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Ordinanza

Ordinanza n. 37/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 3520 del 2025: - del provvedimento del 22 ottobre 2025, emesso dalla Divisione P.A.S. della Questura di Prato (Prot. n. 0080723 del 22 ottobre 2025 - Cat. 13/B - 2025 - Div. P.A.S. 25), notificato in pari data con cui è stata respinta l'istanza presentata il 1° luglio 2025 dal sig. Francesco Barani, quale legale rappresentante della Millions S.r.l., volta ad ottenere la voltura con il subentro nella licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento tipo VLT (Video Lottery Terminal) rilasciata, in data 6 novembre 2010, al sig. Fabio Ciofi, legale rappresentante della Extragiochi Slot & Service S.r.l., con sede secondaria - unità locale aperta in Viale Galilei n. 25, relativa alla sala con i locali siti in Prato, all'angolo tra il civico n. 25 di Viale Galileo Galilei e i civici 1 e 2 di Piazza del Mercato Nuovo, licenza individuata al cronologico Cat. 13/B - 2011 - Div., P.A.S. 10, 6 novembre 2010; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo della posizione giuridica delle ricorrenti; quanto al ricorso n. 3602 del 2025: - provvedimento del 21 novembre 2025, Divisione P.A.S., Questura di Prato (Prot. n. 0089739 - Cat. 13/B - 2025 - Div. P.A.S. 25) notificato in pari data; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo della posizione giuridica delle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202503602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della voltura e del subentro nella licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi VLT, nonché ulteriore provvedimento della Questura di Prato del 21 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato due provvedimenti della Questura di Prato, fondati su identici presupposti di fatto e di diritto: il primo aveva respinto l'istanza di voltura, con subentro, nella licenza di pubblica sicurezza rilasciata per una sala VLT; il secondo è indicato nel ricorso n. 3602 del 2025 come ulteriore atto lesivo. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di un approfondimento delle questioni giuridiche e fattuali nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva, poiché i provvedimenti impugnati risultano basati su identici presupposti di fatto e di diritto. In sede cautelare ha ritenuto che le questioni controverse richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito, ma ha comunque valutato prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse delle società ricorrenti alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche considerando l'avvenuto ripristino dell'apertura della sede di Viale Galilei. Ha quindi accolto le domande cautelari e sospeso interinalmente l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 18 giugno 2026 e compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l'ha applicata accogliendo le istanze di sospensione degli atti impugnati sulla base del bilanciamento degli interessi e della necessità di preservare la prosecuzione dell'attività nelle more del giudizio di merito.

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    È la disposizione in base alla quale era stata rilasciata la licenza di pubblica sicurezza oggetto della richiesta di voltura e subentro; l'ordinanza non ne esamina nel merito la disciplina.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni giuridiche e fattuali richiedono un approfondimento riservato al giudizio di merito, il giudice può comunque sospendere provvisoriamente l'efficacia dell'atto impugnato qualora, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti prevalente l'interesse del ricorrente a evitare l'interruzione della propria attività imprenditoriale.
  • La connessione oggettiva derivante dall'identità dei presupposti di fatto e di diritto dei provvedimenti impugnati giustifica la riunione dei ricorsi cautelari e delle relative cause.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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