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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, 20 novembre 2025, n. 1285/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. La deliberazione ARERA successiva ha modificato la situazione oggetto della domanda cautelare, rendendo non più necessaria una decisione sulla sospensione dell’efficacia della precedente deliberazione. Poiché l’improcedibilità è dipesa da una sopravvenienza, il Collegio ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione della deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di regolazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti contestavano l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la richiesta di sospensione della deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL del 5 agosto 2025. La deliberazione aveva approvato il nuovo allegato A.72 al codice di rete di Terna, introducendo nuovi requisiti tecnici per la connessione degli impianti fotovoltaici alle reti di media tensione. Nel corso del giudizio cautelare d’appello, le appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia, poiché ARERA, con la successiva deliberazione n. 564/2025/R/EEL del 23 dicembre 2025, ha prorogato i termini per l’adeguamento e rideterminato i termini per beneficiare del contributo previsto a tal fine.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che modifica la disciplina applicabile e soddisfa l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, l’improcedibilità dell’appello.
  • Quando l’improcedibilità dell’appello cautelare dipende da una sopravvenienza amministrativa intervenuta nel corso del giudizio, è giustificata la compensazione delle spese della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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