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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente a tempo indeterminato di un consorzio di comuni, già accolta in primo grado, volta a ottenere l'indennità Aspi per la perdita involontaria dell'occupazione. La corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ente previdenziale al pagamento, ritenendo che il datore di lavoro fosse un ente pubblico economico e quindi che i suoi dipendenti non rientrassero nell'esclusione prevista per i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 92/2012, dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 4 d.l. n. 61/2007 conv. l. n. 87/2007 e dell'art. 6 l.r. Campania n. 10/1993, sostenendo che il consorzio dovesse essere qualificato come ente pubblico non economico, con conseguente esclusione del diritto all'Aspi. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la qualificazione del datore di lavoro come ente pubblico economico o non economico è questione di diritto da risolvere sulla base della disciplina legale e statutaria, non dell'oggetto concreto dell'attività o di valutazioni di mero fatto. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva omesso di esaminare il complesso di elementi normativi e statutari indicati dall'INPS: la costituzione obbligatoria del consorzio per legge, la sua composizione esclusiva di comuni, il conferimento del patrimonio da parte dei comuni consorziati, la copertura delle perdite da parte degli stessi e l'esercizio in regime di privativa di servizi pubblici già svolti dai comuni. Ritenendo decisiva tale omissione, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 2, l. n. 92/2012

    La norma introduce l'indennità di disoccupazione per i lavoratori che perdono involontariamente l'occupazione, ma esclude espressamente i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Individua le pubbliche amministrazioni ai fini dell'esclusione soggettiva dall'Aspi, includendo tra esse anche i consorzi di comuni e gli enti pubblici non economici.

  • art. 4 d.l. n. 61/2007 conv. in l. n. 87/2007

    Prevede che i comuni della Campania si avvalgano in via esclusiva dei consorzi costituiti ai sensi della legge regionale n. 10/1993 per il servizio di raccolta differenziata.

  • art. 6 l.r. Campania n. 10/1993

    Individua comuni, consorzi di comuni e comunità montane come soggetti attuatori del piano di smaltimento dei rifiuti e richiama la disciplina della legge n. 142/1990.

  • art. 25 l. n. 142/1990

    Consente, in caso di rilevante interesse pubblico, la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, rinviando per quanto compatibile alla disciplina delle aziende speciali.

  • art. 23 l. n. 142/1990

    Disciplina le aziende speciali e, per richiamo dell'art. 25, rileva anche per i consorzi quanto a conferimento del capitale di dotazione, finalità, indirizzi, verifica dei risultati e copertura degli eventuali costi sociali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La qualificazione di un ente come pubblico economico o pubblico non economico deve essere compiuta in base alla disciplina legale e statutaria che ne regola struttura e finalità, non sulla sola base dell'attività concretamente svolta o dell'oggetto dell'attività stessa.
  • Un ente è pubblico economico solo se, per legge e statuto, produce beni o servizi con criteri di economicità, cioè con tendenziale equivalenza tra costi e ricavi; se invece può perseguire le proprie finalità anche mediante finanziamenti pubblici o degli enti consorziati, la gestione non è economica.
  • Nel giudizio di legittimità la censura è fondata quando la corte di merito omette di considerare elementi normativi e statutari decisivi per la corretta sussunzione della fattispecie nella disciplina applicabile.
  • Ai fini dell'esclusione dall'Aspi dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, occorre verificare concretamente se il datore di lavoro rientri tra i soggetti elencati dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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