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Circolare

Circolare numero 59 del 19-4-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INPS definisce, per l’anno 2005, i salari medi e convenzionali e gli importi di riferimento da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per diverse categorie di lavoratori. Indica inoltre gli importi per gli iscritti alla gestione separata, gli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato e il limite reddituale per il congedo parentale ex art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001. Per alcune categorie precisa i criteri applicativi, le decorrenze e la necessità di eventuali riliquidazioni.

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: salari medi/convenzionali e altri importi per il 2005

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: salari e importi per il 2005

La circolare definisce, per l’anno 2005, i valori da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi e degli altri istituti collegati. Le indicazioni riguardano diverse categorie di lavoratori, con precisazioni sui criteri di liquidazione, sulle decorrenze e sugli importi di riferimento.

Ambito di applicazione e criteri generali

La circolare si riferisce alle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi da liquidare con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2005. Per tali prestazioni vengono indicati gli importi giornalieri o convenzionali da assumere a base di calcolo per le categorie interessate.

Per la tubercolosi, viene precisato che i criteri illustrati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza nei confronti dei soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia. Per le categorie aventi diritto alla tubercolosi ma non alla malattia, le prestazioni devono essere erogate in misura fissa.

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, la circolare ricorda il processo di riforma avviato dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, finalizzato al progressivo avvicinamento del regime contributivo dei soci lavoratori delle cooperative a quello dei dipendenti di impresa.

Per l’anno 2005, la retribuzione giornaliera valida ai fini delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi è fissata in Euro 36,96. Tale importo si applica agli eventi indennizzabili insorti dal 1° febbraio 2005, salvo il caso in cui l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2005, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese perché il rapporto di lavoro è sorto nel gennaio 2005. Le sedi devono inoltre procedere alle necessarie integrazioni per prestazioni eventualmente liquidate con l’importo valido per il 2004.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato, la circolare richiama l’art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146. Se per la qualifica interessata la retribuzione contrattuale provinciale è superiore al salario medio convenzionale valido nella provincia per il 1996, le prestazioni vanno liquidate sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal datore di lavoro. Se, invece, la retribuzione contrattuale provinciale è pari o inferiore al salario medio convenzionale, continua ad applicarsi il salario medio del 1996.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, nel settore agricolo continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati annualmente per ciascuna provincia ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 488/1968. La circolare richiama che, per il 2004, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato sono state determinate con decreto direttoriale del 24 maggio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e risultano riportate in allegato.

Tali importi sono utilizzabili solo per i lavoratori in questione e, in via temporanea e salvo conguaglio, fino alla comunicazione dei salari applicabili per il 2005, devono essere utilizzati i salari validi per il 2004. Le prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2004, se già liquidate provvisoriamente sui salari 2003, devono essere riliquidate con i nuovi importi.

Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, il decreto ministeriale 17 gennaio 2005 ha determinato le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti nel 2005 per le assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale.

La circolare precisa che tali retribuzioni, riportate nella circolare n. 34 del 23 febbraio 2005, sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi quando si tratti di eventi riferiti a retribuzioni dell’anno 2005.

Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari

Per le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, ai fini del congedo di maternità con inizio nel 2005, devono essere utilizzate le retribuzioni convenzionali orarie seguenti:

  • Euro 5,84 per retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,59;
  • Euro 6,59 per retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,59 e fino a Euro 8,04;
  • Euro 8,04 per retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,04;
  • Euro 4,25 per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti e imprenditrici agricole

Per le lavoratrici autonome, l’indennità per i due mesi precedenti il parto, i tre mesi successivi, il congedo parentale e l’interruzione della gravidanza deve essere calcolata sui seguenti importi:

  • Euro 34,84 per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale, importo corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 2004 per gli operai agricoli a tempo indeterminato; il riferimento è alle nascite avvenute nel 2005, anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2004;
  • Euro 35,57 per le artigiane, corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 2005 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2005;
  • Euro 31,17 per le commercianti, corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 2005 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2005.

Lavoratori iscritti alla gestione separata

Per gli iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, la circolare richiama la disciplina introdotta dall’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica è pari a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti e, per gli anni successivi, si incrementa dello 0,20% fino al raggiungimento del 19%.

Per il 2005, l’aliquota dovuta, comprensiva dello 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero, è pari al 18%; sale al 19% per la quota di reddito eccedente Euro 38.641,00. Il minimale di reddito è fissato in Euro 13.133,00: su tale base, il versamento annuo minimo utile per l’accreditamento di tutti i contributi mensili è Euro 2.363,94, corrispondente a Euro 197,00 per mese.

La circolare sottolinea che la prestazione è strettamente collegata alla contribuzione effettivamente versata, calcolata sul minimale di reddito.

Degenza ospedaliera per la gestione separata

Per le degenze ospedaliere iniziate nel 2005, l’indennità si calcola dividendo per 365 il massimale contributivo intero dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari per il 2005 a Euro 84.049,00. Il valore giornaliero di base è quindi Euro 230,27.

In funzione degli accrediti contributivi nei dodici mesi precedenti il ricovero, l’importo giornaliero della prestazione è pari a:

  • Euro 18,42 con accrediti da 3 a 4 mesi;
  • Euro 27,63 con accrediti da 5 a 8 mesi;
  • Euro 36,84 con accrediti da 9 a 12 mesi.

Per il 2005, il limite di reddito per poter beneficiare della prestazione è pari a Euro 57.680,70, corrispondente al 70% del massimale 2004.

Assegni di maternità concessi dai Comuni

Per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, l’assegno di maternità dei Comuni, previsto dall’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001, è pari a Euro 1.419,59 in misura piena, corrispondente a Euro 283,92 mensili arrotondati.

Per i nuclei familiari con tre componenti, l’indicatore della situazione economica (ISE) è fissato in Euro 29.596,45.

Assegni di maternità dello Stato

L’assegno di maternità dello Stato, previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 151/2001, per le nascite avvenute nel 2005 e per gli affidamenti preadottivi o le adozioni con ingresso del minore in famiglia nel 2005, è pari a Euro 1.747,82 in misura intera.

Congedo parentale nei casi di reddito inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo

Per i casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001, la circolare assume come riferimento il valore provvisorio del trattamento minimo annuo pensionistico per il 2005, pari a Euro 5.460,26, determinato sulla base del decreto 20 novembre 2004 che ha fissato una variazione previsionale dell’1,9%.

Il genitore che nel 2005 richieda periodi ulteriori di congedo parentale rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 ha diritto all’indennità del 30% se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo tale importo, cioè Euro 13.650,65. La circolare riserva la comunicazione del valore definitivo qualora il trattamento minimo annuo dovesse risultare diverso dal dato provvisorio.

Allegato sulle retribuzioni dei compartecipanti familiari e piccoli coloni

È richiamato un allegato contenente, per provincia, le retribuzioni di riferimento applicabili per l’anno 2004 ai compartecipanti familiari e piccoli coloni. Tali valori provinciali sono utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, fino alla determinazione dei salari applicabili per il 2005.

Punti principali

Salari medi e convenzionali per malattia, maternità e tubercolosi

Per gli eventi indennizzabili con periodi di paga nel 2005, la circolare stabilisce gli importi giornalieri di riferimento per lavoratori soci di cooperative ex DPR 602/1970, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari e lavoratrici domestiche e autonome. Per la tubercolosi si precisa che i criteri valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per chi ha diritto anche alla malattia; per gli altri aventi diritto, la prestazione resta commisurata alla misura fissa.

Lavoratori soci di cooperative ex DPR 602/1970

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi anche di fatto di cui all’art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, la retribuzione giornaliera utile per il 2005 è fissata in Euro 36,96. Tale importo si applica alle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi relative a eventi insorti dal 1° febbraio 2005, salvo il caso di evento iniziato a gennaio 2005 ma da indennizzare con la retribuzione del medesimo mese perché il rapporto di lavoro è sorto nel gennaio 2005. Le sedi devono anche disporre eventuali integrazioni per prestazioni già liquidate sulla base dell’importo 2004.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato, se la retribuzione contrattuale provinciale della qualifica è superiore al salario medio convenzionale valido nella provincia per il 1996, le prestazioni vanno liquidate sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Se invece la retribuzione contrattuale provinciale è pari o inferiore al salario medio convenzionale, continua ad applicarsi il salario medio del 1996. La circolare richiama l’art. 4 del D.Lgs. 146/1997 e la prassi già richiamata nelle precedenti circolari.

Compaecipanti familiari e piccoli coloni

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano ad applicarsi, nel settore agricolo, i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del DPR 488/1968. Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide per il 2004 sono riportate in allegato e sono utilizzabili temporaneamente, salvo conguaglio, fino alla comunicazione dei salari applicabili per il 2005. Le prestazioni riferite al 2004 già liquidate provvisoriamente sui salari 2003 devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari

Le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi e per le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi sono quelle determinate con decreto ministeriale 17 gennaio 2005 e pubblicate nella circolare n. 34 del 23 febbraio 2005. Tali importi valgono per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, per assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale.

Lavoratrici domestiche e familiari

Per il congedo di maternità delle lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, con inizio nel 2005, devono essere applicate le retribuzioni convenzionali orarie di Euro 5,84, Euro 6,59, Euro 8,04 oppure Euro 4,25, a seconda del livello della retribuzione effettiva e della durata dell’orario di lavoro. La circolare distingue gli scaglioni in base alle retribuzioni orarie fino a Euro 6,59, superiori a Euro 6,59 fino a Euro 8,04, superiori a Euro 8,04 e ai rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome agricole, artigiane e commercianti

Per le lavoratrici autonome, l’indennità per i due mesi precedenti il parto, i tre successivi, il congedo parentale e l’interruzione della gravidanza va calcolata su importi differenti a seconda della categoria. Per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale l’importo è Euro 34,84; per le artigiane è Euro 35,57; per le commercianti è Euro 31,17. La decorrenza e il riferimento temporale variano in funzione della categoria e dell’anno di inizio del periodo indennizzabile.

Gestione separata: contribuzione e prestazioni

Per gli iscritti alla gestione separata di cui alla legge 335/1995 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica per il 2005 è pari al 18%, comprensiva dello 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero, e sale al 19% per la quota di reddito eccedente Euro 38.641,00. Il minimale di reddito 2005 è Euro 13.133,00: su tale base, il versamento annuo minimo utile per l’accreditamento dei 12 mesi è Euro 2.363,94, con contributo mensile pari a Euro 197,00. La prestazione è strettamente collegata alla contribuzione effettivamente versata.

Gestione separata: degenza ospedaliera

Per le degenze ospedaliere iniziate nel 2005, l’indennità si calcola sul valore di Euro 230,27, ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo di Euro 84.049,00. In base agli accrediti contributivi nei dodici mesi precedenti il ricovero, l’importo giornaliero è pari a Euro 18,42 con 3-4 mesi, Euro 27,63 con 5-8 mesi e Euro 36,84 con 9-12 mesi. Per il 2005 il limite di reddito per accedere alla prestazione è Euro 57.680,70.

Assegni di maternità dei Comuni

Per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, l’assegno di maternità comunale in misura piena è fissato in Euro 1.419,59, pari a Euro 283,92 mensili arrotondati. L’indicatore della situazione economica (ISE) per nuclei familiari con tre componenti è pari a Euro 29.596,45.

Assegni di maternità dello Stato

L’assegno di maternità dello Stato, previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 151/2001, per nascite avvenute nel 2005 e per affidamenti preadottivi o adozioni con ingresso del minore in famiglia nel 2005, è pari a Euro 1.747,82 in misura intera.

Congedo parentale nei casi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001

Per il 2005, sulla base del decreto 20 novembre 2004 che fissa una rivalutazione pensionistica previsionale dell’1,9%, il trattamento minimo annuo provvisorio è Euro 5.460,26. Il reddito individuale da non superare per ottenere l’indennità del 30% nei periodi ulteriori di congedo parentale previsti dall’art. 34, comma 3, è quindi Euro 13.650,65, pari a due volte e mezzo il trattamento minimo annuo. La circolare si riserva di comunicare il valore definitivo se diverso da quello provvisorio.

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