Ordinanza n. 7/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti regionali di determinazione degli aggregati e dei tetti di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2025, decreto di approvazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale e circolari esplicative
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, i decreti dell'Assessorato regionale della Salute relativi alla determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato per il 2025 e alla definizione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale, nonché le circolari esplicative sulla compilazione dei moduli online. Sono state dedotte, tra l'altro, la violazione dell'accordo con le organizzazioni sindacali, vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione nella definizione dei criteri e nella distribuzione delle economie di spesa, nonché censure relative alla cosiddetta clausola di salvaguardia. Il TAR ha inoltre rilevato la possibile sussistenza di profili di inammissibilità connessi alla proposizione di un ricorso collettivo, riservandone l'approfondimento alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris. Quanto alla dedotta violazione dell'accordo con le organizzazioni sindacali, ha rilevato che la normativa regionale prevede un confronto non riconducibile a una logica prettamente concertativa e che tale confronto risultava documentato. Ha escluso, allo stato, che la definizione dei criteri generali per i tetti di spesa regionali e provinciali fosse affetta dai denunciati vizi di eccesso di potere o difetto di motivazione, trattandosi di un atto amministrativo generale di programmazione caratterizzato da ampia discrezionalità, anche nella scelta relativa alla distribuzione delle economie di spesa. Per le censure sulla clausola di salvaguardia ha confermato le motivazioni già espresse nel decreto presidenziale n. 710/2025. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto è stato ritenuto meramente patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della parziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando le censure non presentino, a una sommaria cognizione, sufficienti profili di fumus boni iuris, anche se il giudice riserva alla fase di merito l'approfondimento di eventuali questioni di ammissibilità.
- La violazione di un accordo con le organizzazioni sindacali non è configurabile quando la disciplina regionale imponga soltanto un confronto non concertativo e risulti documentato che tale confronto si sia svolto.
- La determinazione dei tetti di spesa sanitaria mediante atto amministrativo generale di programmazione rientra in un ambito di ampia discrezionalità amministrativa, compresa la scelta relativa alla distribuzione delle economie di spesa; in sede cautelare, tale scelta non è sindacabile in assenza di evidenti profili di eccesso di potere o di difetto di motivazione.
- Il periculum in mora non sussiste, ai fini della sospensione cautelare, quando il pregiudizio allegato abbia natura meramente patrimoniale.
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