Messaggio numero 15587 del 27-09-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento dispone l’attuazione decentrata, presso le Direzioni provinciali INPS, della stipula delle convenzioni con CAF e alcune associazioni professionali per la raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità ai fini delle prestazioni assistenziali. Richiama i soggetti abilitati, le verifiche da effettuare, l’uso del Portale delle convenzioni, le copie della convenzione e l’invio alla Direzione centrale Organizzazione entro 15 giorni, precisando anche la gestione dei pagamenti e la permanenza delle regole per i singoli professionisti.
Decentramento provinciale delle convenzioni con CAF e associazioni professionali per il servizio INVCIV-AS-PS
Convenzioni per la raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità
Il documento integra la Circolare n. 159 del 21 dicembre 2012 e disciplina il decentramento a livello provinciale della stipula delle convenzioni tra INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per il servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità finalizzate all’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV – AS – PS). L’obiettivo è rendere più efficienti e tempestive le attività di convenzionamento con CAF e alcune associazioni professionali.
Presupposti e quadro interpretativo
L’INPS richiama la Determinazione presidenziale n. 427 del 9 novembre 2011, con cui era stato approvato lo schema di convenzione e autorizzati i Direttori provinciali alla sottoscrizione delle singole convenzioni con i soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche. Successivamente, per chiarire l’applicazione della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Istituto ha chiesto un parere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Autorità ha espresso l’avviso che le convenzioni stipulate dall’Istituto, per l’espletamento di funzioni istituzionali riconducibili alla sfera previdenziale, con i Centri di assistenza fiscale non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Soggetti destinatari e modalità di stipula
La stipula della convenzione è effettuata presso la Direzione provinciale INPS competente in base alla localizzazione della sede legale del CAF o dell’associazione professionale interessata. A presentarsi deve essere:
- il legale rappresentante del CAF o dell’associazione professionale, oppure
- una persona munita di procura speciale.
Il soggetto che stipula deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Le associazioni professionali richiamate nel documento sono:
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Istituto Nazionale Revisori Contabili;
- Associazione Nazionale Commercialisti;
- per i Consulenti Tributari: ANCIT, ANCOT, INT, LAPET.
Verifiche di competenza dei Direttori provinciali
I Direttori provinciali devono verificare, al momento della stipula, sia il possesso del requisito del certificato digitale Entratel in corso di validità sia i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la convenzione per conto del CAF o dell’associazione professionale.
Utilizzo del Portale delle convenzioni
Per sottoscrivere una nuova convenzione, i Direttori provinciali e gli eventuali delegati devono utilizzare il “Portale delle convenzioni”, accessibile dalla intranet INPS al percorso: intranet.inps.it -> Servizi -> “Gestione e assistenza servizi internet” -> “Amministrazione convenzioni per utenti esterni”.
L’accesso è consentito a tutti i Direttori e ai delegati autorizzati tramite sistema IDM. I CAF e le associazioni professionali devono comunicare gli estremi identificativi del certificato di autenticazione Entratel che sarà utilizzato per l’accesso; il Direttore o il delegato ne verifica la validità tramite le funzionalità del portale.
Una volta acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, il portale consente la stampa personalizzata della convenzione.
Copie della convenzione e adempimenti successivi
La convenzione deve essere stampata e firmata in tre copie originali:
- una da conservare agli atti della Sede;
- una da consegnare al soggetto firmatario;
- una da inviare entro 15 giorni dalla stipula alla Direzione centrale Organizzazione, per le attività di monitoraggio.
Gestione dei pagamenti e disposizioni confermate
I pagamenti relativi alle convenzioni stipulate con i CAF e con le associazioni nazionali sono gestiti dalla competente Direzione centrale Risorse strumentali.
Restano invece confermate le disposizioni della Circolare n. 159 del 21 dicembre 2012 per le convenzioni stipulate con i singoli professionisti abilitati all’assistenza fiscale.
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