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Circolare

Circolare INAIL n. 90 del 29 dicembre 2004

Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo quadro normativo introdotto dal decreto interministeriale 27 ottobre 2004, che coordina la disciplina sui benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto. Vengono distinti i lavoratori con esposizione in periodi soggetti all’assicurazione INAIL, per i quali continua ad applicarsi il previgente regime se il diritto era già maturato entro il 2 ottobre 2003, e i lavoratori con esposizione in periodi non soggetti a INAIL, per i quali opera la nuova disciplina con coefficiente 1,25 e specifici requisiti di concentrazione, durata e attività svolta. La circolare definisce inoltre termini di presentazione delle domande, documentazione necessaria, procedure di accertamento e competenze tra INAIL, CONTARP e Direzioni provinciali del lavoro, oltre a fornire prime istruzioni operative per la gestione informatica e istruttoria delle pratiche.

Nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

La circolare definisce il nuovo assetto applicativo dei benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto, alla luce del decreto interministeriale 27 ottobre 2004, che costituisce il principale riferimento per l’INAIL. Il documento distingue con precisione tra esposizioni maturate in periodi soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e esposizioni riferite a periodi non coperti da tale assicurazione, prevedendo per ciascun caso requisiti, procedimenti e effetti previdenziali diversi.

Quadro normativo e criteri generali

La circolare richiama la legge n. 257/1992, art. 13, comma 8, come modificato dalla legge n. 271/1993, il D.L. n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003, art. 47, la legge n. 350/2003, art. 3, comma 132, e il decreto interministeriale 27 ottobre 2004. Quest’ultimo coordina la disciplina previgente e quella nuova, fissando per tutti i lavoratori:

  • il 2 ottobre 2003 quale data ultima di esposizione utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali;
  • il 15 giugno 2005 quale termine finale per presentare all’INAIL la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, a pena di decadenza.

Lavoratori esposti in periodi soggetti all’assicurazione INAIL

Per i lavoratori esposti all’amianto in periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, la circolare conferma l’applicazione della disciplina previgente, purché il diritto ai benefici fosse già maturato entro il 2 ottobre 2003. La maturazione del diritto dipende dall’accertata esposizione ultradecennale verificatasi entro tale data, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda e dalla data del rilascio del certificato, sempre che la domanda sia stata o sia presentata entro il 15 giugno 2005.

Per questa categoria continua ad applicarsi il coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, sia ai fini della quantificazione della prestazione pensionistica sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione.

Domanda e istruttoria per i lavoratori INAIL

La domanda va presentata all’INAIL, se non già inoltrata alla data di emanazione del decreto, entro il 15 giugno 2005. Deve essere redatta secondo lo schema dell’allegato 1, ma eventuali difformità formali non sono, di per sé, motivo di rigetto. Le sedi, in caso di carenze informative, devono richiedere integrazione al lavoratore e procedere all’istruttoria solo dopo il completamento della documentazione.

Per questi lavoratori continuano ad applicarsi le procedure di riconoscimento già in uso in attuazione della disciplina previgente. La circolare richiama in particolare:

  • il flusso procedurale definito con le lettere del 23 novembre 1995 e del 2 aprile 1996, riferito ai lavoratori dipendenti da aziende che hanno o non hanno versato il premio supplementare;
  • l’obbligo, per il rilascio di attestati relativi al premio supplementare asbestosi, di acquisire prima la dichiarazione aziendale sul pagamento del premio per il lavoratore interessato;
  • la necessità di richiedere il parere CON.T.A.R.P. in caso di incertezze, inesattezze o incongruenze nelle dichiarazioni del datore di lavoro;
  • la procedura speciale per ex dipendenti di imprese cessate o fallite e irreperibili, con ruolo prioritario delle Direzioni provinciali del lavoro.

I certificati rilasciati per tali lavoratori devono riportare sia il riferimento al regime previgente sia l’indicazione che i periodi lavorativi erano soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, al fine di consentire agli enti previdenziali le valutazioni conseguenti.

Lavoratori esposti in periodi non soggetti all’assicurazione INAIL

La nuova disciplina si applica ai lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, abbiano svolto attività comportanti esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, calcolata come media su otto ore al giorno o sulla durata oraria prevista dai contratti collettivi, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività non soggette all’assicurazione INAIL.

Rientrano nella disciplina, tra gli altri, i lavoratori che svolgevano attività non assicurate ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, come vigili del fuoco o personale di volo, nonché quelli assicurati presso enti diversi dall’INAIL, come marittimi e dipendenti civili e militari dello Stato. Il beneficio consiste nell’applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo di esposizione, rilevante solo ai fini della misura della pensione e non per la maturazione del diritto.

Domanda, curriculum lavorativo e competenze per i lavoratori non INAIL

Per questi lavoratori la domanda deve essere presentata all’INAIL entro il 15 giugno 2005. Le domande già presentate prima del 2 ottobre 2003 non sono valide e non devono essere istruite, con conseguente obbligo di ripresentazione. Anche in questo caso la domanda deve essere conforme allo schema dell’allegato 1, ma le carenze formali non determinano il rigetto automatico se sono comunque acquisibili le informazioni essenziali.

Elemento essenziale è il curriculum lavorativo, che deve essere redatto secondo l’allegato 2 e rilasciato dal datore di lavoro. Il curriculum deve indicare mansioni, reparti e periodi lavorativi e contenere l’espressa attestazione che il lavoratore è stato adibito, in modo diretto e abituale, ad attività tra quelle elencate dal decreto. La sua presentazione è condizione per l’avvio del procedimento INAIL; la mancata conformità allo schema comporta il rigetto della domanda senza ulteriore istruttoria, mentre restano validi i curricula che contengano tutte le informazioni richieste pur se formalmente redatti su modelli diversi.

Le controversie sul rilascio e sul contenuto del curriculum sono di esclusiva competenza delle Direzioni provinciali del lavoro, senza coinvolgimento dell’INAIL. Per aziende cessate o fallite con datore irreperibile, le indagini e il rilascio del curriculum spettano esclusivamente alle Direzioni provinciali del lavoro.

Accertamento tecnico ed elementi probatori

Una volta acquisito il curriculum conforme, prende avvio la procedura di accertamento tecnico dell’esposizione. La circolare chiarisce che l’adibizione diretta e abituale alle attività elencate dal decreto è condizione necessaria ma non sufficiente: è sempre richiesto anche il riscontro di un’esposizione almeno decennale alla concentrazione minima prevista.

Le CONTARP regionali accertano durata e intensità dell’esposizione e possono formulare giudizi fondati su ragionevole verosimiglianza, avvalendosi di:

  • indagini mirate di igiene industriale, ove disponibili;
  • dati della letteratura scientifica;
  • informazioni tratte da situazioni lavorative analoghe;
  • altra documentazione e conoscenza utile.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’INAIL tutti i documenti e le informazioni richiesti. La circolare precisa inoltre che la competenza territoriale delle CONTARP si determina in base a criteri specifici, ad esempio:

  • per i marittimi, con riferimento al territorio in cui è situata la sede dell’armatore;
  • per il personale viaggiante delle ex Ferrovie dello Stato e per il personale di volo, con riferimento alla struttura da cui dipendeva il lavoratore, come risultante dal curriculum.

I certificati rilasciati per questi lavoratori devono riportare il riferimento al nuovo regime, cioè all’art. 47 del D.L. n. 269/2003 e alle relative norme di attuazione, oltre all’indicazione che si tratta di periodi non soggetti all’assicurazione INAIL, così da consentire agli enti previdenziali le valutazioni sul diritto ai benefici.

Lavoratori con periodi "misti"

La circolare dedica un trattamento specifico ai lavoratori che abbiano svolto periodi lavorativi in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione INAIL, come ferrovieri, postali o altri lavoratori con carriera eterogenea. In tali casi la pratica deve essere sdoppiata e istruita separatamente:

  • per i periodi soggetti a INAIL, si applicano le regole del regime previgente;
  • per i periodi non soggetti a INAIL, si applicano le nuove regole e la relativa istruttoria tecnica.

In caso di riconoscimento, l’INAIL rilascia certificati distinti, con i pertinenti riferimenti normativi e con l’indicazione della copertura o meno da assicurazione obbligatoria. Sarà poi l’ente previdenziale competente a stabilire quale disciplina applicare sulla base delle certificazioni rilasciate.

Lavoratori con malattia professionale da amianto già riconosciuta

Per i lavoratori ai quali sia stata già riconosciuta dall’INAIL una malattia professionale da amianto ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992, la circolare afferma che non vi sono innovazioni. L’Istituto continua a certificare i periodi di esposizione all’amianto solo per tali soggetti, includendo anche i periodi non soggetti all’assicurazione INAIL se essi sono stati rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia. Per questa tipologia di istanze non è previsto alcun termine ultimo di presentazione.

Prime istruzioni operative e gestione informatizzata

Il nuovo assetto richiede modifiche e implementazioni della procedura informatica "NPRA", da completarsi presumibilmente entro febbraio. In via transitoria, la circolare dispone che:

  • per i lavoratori assicurati INAIL che hanno presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, e limitatamente ai periodi soggetti a INAIL, vadano riattivate le funzioni istruttorie e certificative sospese con la lettera del 12 gennaio 2004, dando priorità ai casi con esposizione già riconosciuta;
  • per i lavoratori non assicurati INAIL, o per i periodi non soggetti a INAIL di lavoratori assicurati, nella procedura vengano inseriti solo i dati anagrafici e quelli della domanda, così da generare il protocollo unico nazionale;
  • i curricula professionali pervenuti non vengano al momento inseriti in procedura, ma trasmessi in copia, insieme alla documentazione prodotta, alle CONTARP regionali per l’istruttoria tecnica;
  • venga inserito in NPRA un indicatore obbligatorio per distinguere i casi soggetti a INAIL, non soggetti a INAIL o misti.

La circolare conclude segnalando che sono previsti, nei mesi di gennaio e febbraio, videoconferenze e corsi di formazione dedicati all’applicazione della nuova disciplina.

Punti principali

Nuovo quadro normativo e regole generali

Il decreto interministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2004, attua l’art. 47 del D.L. n. 269/2003, coordinandolo con l’art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003. Il decreto introduce due regimi distinti, sostanziali e procedurali, a seconda che l’esposizione all’amianto sia avvenuta in periodi soggetti o non soggetti all’assicurazione INAIL. Per tutti i lavoratori, il 2 ottobre 2003 è fissato come ultima data utile di esposizione per maturare il diritto ai benefici previdenziali, mentre il 15 giugno 2005 è il termine ultimo per presentare all’INAIL la domanda di certificazione, a pena di decadenza.

Lavoratori con esposizione in periodi soggetti a INAIL

Per i lavoratori esposti all’amianto in periodi lavorativi coperti dall’assicurazione obbligatoria INAIL, continua ad applicarsi la disciplina previgente, purché il diritto ai benefici fosse già maturato entro il 2 ottobre 2003. La maturazione del diritto dipende dall’accertata esposizione ultradecennale verificatasi entro tale data, indipendentemente dal momento della domanda e dalla data di rilascio del certificato, purché la domanda sia presentata entro il 15 giugno 2005 se non già inoltrata. A tali lavoratori continua ad applicarsi il coefficiente moltiplicativo 1,5, sia ai fini della misura della pensione sia per la maturazione del diritto.

Domanda di certificazione e istruttoria per i lavoratori INAIL

La domanda deve essere presentata all’INAIL, in linea generale, solo se non già depositata alla data di entrata in vigore del decreto, e deve essere redatta secondo lo schema dell’allegato 1; tuttavia, eventuali difformità formali non comportano il rigetto se mancano solo alcune informazioni, che la sede deve richiedere integrazione. Per questi lavoratori continuano a valere le procedure di riconoscimento già seguite in precedenza, inclusi i flussi definiti dalle lettere del 23 novembre 1995 e del 2 aprile 1996 e la procedura speciale per aziende cessate o fallite irreperibili. Nei casi dubbi o con incongruenze nelle dichiarazioni aziendali sul pagamento del premio supplementare asbestosi, va acquisito il parere CON.T.A.R.P.

Lavoratori con esposizione in periodi non soggetti a INAIL

La nuova disciplina si applica ai lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, siano stati esposti all’amianto per almeno dieci anni, con concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come media su otto ore giornaliere, svolgendo attività rientranti tra quelle elencate dal decreto e non soggette all’assicurazione INAIL. Rientrano, tra gli altri, attività non assicurate INAIL e attività assicurate presso enti diversi dall’INAIL, come marittimi e dipendenti civili e militari dello Stato. Il beneficio consiste nell’applicazione del coefficiente 1,25 del periodo di esposizione, rilevante solo ai fini della determinazione dell’importo pensionistico e non per la maturazione del diritto.

Curriculum lavorativo, competenze e prove

Per i lavoratori non INAIL la domanda va presentata entro il 15 giugno 2005 e le eventuali istanze già presentate prima del 2 ottobre 2003 non sono valide e non vanno istruite. È inoltre necessario il curriculum lavorativo, redatto secondo l’allegato 2, il cui rilascio compete al datore di lavoro, che deve indicare mansioni, reparti, periodi e attestare l’adibizione diretta e abituale ad attività esposte all’amianto. La mancata conformità del curriculum allo schema comporta il rigetto senza istruttoria; le controversie sul rilascio e sul contenuto del curriculum sono di esclusiva competenza delle Direzioni provinciali del lavoro. Per aziende cessate o fallite con datore irreperibile, le indagini e il rilascio del curriculum spettano alle Direzioni provinciali del lavoro.

Accertamento tecnico e certificazione per i periodi non INAIL

Una volta acquisito il curriculum conforme, l’INAIL avvia l’accertamento tecnico dell’esposizione. L’adibizione alle attività elencate dal decreto è necessaria ma non sufficiente: occorre anche dimostrare esposizione per almeno dieci anni alla concentrazione minima prevista. Le CONTARP regionali accertano durata e intensità dell’esposizione e possono fondare i propri giudizi su ragionevole verosimiglianza, utilizzando indagini di igiene industriale, letteratura scientifica, dati di situazioni analoghe e altra documentazione utile. Il datore di lavoro deve fornire i documenti richiesti dall’Istituto. I certificati devono indicare il riferimento all’art. 47 del D.L. n. 269/2003 e specificare che si tratta di periodi non soggetti a INAIL.

Lavoratori con periodi di esposizione misti

Per i lavoratori che abbiano svolto periodi in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione INAIL, come ferrovieri, postali o altri soggetti con carriera mista, la pratica deve essere sdoppiata e istruita separatamente. Per i periodi INAIL si applicano le regole del regime previgente; per i periodi non INAIL si applicano le nuove regole. In caso di riconoscimento, l’INAIL rilascia certificati distinti, ciascuno con i pertinenti riferimenti normativi e l’indicazione della copertura o meno da assicurazione INAIL.

Lavoratori con malattia professionale da amianto già riconosciuta

Per i lavoratori affetti da malattia professionale da amianto già riconosciuta dall’INAIL ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992, il decreto non introduce modifiche. Rimane ferma la possibilità per l’Istituto di certificare i periodi di esposizione, compresi quelli non soggetti a INAIL, se rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia. Per queste richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione.

Prime istruzioni operative e gestione informatica

Il nuovo quadro normativo richiede adeguamenti della procedura informatica NPRA, da completarsi presumibilmente entro febbraio. Nell’attesa, per i lavoratori assicurati INAIL con domanda presentata dopo il 2 ottobre 2003 e limitatamente ai periodi soggetti a INAIL, devono essere riattivate le funzioni istruttorie e certificative sospese con lettera del 12 gennaio 2004. Per i lavoratori non INAIL, o per i periodi non soggetti a INAIL di lavoratori assicurati, vanno inseriti solo i dati anagrafici e di domanda per generare il protocollo, senza caricare i curricula che devono essere trasmessi alle CONTARP regionali. È previsto inoltre un indicatore obbligatorio in NPRA per distinguere tra lavoratori soggetti, non soggetti o misti, e sono programmate videoconferenze e corsi di formazione nei mesi di gennaio e febbraio.

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