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Messaggio

Messaggio numero 15914 del 02-10-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina le modalità di pagamento delle rate relative a riscatti ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) e alla ricongiunzione, nei casi di cessazione o sospensione dal servizio, incapienza retributiva, mobilità tra amministrazioni e domanda/provvedimento successivi alla cessazione senza pensione. Stabilisce quando il pagamento può proseguire autonomamente con F24, quando è ammessa la trattenuta presso il nuovo datore di lavoro, quali conseguenze derivano dal mancato pagamento di rate, il regime degli interessi e i termini di verifica da parte delle sedi.

Indicazioni sui versamenti di riscatti e ricongiunzioni in caso di cessazione, sospensione, incapienza e mobilità

Modalità di versamento di riscatti e ricongiunzioni nei casi di cessazione, sospensione, incapienza e mobilità

Il documento fornisce istruzioni operative per assicurare uniformità negli adempimenti relativi al pagamento rateale degli oneri di riscatto e di ricongiunzione, sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali (TFS/TFR). Le indicazioni riguardano in particolare le ipotesi di cessazione o sospensione dal servizio, incapienza delle retribuzioni, mobilità tra amministrazioni pubbliche e casi in cui la domanda o il provvedimento intervengano dopo la cessazione dal servizio senza diritto a pensione.

Premessa e casistiche considerate

Le istruzioni si applicano alle seguenti situazioni:

  • cessazione o sospensione dal servizio, ad esempio aspettativa non retribuita o sospensione cautelare;
  • incapienza, anche temporanea, delle retribuzioni, come nel caso di part-time o assegno alimentare;
  • mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP;
  • cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell’adozione del provvedimento di riscatto o ricongiunzione.

In tali contesti rilevano quattro modalità/fattispecie operative:

  • autonoma prosecuzione del versamento;
  • mancato versamento di rate;
  • interruzione dei versamenti per formale dichiarazione dell’iscritto;
  • successiva assunzione, dopo la cessazione, presso ente o azienda non iscritta alle gestioni ex INPDAP.

Cessazione o sospensione dal servizio: riscatti ai fini pensionistici

Per i riscatti ai fini pensionistici, resta sempre possibile estinguere il debito residuo in unica soluzione. In alternativa, l’iscritto può proseguire il pagamento rateale secondo regole diverse a seconda del comportamento tenuto.

Autonoma prosecuzione del versamento

L’iscritto può continuare a versare autonomamente le rate con modello F24, rispettando:

  • la scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata;
  • l’importo previsto dal piano di ammortamento originario.

Il codice versamento da usare è P_67 e il periodo di riferimento è il mese cui si riferisce la rata pagata.

Mancato versamento fino a tre rate

Se non vengono pagate al massimo tre rate, l’iscritto può riprendere il piano purché:

  • versi le rate scadute e non pagate con singoli modelli F24, uno per ciascuna rata;
  • effettui tali pagamenti entro il termine di pagamento della quarta rata;
  • riprenda poi i versamenti ordinari con F24, alle condizioni originarie di scadenza e importo.

Dopo il pagamento delle rate scadute, la Sede comunica l’ammontare degli interessi legali maturati. Il mancato pagamento degli interessi comporta che l’importo già versato sia imputato prima agli interessi e poi al capitale, con riduzione del periodo di riscatto riconosciuto. Nel modello F24 per gli interessi va indicato come periodo di riferimento il mese iniziale e finale dell’intero periodo.

Mancato versamento di più di tre rate

Se il mancato pagamento supera tre rate, il provvedimento di riscatto decade e viene riconosciuto solo proporzionalmente il periodo per il quale il versamento è stato effettuato.

Interruzione formale dei versamenti

Se l’iscritto dichiara formalmente di voler interrompere il pagamento, il provvedimento decade e resta riconosciuto solo il periodo coperto dai versamenti effettuati.

Assunzione presso altro ente

Se, dopo la cessazione, il lavoratore viene assunto da un ente o azienda non iscritta alle gestioni ex INPDAP, deve proseguire autonomamente i versamenti come nell’ipotesi di autonoma prosecuzione.

Se invece passa a un ente iscritto alle gestioni ex INPDAP, ha diritto alla prosecuzione della trattenuta sulla retribuzione. In tal caso:

  • l’amministrazione di provenienza comunica al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento;
  • comunica alla Sede competente la nuova amministrazione versante;
  • l’iscritto deve verificare che le trattenute siano attivate tempestivamente per evitare la riduzione del periodo riconosciuto.

Controlli da parte della Sede e ripresa del servizio

Gli operatori dell’area entrate devono verificare a sistema, entro quattro mesi dalla data di inizio della sospensione, l’avvenuto versamento delle rate tramite F24, sulla base della comunicazione tempestiva dell’ente datore di lavoro. Alla ripresa del servizio, l’interessato deve informare e dichiarare all’ente datore di lavoro l’avvenuto pagamento delle rate effettuate durante la sospensione, affinché il piano rateale prosegua a cura dell’ente stesso. In tale periodo l’ente non è tenuto a compilare il quadro F1 della DMA.

Cessazione o sospensione dal servizio: riscatti ai fini previdenziali (TFS/TFR)

Per i riscatti ai fini previdenziali, il documento distingue tra prestazioni ex INADEL e prestazioni ex ENPAS.

In caso di cessazione dal servizio con piano rateale in corso, il debito residuo viene trattenuto sulla prestazione TFS/TFR, sia per le prestazioni ex INADEL sia per quelle ex ENPAS.

Per le sospensioni dal servizio, fermo restando il diritto a estinguere il debito in unica soluzione, il piano prosegue secondo regole differenziate.

Condizioni generali di proponibilità della domanda

La domanda di riscatto TFS/TFR può essere presentata solo:

  • in costanza di rapporto di lavoro;
  • per il personale dei comparti difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, entro 90 giorni dalla cessazione dalla posizione di richiamato in servizio.

Per i riscatti TFR è inoltre necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso al 30 maggio 2000.

Riscatti ex INADEL

Per le indennità premio di servizio ex INADEL, nonché per i riscatti TFR del personale degli enti locali o di enti comunque iscritti all’ex INADEL, il piano può proseguire così:

  • Autonoma prosecuzione del versamento: pagamento con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, per l’importo originario. I codici sono P665 per il riscatto rateale da iscritto TFS e P666 per il riscatto rateale da iscritto TFR; il periodo di riferimento è il mese della rata pagata.
  • Mancato versamento fino a tre rate: l’iscritto può riprendere il piano pagando le rate scadute e non versate con F24 singoli entro la scadenza della quarta rata, poi continuando secondo il piano originario. La Sede comunica gli interessi legali maturati; il mancato pagamento degli interessi comporta imputazione prima agli interessi e poi al capitale, con conseguente riduzione del periodo riconosciuto.
  • Mancato versamento di più di tre rate: comporta la decadenza del provvedimento, con riconoscimento proporzionale del solo periodo effettivamente versato.
  • Interruzione formale dei versamenti: l’esercizio della facoltà di esonero dal pagamento delle rate non scadute comporta decadenza dal beneficio; restano esigibili le rate scadute.

La Sede deve verificare entro quattro mesi dall’inizio della sospensione l’effettivo versamento delle rate tramite F24. Alla ripresa del servizio, l’interessato deve comunicare all’ente datore di lavoro i pagamenti eseguiti nel periodo di sospensione, così da consentire la prosecuzione del piano.

In caso di trasferimento a ente iscritto alle gestioni ex INPDAP, vale la prosecuzione della trattenuta sulla retribuzione, con gli stessi obblighi informativi dell’amministrazione di provenienza e con l’onere per l’iscritto di verificare l’attivazione tempestiva delle trattenute.

Riscatti ex ENPAS

Per l’indennità di buonuscita ex ENPAS e per i riscatti TFR del personale delle amministrazioni statali, il piano di ammortamento segue le seguenti regole:

  • Autonoma prosecuzione del versamento: pagamento con F24 entro il giorno 16 del mese successivo, per l’importo originario. I codici sono P765 per il riscatto rateale da iscritto TFS e P766 per il riscatto rateale da iscritto TFR; il periodo di riferimento è il mese della rata.
  • Interruzione formale dei versamenti: comporta decadenza dal beneficio e riconoscimento proporzionale del solo periodo versato; le rate scadute restano comunque esigibili.
  • Mancato versamento di alcune o tutte le rate: l’iscritto può scegliere tra tre alternative:
    • versare in unica soluzione, previa richiesta alla Sede di rideterminare l’onere in ragione del ritardo;
    • riprendere i versamenti secondo il piano originario pagando sulle rate scadute e non versate l’interesse composto annuo del 4,5%;
    • riprendere i pagamenti dopo il rientro in servizio, pagando su ogni rata l’interesse composto annuo del 4,5% riferito al periodo di sospensione.

In caso di sospensione, alla ripresa del servizio l’interessato deve informare l’ente datore di lavoro dei pagamenti effettuati durante la sospensione, per consentire la prosecuzione del piano a cura dell’ente. Se il piano rateale non viene completato e non vi è richiesta di esonero dal riscatto, al momento della liquidazione del TFS o TFR il residuo debito viene estinto mediante trattenuta, compensandolo con la prestazione, previa applicazione dell’interesse composto del 4,5% per il ritardo.

Ricongiunzione ai fini pensionistici

Per la ricongiunzione ai fini pensionistici, resta possibile estinguere il debito residuo in unica soluzione. In alternativa, l’iscritto può proseguire il pagamento rateale secondo modalità analoghe a quelle previste per i riscatti.

Autonoma prosecuzione del versamento

Il versamento prosegue con modello F24, rispettando:

  • scadenza entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata;
  • importo del piano originario.

Il codice versamento da usare è P_68 e il periodo di riferimento è il mese della rata pagata.

Mancato versamento fino a tre rate

Se non vengono pagate fino a tre rate, l’iscritto può proseguire il piano versando le rate arretrate con singoli modelli F24 entro la scadenza della quarta rata e poi riprendendo i versamenti ordinari.

Dopo il pagamento delle rate arretrate, la Sede comunica gli interessi legali maturati alla data del versamento; il mancato pagamento di tali interessi comporta la decadenza del provvedimento. Nel modello F24 relativo agli interessi va indicato il periodo iniziale e finale dell’intero periodo.

Sospensione del servizio e controlli

In caso di sospensione, alla ripresa del servizio l’interessato deve dichiarare all’ente datore di lavoro i versamenti effettuati durante la sospensione, affinché il piano possa proseguire a cura dell’ente. Gli operatori della Sede devono verificare entro quattro mesi dall’inizio della sospensione l’effettivo versamento delle rate tramite F24.

Mobilità e assunzione presso altro ente

Se il lavoratore passa a un ente o azienda non iscritta alle gestioni ex INPDAP, deve continuare a pagare autonomamente secondo il modello iniziale di prosecuzione volontaria. Se viene trasferito ad ente iscritto alle gestioni ex INPDAP, ha diritto alla prosecuzione della trattenuta sulla retribuzione. Anche qui l’ente di provenienza deve informare il nuovo datore di lavoro e la Sede competente, mentre l’iscritto deve vigilare sull’attivazione tempestiva delle trattenute.

Il documento precisa inoltre che il mancato pagamento di più di tre rate comporta la decadenza del provvedimento di ricongiunzione.

Incapienza delle retribuzioni

Quando le retribuzioni risultano incapienti, anche temporaneamente, e quindi non consentono le trattenute da parte dell’ente datore di lavoro, l’iscritto può:

  • rinunciare;
  • oppure proseguire autonomamente nei pagamenti del piano di ammortamento.

Per i riscatti TFS/TFR del personale del comparto Stato ex ENPAS, è prevista anche la possibilità di attendere il ripristino dello stipendio e riprendere i pagamenti con applicazione dell’interesse composto del 4,5%.

Le modalità richiamate sono quelle già previste per le ipotesi di cessazione o sospensione dal servizio.

Mobilità tra amministrazioni pubbliche

Il passaggio in mobilità tra amministrazioni pubbliche attribuisce al dipendente il diritto a proseguire il piano di ammortamento, sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali, presso l’ente di destinazione, anche quando il passaggio avviene da amministrazione iscritta alle gestioni ex INPDAP a amministrazione non iscritta.

In questi casi:

  • l’amministrazione di provenienza comunica al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano;
  • comunica alla Sede competente la nuova amministrazione versante;
  • l’iscritto deve verificare che le trattenute siano attivate nei termini.

Se l’ente di destinazione è iscritto a una delle gestioni ex INPDAP, deve anche compilare il quadro F1 della DMA.

Domande o provvedimenti successivi alla cessazione senza pensione

Gli iscritti non titolari di pensione che presentano domanda di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici dopo la cessazione dal servizio, oppure nei casi in cui il provvedimento venga adottato dopo la cessazione e prima del pensionamento, possono effettuare autonomamente i pagamenti con modello F24 secondo i modi e i termini indicati nella determina di concessione, con le stesse precisazioni previste per le ipotesi di sospensione.

Al momento del pensionamento, l’interessato può:

  • estinguere il debito residuo in unica soluzione;
  • oppure chiedere la trattenuta sulla pensione, sulla base del piano di ammortamento in essere.

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