Sentenza del 07/06/2019 n. 15453 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione relativo alla costituzione di un vincolo sui beni della massa fallimentare. Il vincolo era destinato alla gestione e liquidazione dei beni e, in ultima istanza, al soddisfacimento dei creditori della società fallita. Il ricorrente ha sostenuto che l'atto di dotazione e segregazione dei beni in trust non comportasse un trasferimento imponibile né un effettivo arricchimento del trustee o dei beneficiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha stabilito che l'atto di dotazione del trust non realizza, di per sé, un trasferimento tassabile né un effettivo arricchimento, poiché i beni restano separati dal patrimonio del trustee e sono destinati temporaneamente e strumentalmente alla realizzazione dello scopo del trust. Anche la mera costituzione del vincolo di destinazione non costituisce autonomo presupposto dell'imposta se non si verifica un reale trasferimento di beni o diritti e un effettivo arricchimento dei beneficiari. La questione sulla tardività del controricorso è rimasta assorbita. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006
È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione
La disposizione reintroduce l'imposta sulle successioni e donazioni e include i vincoli di destinazione, ma deve essere interpretata nel senso che l'imposizione richiede il presupposto sostanziale del reale trasferimento di beni o diritti e dell'effettivo arricchimento.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1
Il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trasferimento effettivo di beni o diritti. La mera intestazione formale dei beni al trustee, priva di arricchimento reale, non integra tale presupposto.
Costituzione, art. 53
L'imposizione tributaria deve fondarsi su una concreta manifestazione di capacità contributiva. La mera segregazione dei beni nel trust non manifesta, di per sé, una forza economica imponibile né per il disponente né per il trustee.
Codice civile, art. 2740
La segregazione patrimoniale propria del trust limita la regola generale della responsabilità patrimoniale, ma tale effetto non costituisce necessariamente un incremento patrimoniale imponibile.
Codice di procedura civile, art. 384
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario.
Massime di principio
- La costituzione o dotazione di un trust non determina automaticamente l'applicazione dell'imposta di donazione: occorre verificare se vi sia un effettivo trasferimento patrimoniale e un concreto arricchimento.
- L'acquisto dei beni da parte del trustee è normalmente formale, temporaneo, vincolato e strumentale allo scopo del trust; pertanto, in assenza di benefici economici propri, non costituisce di per sé capacità contributiva.
- La mera segregazione o costituzione di un vincolo di destinazione non è sufficiente a integrare un autonomo presupposto d'imposta quando non si verifica un trasferimento effettivo a favore di beneficiari determinati o determinabili.
- L'imposizione può diventare rilevante nel momento in cui il trust realizza la propria funzione mediante un effettivo trasferimento dei beni o dei relativi vantaggi economici ai beneficiari.
- Nel valutare la tassazione di un trust occorre distinguere tra l'atto iniziale di dotazione, che può avere natura meramente segregativa, e il successivo trasferimento finale dei beni o dell'utilità economica.
- La qualificazione fiscale deve essere effettuata in concreto, considerando lo scopo del trust, i poteri del trustee, la durata del vincolo, l'identificazione dei beneficiari e l'effettivo arricchimento prodotto.
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