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Circolare

Circolare numero 69 del 28-04-2016

la circolare fornisce istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U., come modificato alla lett. d). Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto. Sono altresì fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione. La circolare fornisce, inoltre, istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato. E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.). Indice: Premessa. 1. Periodo di congedo post partum nei casi di parto prematuro. 2. Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato. 3. Istruzioni operative per le Strutture INPS. 4. Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente. 5. Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici. 6. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa. 7. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate 8.Regime fiscale della prestazione. 9. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 80/2015 al T.U. maternità/paternità, poi rese stabili dal d.lgs. n. 148/2015. I principali temi riguardano l’ampliamento del congedo nei casi di parto fortemente prematuro, la sospensione e il rinvio del congedo in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato, le istruzioni operative per domande e conguagli, nonché gli effetti su contribuzione figurativa, regime fiscale e contabilizzazione. Sono inoltre richiamati i periodi transitori, i requisiti documentali e le modalità di comunicazione all’INPS e al datore di lavoro.

Istruzioni operative su congedo di maternità/paternità per parto fortemente prematuro, sospensione per ricovero del neonato e altri aggiornamenti

Istruzioni operative su congedo di maternità/paternità, parto fortemente prematuro e sospensione per ricovero del neonato

La circolare fornisce istruzioni applicative sulle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 agli artt. 16, 24 e 26 del d.lgs. n. 151/2001, poi rese applicabili anche agli anni successivi dal d.lgs. n. 148/2015. L’intervento riguarda in particolare l’estensione del congedo di maternità nei casi di parto fortemente prematuro, la sospensione e il rinvio del congedo in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato, nonché i connessi profili di domanda, indennità, contribuzione figurativa e conguaglio.

Parto fortemente prematuro e durata del congedo

La modifica dell’art. 16, comma 1, lett. d), del T.U. maternità/paternità stabilisce che, quando il parto avviene prima dell’inizio del congedo ordinario ante partum, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al congedo post partum. In tali casi, il congedo va calcolato sommando ai tre mesi successivi al parto tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto. La circolare chiarisce che si tratta dei parti definiti "fortemente prematuri", cioè verificatisi prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.

La nuova disciplina supera le precedenti istruzioni della circolare INPS n. 45/2000, in quanto l’astensione complessiva può risultare superiore ai cinque mesi originariamente previsti. Restano invece sostanzialmente invariati i casi in cui il parto prematuro avvenga all’interno dei due mesi ante partum: in tali ipotesi il congedo post partum continua a coincidere con i tre mesi dopo il parto, cui si sommano i giorni di congedo ante partum non fruiti. Se vi è un provvedimento di interdizione prorogata, tali giorni si aggiungono al termine dei sette mesi dopo il parto.

La circolare precisa inoltre che, nei casi di parto fortemente prematuro con interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni, al termine del periodo di interdizione si aggiungono tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto.

Esempi di calcolo e documentazione necessaria

Sono riportati due esempi per distinguere le fattispecie:

  • nel parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum, al periodo di tre mesi post partum si aggiungono tutti i giorni intercorrenti fra il parto e la data presunta;
  • nel parto prematuro avvenuto all’interno dei due mesi ante partum, il calcolo resta quello tradizionale con recupero dei giorni ante partum non goduti.

Rimane fermo l’obbligo di allegare alla domanda di maternità il certificato medico attestante la data presunta del parto, anche nei casi di parto fortemente prematuro. La circolare precisa inoltre che l’estensione del congedo si riflette anche sul congedo di paternità, che coincide con la parte di congedo di maternità post partum non fruita dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo al padre.

Disciplina transitoria e domande di indennità

Il d.lgs. n. 80/2015 è entrato in vigore il 25 giugno 2015 e si applica agli eventi coincidenti o successivi a tale data. Per i parti anteriori al 25 giugno 2015, se il congedo post partum non era ancora concluso, può essere riconosciuta l’indennità anche per gli ulteriori giorni introdotti dalla nuova disciplina, purché la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

La circolare distingue due ipotesi:

  • se il datore di lavoro ha già conteggiato il congedo considerando anche i giorni compresi tra il parto fortemente prematuro e l’inizio del congedo ante partum, può conguagliare le indennità anticipate per l’intero periodo;
  • se invece il congedo è stato calcolato secondo le vecchie regole, la lavoratrice può chiedere il ricalcolo e l’indennizzo dei giorni inizialmente non conteggiati, anche se coperti senza soluzione di continuità da altro titolo, come congedo parentale o ferie.

Per i parti fortemente prematuri verificatisi dopo la pubblicazione della circolare e prima dell’aggiornamento delle procedure telematiche, le domande vanno presentate in forma cartacea con mod. SR01 e certificato medico, alla sede INPS competente o via raccomandata A/R. Dopo l’aggiornamento, la domanda andrà presentata esclusivamente online tramite i consueti canali. Per i parti prematuri avvenuti nei due mesi antecedenti la data presunta del parto resta invece la sola modalità telematica.

Sospensione e rinvio del congedo per ricovero del neonato o del minore adottato/affidato

L’art. 16-bis del T.U. introduce la possibilità di sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in struttura pubblica o privata. La madre può rinviare la fruizione del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino o da una data anteriore da lei comunicata. La sospensione è subordinata alla produzione di un’attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

La circolare evidenzia che il legislatore ha ampliato l’ambito della tutela rispetto alla precedente impostazione giurisprudenziale e amministrativa, che riguardava soprattutto il ricovero immediato del neonato nato molto prematuro. Ora la sospensione può operare a prescindere dalla causa del ricovero. La facoltà è esercitabile una sola volta per ogni figlio e per eventi verificatisi dal 25 giugno 2015.

La sospensione è applicabile anche ai casi di adozione o affidamento, per effetto della modifica dell’art. 26 del T.U., ma solo per le lavoratrici dipendenti. In tali casi, se il minore adottato o affidato viene ricoverato entro il periodo di fruizione del congedo, il residuo può essere utilizzato dalla data delle dimissioni del minore o da una data precedente comunicata dalla lavoratrice, anche oltre il limite ordinario di cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia.

Adempimenti, comunicazioni e limiti operativi

La lavoratrice deve dimostrare al datore di lavoro il ricovero del neonato e consegnare preventivamente l’attestazione medica di compatibilità alla ripresa del lavoro. Deve inoltre comunicare alla struttura INPS competente la data di sospensione del congedo e la data di ripresa della fruizione del residuo, allegando dichiarazione di responsabilità. La comunicazione va effettuata tempestivamente, di regola prima della sospensione, per evitare pagamenti indebiti, soprattutto nei casi di indennità corrisposte direttamente dall’Istituto.

Al momento delle istruzioni, le comunicazioni avvengono tramite PEC o in forma cartacea equivalente. Le sospensioni già intervenute dal 25 giugno 2015 e non ancora comunicate possono essere regolarizzate con le stesse modalità. È allegato un fac simile di comunicazione.

La circolare precisa che durante la sospensione del congedo di maternità non è possibile fruire del congedo parentale per lo stesso bambino, che resta utilizzabile solo al termine dell’intero congedo di maternità. Sono invece fruibili, entro il primo anno di vita del bambino, i riposi per allattamento e i permessi o congedi spettanti per altro figlio.

Non è possibile sospendere il congedo in presenza di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni. Inoltre, la ripresa del lavoro senza previa attestazione medica costituisce permanenza illecita al lavoro, con perdita del diritto al congedo e alla relativa indennità per i giorni corrispondenti; gli eventuali importi già corrisposti vengono recuperati dall’INPS.

Effetti economici e gestionali del rinvio

La sospensione e il rinvio non creano un nuovo periodo di congedo, ma incidono solo sulla modalità di fruizione dell’unico periodo spettante. L’indennità giornaliera già determinata per la prima parte del congedo vale anche per il periodo residuo fruito successivamente. Il datore di lavoro deve anticipare e conguagliare le somme corrisposte a titolo di indennità di maternità per i periodi effettivamente fruiti.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, la circolare ricorda che il diritto all’indennità dipende dal requisito contributivo di tre mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo e che tale requisito, una volta accertato per la prima parte del congedo, vale anche per la seconda parte in caso di sospensione e rinvio.

Istruzioni operative per le strutture INPS

Nelle procedure "MALATTIA MATERNITA’ LEGGE 104/1992" e "PRESTAZIONI LAVORATORI PARASUBORDINATI" è possibile accogliere sia la domanda relativa al congedo differito per sospensione, sia quella relativa al congedo incrementato per parto fortemente prematuro. Nel campo "Ast. ant/pos:" deve essere inserito il codice "P" o, se il periodo comprende anche interdizione anticipata, il codice "E".

Prima dell’accoglimento la struttura deve verificare la documentazione e la congruenza del numero di giorni richiesti. In particolare, per il parto fortemente prematuro l’incremento deve corrispondere ai giorni compresi tra il giorno successivo al parto e il giorno precedente l’inizio dei due mesi ante partum.

Conservazione dell’indennità in caso di licenziamento per colpa grave

La riformulazione dell’art. 24 T.U. conferma che l’indennità di maternità spetta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’art. 54, comma 3, lett. a), b) e c), se intervenuti durante il congedo di maternità. La circolare sottolinea che non si tratta di una nuova tutela, ma della codificazione dell’orientamento già derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 405/2001, che aveva già esteso la conservazione del trattamento di maternità anche al licenziamento per colpa grave della lavoratrice.

Contribuzione figurativa e valorizzazione degli eventi

Per dipendenti privati e pubblici la contribuzione figurativa segue l’art. 40 della legge n. 183/2010, secondo cui il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese in cui si colloca l’evento. I datori di lavoro comunicano all’Istituto i periodi tutelati con le consuete modalità.

Per i parti fortemente prematuri è necessario dare separata evidenza ai giorni aggiuntivi di congedo post partum, utilizzando il nuovo codice "PAP" nel flusso contributivo, con significato di "periodi di congedo maternità parto fortemente prematuro D.Lgs n. 80/2015". Le settimane interessate vanno valorizzate come totalmente o parzialmente non retribuite, indicando la retribuzione persa riferita ai giorni PAP fruiti.

La circolare disciplina inoltre la compilazione specifica per i lavoratori iscritti a fondi speciali e precisa che, nei casi di indennità a pagamento diretto, il dato per la valorizzazione è trasmesso dagli archivi delle prestazioni a sostegno del reddito. L’ampliamento della tutela figurativa vale anche per gli eventi verificatisi fuori rapporto di lavoro, purché sia esibita certificazione medico-specialistica dell’epoca, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, attestante la data presunta del parto.

Dipendenti iscritti alle Gestioni Dipendenti Pubblici

La modifica dell’art. 16, lett. d), si applica anche alle dipendenti e, in relazione al congedo di paternità, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nonché agli iscritti alle Gestioni Dipendenti Pubblici ex INPDAP di enti pubblici e aziende municipalizzate transitati a società private e rimasti iscritti alle medesime gestioni. L’estensione opera sia quando il parto avvenga in servizio sia quando avvenga fuori dal rapporto di lavoro, con domanda di accredito della contribuzione figurativa. Per gli applicativi delle Gestioni Dipendenti Pubblici verranno emanate ulteriori istruzioni operative.

Finanziamento degli oneri, monitoraggio della spesa e clausola di salvaguardia

Per l’anno 2015 le riforme sono finanziate mediante riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 190/2014, con oneri stimati in 104 milioni di euro. Per gli anni successivi, l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 prevede le risorse per finanziare i benefici di cui agli artt. da 2 a 24 del d.lgs. n. 80/2015, con coperture quantificate fino al 2024 e poi in misura annua a regime.

La circolare richiama la clausola di salvaguardia dell’art. 27 del d.lgs. n. 80/2015, in base alla quale il MEF e il Ministero del lavoro possono rideterminare i benefici qualora emergano scostamenti dalle previsioni di spesa, sulla base del monitoraggio finanziario degli effetti delle disposizioni.

Conguaglio Uniemens, regime fiscale e istruzioni contabili

Per il conguaglio delle indennità anticipate dal datore di lavoro per il periodo aggiuntivo riconosciuto nei parti fortemente prematuri va utilizzato il nuovo codice causale "L063" nel flusso Uniemens, con l’indicazione del relativo importo. Rimangono fermi i codici già in uso per il periodo ordinario di congedo.

Sul piano fiscale, l’indennità di maternità corrisposta direttamente dall’INPS si configura come reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto: se sostituisce reddito di lavoro dipendente o assimilato, si applica la tassazione ordinaria; se sostituisce reddito di lavoro autonomo o reddito diverso, si applica la ritenuta d’acconto. Fa eccezione l’indennità corrisposta alle imprenditrici agricole e alle familiari coadiuvanti dell’imprenditore agricolo, per la quale l’INPS non deve applicare ritenute a titolo di acconto. In ogni caso l’Istituto effettua il conguaglio fiscale e rilascia la certificazione fiscale dovuta.

Per le istruzioni contabili la circolare rinvia alle precedenti indicazioni già fornite in materia, precisando i riferimenti alle circolari e ai messaggi utili per i conguagli delle aziende, i pagamenti diretti e la gestione dei diversi fondi previdenziali.

Punti principali

Parto fortemente prematuro e calcolo del congedo

Nei casi di parto avvenuto prima dell’inizio dei due mesi ante partum, il congedo di maternità si estende aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto. La disciplina riguarda lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata e supera le precedenti istruzioni della circolare INPS n. 45/2000. La domanda di maternità deve essere sempre corredata dal certificato medico con la data presunta del parto. Nei casi di parto avvenuto invece all’interno dei due mesi ante partum, il criterio resta sostanzialmente invariato rispetto al passato, con aggiunta dei giorni di congedo ante partum non goduti.

Sospensione e rinvio del congedo per ricovero del neonato o del minore adottato/affidato

Il nuovo art. 16-bis consente alla madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata di sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del neonato, indipendentemente dalla causa del ricovero, previa attestazione medica di compatibilità con la ripresa del lavoro. La sospensione è possibile una sola volta per figlio, per gli eventi successivi al 25 giugno 2015, e si applica anche al congedo di paternità e, per le sole lavoratrici dipendenti, ai casi di adozione o affidamento di minore. Il congedo residuo può essere fruito dalla data di dimissioni del bambino o da una data antecedente comunicata dalla lavoratrice.

Adempimenti verso INPS e datore di lavoro

La lavoratrice deve comunicare tempestivamente alla Struttura territoriale INPS la data di sospensione e quella di ripresa del congedo, corredando la comunicazione con dichiarazione di responsabilità e, nei casi previsti, con l’attestazione medica. Le comunicazioni avvengono tramite PEC o modalità cartacea equivalente; per i parti fortemente prematuri, nella fase transitoria, le domande vanno presentate su mod. SR01 con certificato medico e successivamente solo in via telematica. Il datore di lavoro e l’INPS devono verificare la congruenza dei giorni richiesti e gestire il conguaglio secondo le specifiche codifiche indicate dalla circolare.

Effetti su contribuzione figurativa, finanziamento e profili fiscali

L’ampliamento del congedo nei parti fortemente prematuri incide anche sulla contribuzione figurativa, che deve essere evidenziata con il nuovo codice PAP nelle denunce contributive. La circolare richiama inoltre il finanziamento degli oneri per il 2015 e per gli anni successivi, nonché la clausola di salvaguardia che consente la rideterminazione dei benefici in caso di scostamenti di spesa. Infine, precisa il regime fiscale dell’indennità di maternità erogata direttamente dall’INPS e rinvia alle istruzioni contabili già esistenti per la rilevazione degli oneri.

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