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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15858/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un ente creditore aveva intimato a una società debitrice un precetto di pagamento fondato su una sentenza del Tribunale. La società aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello l'avevano rigettata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello con un unico motivo, ma dalla decisione emerge che il ricorso è stato esaminato solo sul piano preliminare dell'ammissibilità: la Corte ha verificato il termine per impugnare, ha applicato il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione post L. n. 69/2009, ha tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid-19, ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale trattandosi di esecuzione forzata, e ha concluso che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine utile, rendendolo tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva notificazione. Ha ritenuto applicabile il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, prorogato per la sospensione Covid-19 sino al 17 ottobre 2020, ma ha rilevato che il ricorso era stato notificato solo nel novembre 2020. Ha inoltre precisato che la sospensione feriale non opera nei giudizi in materia di esecuzione forzata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'ente intimato non ha svolto attività difensiva in cassazione. È stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è soggetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c., occorre verificare la tempestività della notificazione alla luce della data di pubblicazione della sentenza impugnata e di eventuali sospensioni normative dei termini.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria si somma al termine lungo di impugnazione e ne differisce la scadenza.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi in materia di esecuzione forzata.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato dopo la scadenza del termine per impugnare, esso è inammissibile senza esame del merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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