Messaggio numero 16058 del 04-10-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna le istruzioni sul contributo di solidarietà per alcune gestioni previdenziali e per i dirigenti di aziende industriali, chiarendo termini di regolarizzazione, modalità operative UniEmens e casi particolari come trasferimenti, lavoro all’estero, lavoratori cessati e situazioni controverse.
Chiarimenti sul contributo di solidarietà ex art. 24, co. 21, legge n. 214/2011
Contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, legge n. 214/2011
Il documento fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sul contributo di solidarietà già disciplinato dalla circolare n. 99/2012. L’intervento riguarda in particolare l’individuazione dei soggetti obbligati, le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi e alcune fattispecie specifiche che incidono sull’assolvimento del contributo.
Soggetti interessati e presupposti
Il contributo riguarda i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ossia:
- Ex Fondo trasporti
- Ex Fondo elettrici
- Ex Fondo telefonici
- Ex Inpdai
Rientra inoltre il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, purché, alla data del 31.12.1995, sia stata maturata un’anzianità contributiva pari o superiore a cinque anni nelle gestioni indicate.
Verifica dei nominativi e supporto ai datori di lavoro
L’Istituto ricorda di aver reso disponibile sul proprio sito Internet un’applicazione con i nominativi dei soggetti interessati, al fine di agevolare i datori di lavoro nella verifica dei presupposti soggettivi del contributo. Poiché sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimenti sui criteri di inserimento dei lavoratori nell’applicazione, il documento interviene per precisare che l’elenco può essere integrato e che, nei casi dubbi, il datore di lavoro può comunque procedere al versamento dandone comunicazione all’Istituto tramite cassetto bi-direzionale.
Termini e modalità di regolarizzazione
Nei casi in cui il datore di lavoro ritenga dovuto il contributo per lavoratori non presenti nell’applicazione, può effettuare il versamento e darne notizia all’Istituto tramite cassetto bi-direzionale.
La regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi può essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.03.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.
Recupero di importi erroneamente versati
Nel caso in cui il datore di lavoro debba recuperare somme erroneamente versate a titolo di contributo di solidarietà, il flusso UNIEMENS deve essere compilato indicando la nuova causale:
- "L241"
- significato: "recupero contributo solid. Art.24 comma 21 DL. 201/2011(0,50%)"
Il documento precisa inoltre che deve essere indicato l’importo da recuperare nell’apposito elemento del flusso.
Criteri per la determinazione dell’anzianità contributiva al 31.12.1995
Ai fini del computo dei cinque o più anni di anzianità contributiva richiesti al 31.12.1995 concorrono:
- contributi obbligatori versati in costanza di rapporto di lavoro
- contributi da riscatto
- accrediti figurativi
- ricongiunzioni
- trasferimenti, anche a titolo gratuito ex lege n. 44/1973
- altri accrediti presenti sulla posizione assicurativa dell’interessato nei fondi contemplati dalla norma
Dirigenti di aziende industriali
Per i dirigenti di aziende industriali destinatari del contributo, il documento specifica che l’obbligo riguarda coloro che, nel periodo di vigenza della norma, risultano iscritti alla gestione assicurativa con separata evidenza contabile istituita all’interno del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dall’art. 42, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Tali dirigenti sono identificati nelle denunce mensili UniEmens con il codice qualifica:
- "3"
È richiamato il messaggio n. 12489 del 29/05/2008 per i chiarimenti sull’uso corretto di tale codice.
Trasferimento di lavoratore tra aziende dello stesso gruppo
Nel caso di cessione dei contratti di lavoro ad altra società, a seguito di trasferimento di ramo d’azienda e mobilità professionale nell’ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con applicazione dell’art. 2112 c.c., l’obbligo di versamento del contributo, inclusa l’eventuale regolarizzazione dei periodi pregressi, resta in capo all’azienda che ha in carico i lavoratori interessati.
Trasferimento all’estero del lavoratore
Per i lavoratori trasferiti all’estero in Paesi con cui non vigono convenzioni di sicurezza sociale, l’azienda deve regolarizzare il contributo tenendo conto dei diversi criteri di determinazione dell’imponibile contributivo:
- imponibile contrattuale per i periodi di lavoro svolti in Italia, ai sensi della legge n. 389/1989
- retribuzioni convenzionali per i periodi svolti all’estero, ai sensi della legge n. 398/1987
Situazioni controverse e contestazioni dei lavoratori
Se un lavoratore incluso nell’applicativo ritiene di non essere destinatario del contributo, deve rappresentare immediatamente la situazione al datore di lavoro, che a sua volta deve comunicarla con urgenza all’Istituto tramite cassetto bi-direzionale.
Nelle more della definizione da parte delle sedi competenti:
- il contributo continua a essere dovuto
- se la segnalazione risulta fondata, le sedi ne danno comunicazione ai datori di lavoro
- il datore di lavoro potrà successivamente recuperare quanto versato seguendo le istruzioni previste per il recupero
Lavoratori cessati
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti nelle more dell’emanazione del documento, il soggetto responsabile del versamento del contributo resta l’ex datore di lavoro, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 218/1952.
Periodo di vigenza richiamato nelle note
Il documento specifica, in nota, che per i lavoratori dipendenti il contributo è dovuto, ricorrendone i presupposti, dal 1.1.2012 al 31.12.2017.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 2 ott 2012Messaggio numero 15914 del 02/10/2012
- Messaggio · 2 ott 2012Messaggio numero 15914 del 02-10-2012
- Messaggio · 1 ott 2012Messaggio numero 15739 del 01-10-2012
- Messaggio · 28 set 2012Messaggio numero 15664 del 28-09-2012
- Messaggio · 27 set 2012Messaggio numero 15587 del 27-09-2012
- Messaggio · 17 ott 2012Messaggio numero 16832 del 17-10-2012
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →