Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 58 del 15-4-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità applicative del D.M. 27 ottobre 2004 sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, distinguendo tra disciplina previgente e nuova disciplina. Vengono indicati i destinatari, i coefficienti di maggiorazione (1,5 e 1,25), i termini per la domanda di certificazione all’INAIL, le regole sul cumulo con altri benefici, le modalità di liquidazione e ricostituzione delle pensioni, nonché alcune precisazioni per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato e per i superstiti. È inoltre chiarito che gli oneri sono a carico dello Stato.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto e modalità di applicazione del D.M. 27 ottobre 2004

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto: attuazione del D.M. 27 ottobre 2004

La circolare INPS n. 58 del 15 aprile 2005 fornisce le istruzioni applicative del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, adottato in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il documento coordina tale disciplina con le precedenti indicazioni già fornite dall’Istituto e chiarisce ambito soggettivo, termini, modalità di certificazione e criteri di riconoscimento dei benefici pensionistici connessi all’esposizione all’amianto.

Quadro normativo e distinzione tra le due discipline

La circolare distingue nettamente tra:

  • la disciplina previgente al 2 ottobre 2003, riferita ai lavoratori esposti all’amianto in periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL contro infortuni e malattie professionali;
  • la nuova disciplina introdotta dal D.M. 27 ottobre 2004, riferita ai lavoratori esposti all’amianto in periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.

Il decreto ministeriale opera un raccordo tra l’articolo 47 del D.L. n. 269/2003 e l’articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003, definendo sia le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici sia le modalità di rilascio della certificazione dell’esposizione da parte dell’INAIL.

Disciplina previgente: destinatari e beneficio del coefficiente 1,5

Per la disciplina previgente al 2 ottobre 2003, il beneficio consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente 1,5, sia ai fini del diritto a pensione sia ai fini della misura della prestazione.

Il beneficio spetta ai lavoratori che, entro il 2 ottobre 2003, abbiano svolto attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, purché tale attività fosse soggetta all’assicurazione obbligatoria INAIL. La circolare precisa che il beneficio si riconosce nelle seguenti ipotesi:

  • possesso di certificazione INAIL attestante l’esposizione ultradecennale entro il 2 ottobre 2003;
  • riconoscimento giudiziario o amministrativo dell’esposizione ultradecennale;
  • conseguimento della certificazione INAIL a seguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005;
  • riconoscimento del diritto per effetto di sentenze emesse in cause promosse contro dinieghi INAIL relativi a domande presentate dagli interessati, comunque non oltre il 15 giugno 2005.

Termine per la domanda di certificazione all’INAIL

Il decreto fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine per presentare all’INAIL la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto. Poiché il decreto è entrato in vigore il 17 dicembre 2004, il termine scade il 15 giugno 2005.

La circolare evidenzia che la scadenza è perentoria: i lavoratori che non abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’esposizione ultradecennale o che non abbiano già chiesto la certificazione devono presentare la domanda entro tale data, a pena di decadenza dal diritto ai benefici. Il termine vale anche per i soggetti ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6-bis dell’articolo 47 della legge n. 326/2003, tra cui:

  • lavoratori che al 2 ottobre 2003 avevano già perfezionato i requisiti pensionistici, anche con i benefici ex articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992;
  • lavoratori che al 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
  • lavoratori che al 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Nuova disciplina: destinatari, requisiti e coefficiente 1,25

La nuova disciplina riguarda i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, siano stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione INAIL. Per tali soggetti, se l’attività è stata svolta per un periodo non inferiore a dieci anni e la concentrazione media annua è stata almeno pari a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, l’intero periodo di esposizione è moltiplicato per il coefficiente 1,25, ma solo ai fini della misura della prestazione pensionistica.

La circolare riporta anche le attività che rientrano nella nozione di attività lavorativa comportante esposizione all’amianto:

  • coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
  • produzione di manufatti contenenti amianto;
  • fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o manufatti contenenti amianto;
  • coibentazione, decoibentazione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari;
  • demolizione, manutenzione, riparazione, revisione e collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
  • movimentazione, manipolazione, utilizzo, distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
  • raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Ai fini del riconoscimento, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

Domanda di certificazione per la nuova disciplina

Anche per i destinatari della nuova disciplina la domanda di certificazione dell’esposizione deve essere presentata alla competente sede INAIL entro il 15 giugno 2005. La circolare specifica che i soggetti che avessero già presentato domanda entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentarla entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Cumulo, opzione e compatibilità con altri benefici

Per i destinatari della nuova disciplina, la circolare richiama il divieto di cumulo tra il beneficio amianto e altri benefici previdenziali che comportino:

  • anticipazione dell’accesso al pensionamento;
  • aumento dell’anzianità contributiva.

In tali casi il lavoratore ha facoltà di optare tra i benefici al momento della domanda di pensione. È invece richiamato il chiarimento del Ministero del lavoro secondo cui i benefici amianto sono cumulabili con quelli legati a uno specifico status del lavoratore, come quello di:

  • invalido;
  • non vedente;
  • sordomuto.

Liquidazione, ricostituzione e decorrenza degli arretrati

La liquidazione e la ricostituzione delle pensioni avvengono secondo le norme del regime pensionistico di appartenenza. La circolare precisa che il beneficio della maggiorazione con coefficiente 1,25 può essere riconosciuto anche ai titolari di pensione con decorrenza non anteriore al 1° maggio 1992.

Gli importi arretrati eventualmente spettanti sono corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, ossia dal mese successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 269/2003.

Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. la circolare conferma che le domande di riconoscimento del beneficio devono essere tenute in apposita evidenza, in coerenza con quanto già indicato nel messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 e in attesa delle modalità applicative della sentenza della Corte costituzionale n. 127/2002.

Se a tali lavoratori è riconosciuto il beneficio della maggiorazione con coefficiente 1,25, deve essere comunque predisposta una specifica evidenza per l’eventuale successivo riconoscimento dei benefici previsti dalla disciplina previgente. Anche per essi, se la domanda di certificazione era già stata presentata entro il 2 ottobre 2003, occorre ripresentarla entro il 15 giugno 2005.

Presentazione della certificazione all’INPS e periodi misti di esposizione

La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata alle strutture INPS territorialmente competenti insieme alla domanda di pensione o di ricostituzione. La medesima certificazione può anche essere presentata autonomamente, al solo fine di annotare il periodo di esposizione al amianto sul conto assicurativo del lavoratore.

La circolare affronta inoltre il caso dei periodi “misti”, cioè periodi in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione INAIL. Il principio affermato è che il beneficio spetta se l’esposizione complessiva raggiunge almeno il decennio, fermo restando che il coefficiente 1,5 resta riservato ai soli periodi ultradecennali soggetti all’assicurazione INAIL verificatisi entro il 2 ottobre 2003.

In sintesi:

  • se il lavoratore è esposto per oltre un decennio nei periodi soggetti a INAIL e per meno di un decennio nei periodi non soggetti, spetta il coefficiente 1,5 per i primi e 1,25 per i secondi;
  • se il lavoratore è esposto almeno per un decennio nei soli periodi non soggetti a INAIL, spetta il coefficiente 1,25 ai fini della misura;
  • se il lavoratore raggiunge complessivamente il decennio sommando periodi soggetti e non soggetti a INAIL, il beneficio può essere riconosciuto nei limiti indicati dalla circolare.

Pensioni ai superstiti, limite massimo e malattie professionali da amianto

Il beneficio pensionistico può essere riconosciuto, a domanda, anche ai superstiti del lavoratore deceduto, purché il dante causa avesse già maturato il diritto ai benefici secondo i criteri illustrati.

La circolare richiama inoltre il limite generale secondo cui l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, anche tenendo conto dei benefici amianto, non può comunque superare 40 anni, o il diverso limite massimo previsto dal regime pensionistico di appartenenza.

Per i lavoratori affetti da malattia professionale da amianto, documentata dall’INAIL, spetta il beneficio della maggiorazione con coefficiente 1,5 sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, anche se il periodo di esposizione riguarda attività non soggette all’assicurazione INAIL. Le richieste di certificazione all’INAIL per questo beneficio non sono soggette ad alcun termine decadenziale.

La circolare richiama infine il chiarimento ministeriale secondo cui, alla luce dell’articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003, il beneficio spetta anche quando la malattia professionale da amianto sia documentata da un ente diverso dall’INAIL, sempre ai fini del coefficiente 1,5 sul periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto sono posti a carico dello Stato.

Punti principali

Ambito e distinzione tra disciplina previgente e nuova

La circolare coordina il D.M. 27 ottobre 2004 con l’articolo 47 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, e con l’articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003. Viene distinta la disciplina previgente, riferita ai lavoratori esposti all’amianto entro il 2 ottobre 2003 in periodi lavorativi soggetti ad assicurazione INAIL, dalla nuova disciplina per i lavoratori esposti entro la stessa data in periodi lavorativi non soggetti a tale assicurazione.

Disciplina previgente: benefici e destinatari

Per la disciplina previgente spetta la maggiorazione del periodo di esposizione con coefficiente 1,5, sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione, ai lavoratori che abbiano svolto entro il 2 ottobre 2003 attività con esposizione ultradecennale all’amianto soggetta all’assicurazione INAIL. Il beneficio è riconosciuto se il lavoratore è già in possesso della certificazione INAIL, abbia ottenuto il riconoscimento in sede giudiziaria o amministrativa, ottenga la certificazione a seguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005, oppure ottenga il riconoscimento del diritto in esito a giudizi promossi contro diniego INAIL su domande presentate entro il medesimo termine.

Termine per la domanda di certificazione all’INAIL

Per ottenere i benefici previsti dalla disciplina previgente, la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto va presentata all’INAIL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza. Il termine vale anche per i lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6-bis dell’articolo 47 della legge n. 326/2003.

Nuova disciplina: destinatari e coefficiente 1,25

La nuova disciplina riguarda i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, siano stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL. Se tali lavoratori sono stati occupati per un periodo non inferiore a dieci anni in attività con esposizione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, l’intero periodo di esposizione è moltiplicato per il coefficiente 1,25, ma solo ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica.

Attività considerate esposte all’amianto

La circolare elenca le attività che rientrano nell’esposizione rilevante per la nuova disciplina: coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; produzione di manufatti contenenti amianto; fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o manufatti contenenti amianto; coibentazione, decoibentazione o bonifica; demolizione, manutenzione, riparazione, revisione e collaudo; movimentazione, manipolazione, utilizzo, distruzione, sagomatura e taglio; raccolta, trasporto, stoccaggio e discarica di rifiuti contenenti amianto.

Domanda INAIL per la nuova disciplina

Anche i destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione all’INAIL entro il 15 giugno 2005. Chi abbia già presentato domanda entro il 2 ottobre 2003 deve ripresentarla nel termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.

Divieto di cumulo e facoltà di opzione

Per i destinatari della nuova disciplina è escluso il cumulo tra il beneficio amianto e altri benefici previdenziali che comportino anticipazione del pensionamento o aumento dell’anzianità contributiva. I soggetti interessati possono optare tra i benefici al momento della domanda di pensione. Il Ministero del lavoro ha inoltre chiarito che i benefici amianto sono cumulabili con quelli legati allo status personale del lavoratore, come invalidi, non vedenti e sordomuti.

Liquidazione, ricostituzione e decorrenza degli arretrati

I benefici sono riconosciuti secondo le norme del regime pensionistico di appartenenza. La maggiorazione per il coefficiente 1,25 può spettare anche ai titolari di pensione con decorrenza non anteriore al 1° maggio 1992. Gli arretrati sono corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003.

Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. continua a valere l’indicazione di tenere in apposita evidenza le domande relative al beneficio amianto. Se riconosciuto il beneficio della maggiorazione 1,25, va comunque costituita evidenza separata per l’eventuale successivo riconoscimento del beneficio previsto dalla disciplina previgente. Anche per tali lavoratori, se la domanda di certificazione era stata già presentata entro il 2 ottobre 2003, occorre ripresentarla entro il 15 giugno 2005.

Presentazione della certificazione all’INPS e periodi misti

La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere prodotta alle Strutture INPS competenti insieme alla domanda di pensione o ricostituzione, ma può essere presentata anche solo per l’annotazione del periodo di esposizione sul conto assicurativo. La circolare disciplina anche i periodi "misti" soggetti e non soggetti ad assicurazione INAIL: se complessivamente si raggiunge il decennio di esposizione, il beneficio può spettare nei limiti indicati; il coefficiente 1,5 resta riservato ai periodi ultradecennali soggetti ad assicurazione INAIL entro il 2 ottobre 2003.

Pensioni ai superstiti, limite massimo e malattie professionali

Il beneficio può essere riconosciuto, su domanda, anche ai superstiti del dante causa che abbia maturato il diritto prima del decesso. L’anzianità complessiva utile, anche con i benefici amianto, non può superare i 40 anni o il limite massimo del regime pensionistico. Per i lavoratori con malattia professionale da amianto documentata dall’INAIL spetta il coefficiente 1,5 sia per il diritto sia per la misura; inoltre, in base al chiarimento ministeriale richiamato, il beneficio è riconosciuto anche se la malattia professionale è documentata da ente diverso dall’INAIL, sempre ai fini del coefficiente 1,5 sul periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto sono posti a carico dello Stato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.