Cassazione Civile, Ordinanza n. 15988/2026 del 24/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un allevatore aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria provinciale lamentando che, dopo l'abbattimento di 229 capi del proprio gregge disposto nel 2013 per brucellosi, la diffusione della malattia fosse stata causata dal contatto con un gregge limitrofo positivamente infetto e dalla mancata vigilanza dell'ente sanitario su quel gregge e su altri animali al pascolo non controllati. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni, quantificati in oltre 700.000 euro, assumendo la responsabilità extracontrattuale dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2043 c.c. e cattivo governo dell'onere della prova sul nesso causale tra omissione della resistente e danno; con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente e violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva evidenziato, da un lato, la mancanza di specificità della censura circa la condotta omessa asseritamente dovuta dall'azienda sanitaria; dall'altro, una ratio autonoma e decisiva non specificamente impugnata, fondata sulla condotta dello stesso allevatore, che aveva immesso nel gregge alcuni capi smarriti o rubati senza le necessarie cautele e senza verificarne lo stato sanitario, circostanza idonea ad escludere la responsabilità della resistente. Ha inoltre dichiarato inammissibile la parte del motivo che mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla denunciata nullità per motivazione, poiché la sentenza di merito era logicamente e coerentemente motivata e superava il "minimo costituzionale"; è stato inoltre dichiarato inammissibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. perché non riferito a un singolo fatto storico decisivo ma a una pluralità di circostanze e, comunque, ostacolato dalla doppia conforme, senza che il ricorrente indicasse fatti specifici non esaminati dai giudici di merito. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede allegazione e prova della specifica condotta omissiva o commissiva, del nesso causale e dell'elemento soggettivo; in mancanza, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o del compendio istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente di censurare una pluralità indistinta di circostanze o di sollecitare un nuovo esame delle prove.
art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o sfavorevole alla parte.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in cassazione.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a sostituire la diversa lettura della parte a quella del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002
La misura dell'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso.
d.lgs. n. 149 del 10/10/2022
Le modifiche al giudizio di cassazione incidono sulla disciplina del vizio motivazionale e sulla valutazione delle censure in presenza di doppia conforme.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato in relazione alla pregressa disciplina della doppia conforme e all'inammissibilità dell'impugnazione quando le decisioni di merito coincidono.
Massime di principio
- Chi agisce per responsabilità extracontrattuale deve indicare con precisione la condotta omissiva o commissiva asseritamente dovuta e dimostrare il nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato; una censura generica è insufficiente.
- Se la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e decisiva non specificamente impugnata, il ricorso non può essere accolto anche se le altre censure fossero fondate.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge o della falsa applicazione di norma.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione mancante/apparente; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove o un generico difetto argomentativo.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ulteriormente limitata e richiede l'indicazione di fatti specifici non esaminati dai giudici di merito.
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