avvio del nuovo modello organizzativo, continuano a operare gli organismi previsti dalla precedente legge regionale.
Abrogazioni e disposizioni economiche
La legge abroga la previgente legge regionale 23 novembre 1995, n. 54, in materia di prelievo e trapianto d’organo.
La norma finanziaria è presente nel testo consolidato ma non è riportata nel contenuto fornito.
Attualità della disciplina
La legge mantiene rilievo come cornice organizzativa regionale dei trapianti in Liguria, ma alcune previsioni transitorie erano limitate alla fase di avvio del 2009-2010 e risultano oggi esaurite. Inoltre il testo consolidato segnala modifiche e abrogazioni parziali intervenute nel 2011 su specifici riferimenti e lettere, senza incidere sull’impianto generale della disciplina.
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