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Circolare

Circolare INAIL n. 5 del 14 gennaio 2005

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2004 (integrazione della circolare n. 65/2004).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra la precedente n. 65/2004 e recepisce la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL per il settore industria decorrente dal 1° gennaio 2004. Vengono indicati il nuovo minimale di rendita (euro 12.360,60) e il nuovo massimale di rendita (euro 22.955,40), con conseguente aggiornamento delle tabelle delle retribuzioni convenzionali e delle basi di calcolo per varie categorie di lavoratori. Sono inoltre precisati gli effetti sul profilo risarcitivo, sia per l’indennità di inabilità temporanea assoluta sia per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti.

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° gennaio 2004

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° gennaio 2004

La circolare INAIL n. 5 del 14 gennaio 2005 integra la circolare n. 65/2004 e recepisce la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2004. Il provvedimento aggiorna i valori del minimale e del massimale di rendita e, sulla base di tali importi, ridefinisce le principali retribuzioni convenzionali e gli effetti risarcitori collegati.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare l’articolo 116, comma 3, relativo a minimale e massimale di rendita, e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 11, comma 1, sulla rivalutazione delle rendite. È inoltre richiamato il decreto interministeriale 15 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 281 del 30 novembre 2004, che stabilisce i nuovi importi con decorrenza 1° gennaio 2004.

Nuovi importi del minimale e del massimale

Il decreto del 15 ottobre 2004 fissa:

  • minimale di rendita: euro 12.360,60 annui, pari a euro 41,20 giornalieri;
  • massimale di rendita: euro 22.955,40 annui, pari a euro 76,52 giornalieri.

Tali valori costituiscono la base per l’aggiornamento delle tabelle già illustrate nella circolare n. 65/2004.

Retribuzioni convenzionali aggiornate

La circolare riporta le misure applicabili per diverse categorie di assicurati e lavoratori, tutte riferite all’anno 2004.

Per i lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, i valori sono:

  • euro 41,20 giornalieri;
  • euro 1.030,05 mensili.

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.:

  • euro 41,38 giornalieri;
  • euro 1.034,48 mensili.

Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994:

  • euro 921,84 mensili, pari a 12 giornate mensili da euro 76,82.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time:

  • euro 76,52 giornalieri;
  • euro 1.912,95 mensili.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time:

  • euro 9,57 orari, calcolati come arrotondamento di euro 9,565 (76,52 : 8).

Per la retribuzione di ragguaglio:

  • euro 41,20 giornalieri;
  • euro 1.030,05 mensili.

Per i compensi effettivi dei lavoratori parasubordinati:

  • minimo mensile euro 1.030,05;
  • massimo mensile euro 1.912,95.

Per la retribuzione effettiva annua degli sportivi professionisti dipendenti:

  • minimo annuale euro 12.360,60;
  • massimo annuale euro 22.955,40.

Alunni e studenti di scuole non statali

Per gli alunni e studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare precisa che dal 1° gennaio 2004 il premio annuale per persona aumenta proporzionalmente a euro 1,99.

Ai fini della regolazione e dell’anticipo dei premi sono indicati i seguenti importi:

  • anno scolastico 2003/2004: regolazione pari a euro 1,98;
  • anno scolastico 2004/2005: anticipo pari a euro 1,99.

La circolare specifica inoltre che, per il periodo gennaio-ottobre 2004, va applicata un’integrazione di euro 0,04 rispetto al premio di euro 1,94 già richiesto, da considerare nella regolazione dei premi per il medesimo periodo.

Tabelle riepilogative e allegati

Per completezza, la circolare rinvia a tre allegati contenenti i riepiloghi delle retribuzioni convenzionali:

  • allegato 1: anni 1996-2004, retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale da variare secondo la rivalutazione delle rendite;
  • allegato 2: anni 1994-2004, altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale;
  • allegato 3: anni 1996-2004, retribuzioni convenzionali stabilite con legge.

Effetti sul profilo risarcitivo

Sul piano risarcitorio, la circolare chiarisce che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per le fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2004 e per quelle già in corso a tale data.

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, relative a eventi verificatisi dal 1° gennaio 2004, trovano applicazione i nuovi limiti di riferimento:

  • minimale di rendita annuale: euro 12.360,60;
  • minimale di rendita giornaliero: euro 41,20;
  • massimale di rendita annuale: euro 22.955,40;
  • massimale di rendita giornaliero: euro 76,52.

In sintesi, la circolare aggiorna tutti i principali valori economici collegati alla rivalutazione delle rendite INAIL per il 2004, con impatto sia sulla base contributiva sia sulla misura delle prestazioni risarcitorie.

Punti principali

Rivalutazione del minimale e massimale di rendita

Il decreto interministeriale 15 ottobre 2004 rivaluta le prestazioni economiche INAIL del settore industriale con decorrenza 1° gennaio 2004 e fissa il minimale di rendita a euro 12.360,60 e il massimale di rendita a euro 22.955,40. Su tali importi vengono aggiornate le tabelle già illustrate nella circolare n. 65/2004.

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali per le diverse categorie

La circolare riporta le nuove misure per numerose categorie: lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (euro 41,20 giornalieri e euro 1.030,05 mensili), familiari partecipanti all’impresa familiare (euro 41,38 giornalieri e euro 1.034,48 mensili), lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali (euro 921,84 mensili), area dirigenziale senza part-time (euro 76,52 giornalieri e euro 1.912,95 mensili), area dirigenziale part-time (euro 9,57 orari), retribuzione di ragguaglio (euro 41,20 giornalieri e euro 1.030,05 mensili), parasubordinati (minimo e massimo mensile euro 1.030,05 - 1.912,95) e sportivi professionisti dipendenti (minimo e massimo annuale euro 12.360,60 - 22.955,40).

Alunni e studenti di scuole non statali

Per alunni e studenti di scuole o istituti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, dal 1° gennaio 2004 il premio annuale per persona aumenta proporzionalmente a euro 1,99. Per la regolazione dell’anno scolastico 2003/2004 l’importo dovuto risulta pari a euro 1,98; per il periodo gennaio-ottobre 2004 va applicata un’integrazione di euro 0,04 rispetto al premio di euro 1,94 già richiesto, da considerare nella regolazione dei premi. Per l’anno scolastico 2004/2005 l’anticipo è pari a euro 1,99.

Tabelle riepilogative e allegati

La circolare rinvia a tre allegati: allegato 1 con il riepilogo per gli anni 1996-2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale e da variare secondo la rivalutazione delle rendite; allegato 2 con il riepilogo per gli anni 1994-2004 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale; allegato 3 con il riepilogo per gli anni 1996-2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.

Effetti sul profilo risarcitivo

L’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per le fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2004 e per quelle in corso alla stessa data. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 2004, si applicano il minimale annuale di euro 12.360,60, giornaliero di euro 41,20, e il massimale annuale di euro 22.955,40, giornaliero di euro 76,52.

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