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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di rideterminazione dell'aggregato di spesa per le prestazioni riabilitative ex art. 26 l. 833/1978 e ordini di acquisto dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania ritenuti insufficienti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le strutture ricorrenti, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, hanno impugnato gli atti regionali e dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania che hanno rideterminato al ribasso le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni riabilitative, nonché gli ordini di acquisto relativi al quarto trimestre 2025 e quelli integrativi. In particolare, è stata contestata la riduzione dell'aggregato regionale e provinciale di spesa, ritenuta fondata su una metodologia di calcolo non corretta, inclusa la media delle rette relative ai diversi setting assistenziali, e comunque insufficiente rispetto agli impegni negoziali assunti con le strutture. È stata chiesta, in via incidentale, la sospensione cautelare degli atti impugnati. Le eccezioni preliminari dell'Azienda sanitaria resistente e l'istanza istruttoria della parte ricorrente sono state riservate alla fase di merito.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base della sommaria cognizione propria di tale fase, ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto decisivo il carattere puramente economico e quantitativamente limitato del pregiudizio lamentato dalle strutture, quantificato dalle stesse, con riferimento alle differenze tra gli importi convenzionati e gli ordinativi ricevuti fino a novembre 2025, in complessivi euro 9.668,82. Il Collegio ha lasciato impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni preliminari e sull'istanza istruttoria, da esaminare nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole proprie della tutela cautelare nel processo amministrativo, sulla base della sommaria cognizione.

  • art. 26 l. 833/1978

    È richiamato quale base normativa delle prestazioni riabilitative oggetto di remunerazione e dei relativi rapporti economici con le strutture.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda quando il pregiudizio dedotto risulti esclusivamente economico e, in concreto, quantitativamente limitato, senza procedere all'approfondimento delle questioni preliminari e istruttorie riservate alla fase di merito.
  • La valutazione cautelare è effettuata sulla base della sommaria cognizione propria della fase incidentale e non pregiudica l'esame successivo delle eccezioni preliminari, delle richieste istruttorie e del merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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