Ordinanza n. 202/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell'ANAC Fascicolo USAN/1550/2025/sd del 2.10.2025, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di ogni ulteriore provvedimento presupposto consequenziale e connesso, anche non conosciuto, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti e di azione per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni ingiustamente arrecati alla ricorrente per effetto dell'adozione dell'illegittimo provvedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici relativo a una risoluzione contrattuale per grave inadempimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico adottato ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. L'annotazione riguardava la risoluzione di un contratto disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016, per grave inadempimento consistente in un grave e ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'opera, nell'omesso invio del cronoprogramma richiesto, nel rallentamento e nella sospensione ingiustificata dei lavori e nell'abbandono del cantiere. Alla data del 1° marzo 2025 risultava eseguito soltanto il 22% delle lavorazioni, a fronte dell'88% del tempo contrattuale già trascorso, con rischio per l'ottenimento del finanziamento PNRR. La ricorrente ha contestato la legittimità dell'annotazione e la sussistenza dei presupposti della risoluzione; dal testo emerge inoltre una controversia relativa al pagamento del SAL n. 1, che la stazione appaltante riteneva dovuto direttamente al subappaltatore, qualificato come microimpresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016. È stata altresì prospettata una futura domanda risarcitoria, con riserva di motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, dei presupposti per la sospensione dell'annotazione. Ha richiamato l'orientamento secondo cui ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e valutarne l'utilità rispetto alle finalità del Casellario, senza sostituirsi al giudice competente nell'accertamento definitivo dell'inadempimento. Nel caso concreto, l'oggetto dell'annotazione era una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, fattispecie tipicamente utile alla valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico; gli elementi dedotti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare né la manifesta inesistenza dei fatti né la manifesta insussistenza dei presupposti della risoluzione. La vicenda non presentava evidenti elementi di straordinarietà tali da escludere in concreto l'utilità della notizia. Il TAR ha inoltre ritenuto correttamente esercitato il contraddittorio, desumendolo anche dalla completezza dell'annotazione, nella quale erano riportate le iniziative giudiziarie della ricorrente contro la risoluzione e una sintesi delle relative ragioni. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 9 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Nel testo è richiamato il potere di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici.
ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la loro utilità rispetto alle finalità del Casellario, senza compiere l'accertamento definitivo dell'inadempimento riservato al giudice competente.
art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. 50/2016
Nel testo è richiamata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
La risoluzione contrattuale disposta per grave inadempimento costituisce una fattispecie tipica di notizia annotabile nel Casellario.
art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016
Nel testo è richiamato il pagamento diretto al subappaltatore, trattandosi di microimpresa.
La questione relativa alla spettanza del SAL e al pagamento diretto al subappaltatore costituisce uno degli elementi della controversia sui presupposti della risoluzione, ma non è stata definita in via conclusiva nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda di sospensione cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve verificare che i fatti segnalati non siano manifestamente infondati e deve valutarne l'utilità rispetto alle finalità informative del Casellario, senza sostituirsi al giudice competente nell'accertamento definitivo dell'inadempimento contrattuale.
- Quando l'annotazione riguarda una risoluzione contrattuale disposta per grave inadempimento, l'obbligo di motivare specificamente l'utilità della notizia è attenuato, poiché il legislatore ha già compiuto una valutazione generale di rilevanza della fattispecie ai fini dell'affidabilità dell'operatore economico.
- L'attenuazione dell'obbligo motivazionale sull'utilità dell'annotazione viene meno soltanto quando la vicenda concreta presenti evidenti elementi di straordinarietà tali da escludere ogni utilità della notizia per le future valutazioni delle stazioni appaltanti.
- In sede cautelare, la sospensione di un'annotazione ANAC non può essere disposta quando gli elementi dedotti dall'operatore economico non dimostrino, con evidenza prima facie, l'inesistenza dei fatti posti a fondamento della risoluzione o la manifesta insussistenza dei relativi presupposti.
- Il contraddittorio nel procedimento di annotazione risulta adeguatamente valorizzato quando l'annotazione riporta anche le iniziative giudiziarie promosse dall'operatore economico contro la risoluzione e sintetizza le ragioni poste a fondamento di tali iniziative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →