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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30718/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Equitalia Sud impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso delle contribuibili per intervenuta prescrizione decennale di crediti tributari derivanti da accertamento divenuto definitivo. Equitalia deduceva, in primo luogo, che la prescrizione doveva decorrere non dalla notifica della cartella di pagamento alla societa' (13.11.2002) ma dal sessantesimo giorno successivo, quando il concessionario poteva iniziare l'esecuzione forzata, e quindi la cartella non avrebbe interrotto la prescrizione prima di quel termine. In secondo luogo sosteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese nel 2007 fosse evento interruttivo della prescrizione, poiche' avrebbe creato una nuova situazione giuridica e reso necessaria la rinnovazione delle intimazioni verso i nuovi soggetti.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso di Equitalia. Ha affermato che il diritto alla riscossione fondato su accertamento passato in giudicato e' soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. La notifica della cartella alla societa' il 13.11.2002 va considerata atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dei soci solidali (art. 1310 c.c.); da quella data decorre un nuovo termine decennale. Il periodo di 60 giorni durante il quale l'ufficio e' inibito dall'esecuzione forzata non sospende il decorso della prescrizione: la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto puo' essere fatto valere, non dal momento da cui e' possibile procedere esecutivamente. La cancellazione della societa' dal registro delle imprese non costituisce atto interruttivo della prescrizione: non rientra fra gli atti tipici indicati dall'art. 2943 c.c. e, nelle societa' di persone, la responsabilita' dei soci sopravvive. Condanna Equitalia al pagamento delle spese di giudizio e degli oneri dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere; il termine non coincide con l'inizio dell'esecuzione forzata

  • art. 2946 c.c.

    Riferita nell'ambito del tema prescrizionale, senza rilievo autonomo rispetto alle conclusioni sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Non applicabile: il credito derivante da accertamento divenuto definitivo non e' soggetto ai termini di decadenza ex art. 25 ma alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nella prospettazione della ricorrente ma la Corte conferma che la disciplina della decadenza non prevale sulla prescrizione decennale per actio iudicati

  • art. 2953 c.c.

    La Corte applica il termine di prescrizione decennale previsto per l'actio iudicati a crediti tributari fondati su accertamento divenuto definitivo

  • art. 1310 c.c.

    La notifica della cartella alla societa' interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci solidali di s.n.c., essendo la responsabilita' dei soci solidale

  • art. 2943 c.c.

    L'effetto interruttivo e' riservato agli atti tipici specificamente elencati che manifestano la volonta' di far valere il credito; la cancellazione dal registro non rientra tra questi atti

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina degli atti interruttivi e sospensivi, confermando che solo atti tipici producono tali effetti

  • art. 36 d.P.R. n. 603/1972

    Menzi ono nella prospettazione della ricorrente circa la cancellazione societaria, ma la Corte non riconosce effetto interruttivo alla cancellazione

  • art. 2495 c.c.

    La Corte ricorda che la legge prevede la definitiva estinzione dell'ente e la successione degli ex soci nei rapporti debitori, senza che la cancellazione abbia effetto interruttivo della prescrizione

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Applicato in ordine all'obbligo del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Il credito tributario fondato su accertamento passato in giudicato e' soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., non ai termini di decadenza dell'art. 25 d.P.R. 602/1973
  • La notifica della cartella di pagamento e' atto idoneo ad interrompere la prescrizione e, nel caso di societa' di persone, tale interruzione opera anche nei confronti dei soci solidali (art. 1310 c.c.)
  • Il termine di 60 giorni durante il quale l'ufficio e' inibito dall'esecuzione forzata non sospende il decorso della prescrizione: conta il momento in cui il diritto puo' essere fatto valere, non il momento in cui si puo' eseguire
  • La cancellazione della societa' dal registro delle imprese non costituisce, di per se', un atto interruttivo della prescrizione; per interrompere la prescrizione occorre un atto tipico di cui all'art. 2943 c.c.
  • Per valutare l'interruzione della prescrizione bisogna verificare la presenza di atti che esprimono una chiara volonta' di far valere il credito (intimazione o richiesta scritta di adempimento), non meri eventi anagrafici o formali

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