Ordinanza n. 222/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 79920 del 18.11.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'esercizio della professione docente conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento di riconoscimento della formazione professionale acquisita in Romania, con riferimento a un percorso di abilitazione su classe di concorso. Il diniego si fonda sulla mancata produzione dell'attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione rumeno, denominata “Adeverinta”, recante l'indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato il carattere meramente formale del rilievo ministeriale, deducendo la necessità di una verifica concreta dei livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e diplomi prodotti. Ha inoltre censurato la tardività della richiesta di integrazione documentale, formalizzata dal Ministero solo dopo molti mesi dalla presentazione dell'istanza, in contrasto con i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE e con i precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato richiamati nell'ordinanza. Il giudice ha inoltre escluso, in sede sommaria, l'applicabilità al caso della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, poiché il titolo Nivel non è estraneo al riconoscimento legale in Romania, non è privo di carattere ufficiale e conduce direttamente al rilascio dell'Adeverinta ministeriale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego ministeriale. Ha ritenuto sussistente, allo stato della cognizione sommaria, il fumus boni iuris, poiché il rigetto appare fondato su una carenza formale e non sembra conforme ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in particolare dalla sentenza n. 18/2022, che impongono una verifica concreta dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e diplomi prodotti. Il giudice ha inoltre valorizzato la possibile tardività della richiesta ministeriale di integrazione documentale rispetto ai termini della direttiva 2005/36/CE. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il diniego può incidere sugli incarichi lavorativi della ricorrente e, conseguentemente, sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione nell'Unione europea, posizioni tutelate dal Trattato e meritevoli di protezione cautelare. La causa è stata rinviata per la trattazione di merito all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
direttiva 2005/36/CE
I termini previsti per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali rilevano ai fini della valutazione della possibile tardività della richiesta ministeriale di integrazione documentale.
sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2022
È richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento della formazione professionale richiede una verifica concreta dei livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e diplomi, non potendo il diniego fondarsi esclusivamente su carenze formali.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione non può arrestarsi a una carenza documentale meramente formale, ma deve verificare in concreto i livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e diplomi prodotti dall'interessato.
- La richiesta di integrazione documentale nell'ambito del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere formulata nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE; la sua formulazione tardiva può incidere sulla legittimità del successivo diniego.
- In sede cautelare, il possibile pregiudizio agli incarichi lavorativi e all'esercizio della professione, con riflessi sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione nell'Unione europea, può integrare il periculum in mora necessario alla sospensione del diniego di riconoscimento.
- Quando il titolo professionale conseguito in uno Stato membro ha carattere ufficiale nell'ordinamento di origine e conduce direttamente al rilascio di un'ulteriore attestazione ministeriale, non è assimilabile a un titolo privo di qualsiasi riconoscimento legale nello Stato di origine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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