Ordinanza n. 20/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’accertamento e la dichiarazione: 1. accertare l'illegittimità del procedimento ablatorio avente per oggetto il fondo in sua proprietà, ubicato in San Vito Chietino (CH), in catasto al foglio 8, particella 4462, occupato in via d'urgenza giusta Decreto di Occupazione di Urgenza n. 10 del 12.03.2004, del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Vito Chieti, non susseguito dall'emissione del decreto di esproprio; 2. accertare altresì l'illegittimità dell'occupazione appropriativa dell'ulteriore fondo in sua proprietà, ubicato in San Vito Chietino (CH), in catasto al foglio 8, particella 4463, in quanto avvenuta in assenza sia del preventivo decreto di occupazione d'urgenza e sia del definitivo decreto di esproprio, né susseguita dalla stipula di un atto di cessione volontaria dei suoli occupati dall'amministrazione comunale e, per l'effetto, 3. condannare il Comune di San Vito Chietino, in persona del Sindaco e l.r.p.t., al risarcimento dei danni in favore di esso ricorrente: a) consistiti nella perdita della disponibilità, dapprima, e della proprietà, poi, dei suoli anzidetti per effetto della loro occupazione appropriativa da parte dell'amministrazione e della loro irreversibile trasformazione, da quantificarsi applicando analogicamente le disposizioni dell'art. 42 bis, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001, in misura pari al valore venale delle aree illegittimamente occupate, nonché in misura pari al 5% dei valori rispettivamente anzidetti per ogni anno di permanenza dell'illecito, ossia a decorrere dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima (anno 2009) per l'immobile in catasto al foglio 8, particella 4462, ed a decorrere dell'occupazione illegittima senza titolo (anno 2005) per l'immobile in catasto al foglio 8, particella 4463, sino al momento di acquisizione della titolarità dei beni in capo alla pubblica amministrazione (avutosi, nella specie, con l'implicita rinuncia alla loro restituzione da parte ricorrente, in sede di instaurazione del presente giudizio), nonché oltre interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell'importo così determinato, e, per l'effetto, 4. condannare il Comune di San Vito Chietino, in persona del Sindaco e l.r.p.t., per il titolo di cui sopra, a pagare in favore del sig. Sergio Tosti, quanto all'area ubicata in San Vito Chietino (CH), in catasto al foglio 8, particella 4462, la complessiva somma di euro 21.032.00, di cui euro 12.350,00 quale valore venale dell'immobile, ed euro 8.682,00 pari al 5% del valore anzidetto per ogni anno di permanenza dell'illecito dall'aprile 2009 fino ad oggi, e quanto all'area ubicata in San Vito Chietino (CH), in catasto al foglio 8, particella 4463, la complessiva somma di euro 51.809,38, di cui euro 27.040,00 quale valore venale dell'immobile, ed euro 27.769,39 pari al 5% del valore anzidetto per ogni anno di permanenza dell'illecito dall'anno 2005 fino ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell'importo così determinato; ovvero le somme che saranno ritenute provate e/o ritenute di Giustizia da questo On.le Tribunale; 5. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: procedimento ablatorio e occupazione dei terreni, una formalmente autorizzata da decreto di occupazione d'urgenza ma non seguita da decreto di esproprio e l'altra realizzata senza decreto di occupazione e senza decreto di esproprio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione di due fondi di sua proprietà. Quanto alla particella 4462, l'occupazione d'urgenza sarebbe stata disposta con decreto del 12 marzo 2004, ma non sarebbe stata seguita dall'emanazione del decreto di esproprio. Quanto alla particella 4463, l'occupazione e la trasformazione del fondo sarebbero avvenute in assenza sia del preventivo decreto di occupazione d'urgenza sia del definitivo decreto di esproprio, né sarebbe stato stipulato un atto di cessione volontaria. Il ricorrente ha inoltre domandato la condanna del Comune al risarcimento del danno per la perdita della disponibilità e della proprietà sostanziale dei terreni, parametrato al valore venale delle aree e all'indennità del cinque per cento annuo prevista dall'art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di accertamento e risarcimento. Considerata la complessità e la risalenza del procedimento ablatorio, nonché la mancata costituzione del Comune, ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione una relazione dettagliata e documentata sui motivi di ricorso e sull'attuale stato dei luoghi. Ha quindi ordinato al Comune di depositare tale relazione entro 45 giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza e ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 25 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001
misura pari al 5% dei valori rispettivamente anzidetti per ogni anno di permanenza dell'illecito
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale parametro per la quantificazione analogica del danno richiesto; l'ordinanza non esprime una valutazione sulla sua applicabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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