Cassazione Civile, Ordinanza n. 15858/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un ente creditore aveva intimato a una società debitrice un precetto di pagamento fondato su una sentenza del Tribunale. La società aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello l'avevano rigettata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello con un unico motivo, ma dalla decisione emerge che il ricorso è stato esaminato solo sul piano preliminare dell'ammissibilità: la Corte ha verificato il termine per impugnare, ha applicato il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione post L. n. 69/2009, ha tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid-19, ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale trattandosi di esecuzione forzata, e ha concluso che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine utile, rendendolo tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva notificazione. Ha ritenuto applicabile il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, prorogato per la sospensione Covid-19 sino al 17 ottobre 2020, ma ha rilevato che il ricorso era stato notificato solo nel novembre 2020. Ha inoltre precisato che la sospensione feriale non opera nei giudizi in materia di esecuzione forzata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'ente intimato non ha svolto attività difensiva in cassazione. È stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per qualificare l'opposizione all'esecuzione proposta avverso il precetto.
il termine lungo per impugnare, nel testo applicabile ai giudizi iniziati dopo la riforma del 2009, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale, rilevante per il calcolo della scadenza del termine di impugnazione.
decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23
richiamato quale intervento modificativo della disciplina della sospensione dei termini processuali emergenziale.
art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
norma di rinvio per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in sede di legittimità.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è soggetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c., occorre verificare la tempestività della notificazione alla luce della data di pubblicazione della sentenza impugnata e di eventuali sospensioni normative dei termini.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria si somma al termine lungo di impugnazione e ne differisce la scadenza.
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi in materia di esecuzione forzata.
- Se il ricorso per cassazione è notificato dopo la scadenza del termine per impugnare, esso è inammissibile senza esame del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
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