Cassazione Civile, Sentenza n. 26049/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La prof.ssa Puglisi, già CEL con contratti a termine e poi stabilizzata presso l'Università di Foggia con rapporto part time (500 ore/anno) dal 01.09.2018, era contemporaneamente docente di ruolo nella scuola pubblica (immissione in ruolo 14.09.2015) e aveva richiesto aspettativa presso l'Amministrazione scolastica. All'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato con l'Università la ricorrente dichiarò di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato. L'Università contestò la veridicità di tale dichiarazione, avviò procedimento disciplinare e, con decreto 30.11.2021, licenziò la docente per giusta causa ritenendo sussistente la falsità di tali dichiarazioni e l'intenzionalità della condotta, anche in relazione alla procedura di stabilizzazione. La ricorrente impugnò il licenziamento innanzi al Tribunale di Foggia (domanda respinta), poi in appello (Corte d'Appello di Bari, sent. 1126/2024: gravame respinto). In particolare la Corte territoriale ha ritenuto decisiva la 'falsità dichiarativa' resa al momento dell'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato e ha precisato che l'accertamento di un solo addebito fondato può giustificare la massima sanzione espulsiva; inoltre ha escluso il diritto della ricorrente alla retribuzione di novembre 2021 per mancata prova dell'effettivo svolgimento delle attività secondo le modalità contrattuali (registro delle attività).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità nel contrasto della ratio decidendi della sentenza impugnata e per censure (in gran parte) dirette alla valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Confermata la valutazione delle fonti di merito: il licenziamento per giusta causa è legittimo avendo la Corte territoriale individuato la falsità della dichiarazione resa all'atto dell'assunzione come addebito dirimente. È stata altresì confermata l'esclusione del diritto al compenso per novembre 2021 per mancata prova documentale dell'attività (registro non compilato). La ricorrente è condannata alle spese di lite in favore dell'Università e al pagamento di quanto liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
D.lgs. n.165/2001, art.53 comma 6
La Corte ha ritenuto che l'art.53 (che disciplina cumulo d'impieghi) non fosse il fondamento esclusivo del provvedimento; il punto dirimente è stato invece la falsità dichiarativa resa all'atto dell'assunzione
D.lgs. n.165/2001, art.55‑quater
Norma applicata quale base per l'irrogazione del licenziamento disciplinare per giusta causa nell'ambito del pubblico impiego
D.P.R. n.3/1957, art.63
La Corte ha distinto tra decadenza dall'impiego prevista dall'art.63 e il licenziamento disciplinare; ha escluso che il provvedimento fosse una decadenza ex art.63, qualificandolo invece come licenziamento per giusta causa
D.P.R. n.445/2000, art.45
La dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ricorrente è stata considerata prova della falsità dichiarativa e dell'intenzionalità del comportamento al momento dell'assunzione
D.lgs. n.75/2017, art.20 comma 1
La Corte ha considerato che la falsità della dichiarazione resa in occasione della stabilizzazione integra un elemento idoneo a giustificare la sanzione espulsiva prevista per condotte infedeli connesse all'accesso al rapporto
D.lgs. n.188/2021 (recepimento direttiva 2016/343)
La Corte ha rilevato che la normativa penale e le tutele processuali penali introdotte non incidono sull'esercizio dei poteri disciplinari e sulla valutazione autonoma della rilevanza disciplinare rispetto a quella penale
Art.2106 cod. civ.
Richiamata per osservare la natura autonoma dei poteri disciplinari del datore di lavoro rispetto all'accertamento penale
Costituzione, art.36
Richiamata dalla ricorrente in relazione al diritto alla retribuzione; la Corte ha però negato il pagamento riferendosi alla mancanza di prova dell'attività svolta secondo le modalità contrattuali
Cod. Civ., art.2119
Richiamato in tema di giusta causa di licenziamento; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata potesse giustificare l'immediata risoluzione del rapporto
Direttiva (UE) 2016/343 e Direttiva 2019/1152
Citate dalla ricorrente con riferimento a garanzie processuali; la Corte ha comunque ritenuto che le garanzie processuali penali non precludono l'esercizio autonomo dei poteri disciplinari
D.lgs. n.104/2022, art.8
Richiamato dalla ricorrente: la Corte non ha ritenuto che la normativa citata altersse l'operatività dei poteri disciplinari dell'Amministrazione
Contratto di lavoro e regolamenti interni (registro delle attività)
La Corte ha ritenuto che il pagamento della retribuzione poteva essere subordinato alla prova documentale dell'attività secondo le previsioni contrattuali (registro delle attività e conteggio ore)
Art.360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte ha ritenuto che le censure proposte dalla ricorrente fossero inammissibili in questa sede perché non specificamente dirette alla ratio decidendi e/o perché attinenti a valutazioni di merito
Massime di principio
- Una dichiarazione mendace resa all'atto dell'assunzione (anche tramite dichiarazione sostitutiva) può giustificare il licenziamento per giusta causa se la falsa attestazione è ritenuta intenzionale e rilevante per l'accesso al rapporto
- In caso di pluralità di addebiti disciplinari, l'accertamento della fondatezza di anche un solo addebito grave può giustificare la massima sanzione espulsiva
- I poteri disciplinari del datore di lavoro e la valutazione della gravità della condotta sono autonomi rispetto alla valutazione della rilevanza penale; l'assenza di una condanna penale non impedisce l'irrogazione di sanzioni disciplinari
- Per ottenere crediti retributivi il lavoratore deve fornire la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività secondo le modalità contrattuali (es. registri, timbrature, attestazioni), specialmente se il contratto prevede espressi adempimenti formali
- In sede di cassazione è necessario contestare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o relative a valutazioni di merito rischiano l'inammissibilità
- La dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego, resa nell'ambito di procedure di stabilizzazione o assunzione, comporta un elevato onere di verità: omissioni o falsità possono avere conseguenze disciplinari gravi
- Le questioni relative al cumulo d'impieghi devono essere affrontate in modo puntuale e provato in fase di merito; l'assenza di un corretto inquadramento documentale o di autorizzazioni rende più rischiosa la posizione del dipendente
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