Ordinanza ingiunzione o revoca n. 87 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato due reclami contro Lex Iuris S.r.l. relativi all’invio di una email promozionale indesiderata e al mancato riscontro a richieste di accesso ai dati personali. Ha ritenuto illecito l’invio di comunicazioni promozionali senza consenso, ma, per tale profilo, ha applicato solo un ammonimento in ragione della natura isolata dell’episodio e dell’assenza di danno. Ha invece accertato una grave violazione degli artt. 12 e 15 GDPR per il mancato riscontro alle istanze degli interessati, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro e disponendo la pubblicazione del provvedimento.
Lex Iuris S.r.l.: ammonimento e sanzione di 15.000 euro per email promozionali senza consenso e mancato riscontro a richieste di accesso
Lex Iuris S.r.l.: email promozionale senza consenso e mancato riscontro a richieste di accesso
Il provvedimento riguarda Lex Iuris S.r.l. ed è stato adottato a seguito di due reclami presentati da un interessato in relazione a un’email promozionale indesiderata e alla mancata risposta a una richiesta di accesso ai dati personali. L’Autorità distingue nettamente i due profili: per il marketing irregolare applica un ammonimento, mentre per la violazione del diritto di accesso irroga una sanzione amministrativa pecuniaria.
Origine del procedimento e attività istruttoria
I reclami sono stati presentati il 7 gennaio 2025 e riferiscono la ricezione, il 25 novembre 2024, di una email promozionale inviata da Lex Iuris S.r.l. e il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali. La società ha sostenuto che l’invio fosse dipeso da un errore umano nella selezione e trascrizione del contatto: l’indirizzo email era stato reperito online per valutare una possibile collaborazione professionale, ma sarebbe stato poi inserito per errore nella lista marketing. Per il mancato riscontro, Lex Iuris ha invocato un errore organizzativo dovuto all’assenza, all’epoca, di un sistema strutturato di tracciabilità delle istanze.
La società ha poi dichiarato di avere adottato alcune misure correttive:
- procedura interna per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti;
- nomina di un referente privacy interno responsabile del protocollo e della gestione delle istanze;
- formazione del personale addetto alla comunicazione e alle attività promozionali;
- aggiornamento del modulo email con informativa completa e link diretto alla privacy policy.
Contestazione delle violazioni
Con nota del 10 luglio 2025 il Garante ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando alla società:
- la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, del Codice, per l’invio di comunicazioni promozionali senza consenso;
- la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, per non avere fornito riscontro alle richieste di accesso.
Valutazioni sul marketing senza consenso
L’Autorità ha ritenuto non scusabile l’errore addotto dalla società. Pur considerando la possibile confusione derivante dal fatto che i destinatari avessero lo stesso cognome, il Garante ha osservato che i dati raccolti per ipotizzare collaborazioni professionali avrebbero dovuto rimanere distinti dalle liste create per finalità promozionali, le quali richiedono una base giuridica autonoma e, nel caso di email marketing, un idoneo consenso.
Il provvedimento ribadisce che i dati pubblicati online o sui social network non sono liberamente utilizzabili per marketing solo perché pubblici: occorre rispettare la finalità originaria della raccolta e le legittime aspettative degli interessati. Nel caso concreto, l’invio è avvenuto in assenza di consenso e di altra idonea base giuridica, con conseguente violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, del Codice.
Esito sul marketing: ammonimento e non sanzione pecuniaria
Nonostante l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato alcune circostanze attenuanti:
- assenza di un danno concreto per gli interessati;
- invio di una sola email e assenza di ulteriori contatti;
- carattere isolato dell’episodio;
- natura di piccola impresa della società;
- dichiarazioni relative al rafforzamento della formazione del personale.
Sulla base di tali elementi, il caso è stato qualificato come “violazione minore” ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR. L’Autorità ha quindi deciso di soprassedere dall’applicazione della sanzione pecuniaria e di ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Mancato riscontro alle richieste di accesso
Diversamente, per il mancato riscontro alle richieste di accesso l’Autorità ha ritenuto che le giustificazioni fornite dalla società non fossero sufficienti. Le istanze erano state inviate sia all’indirizzo email sia alla pec della società, e il titolare avrebbe dovuto rispondere entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 30 giorni. La prolungata mancata gestione della corrispondenza, in particolare della pec, è stata qualificata come condotta gravemente negligente.
Secondo il Garante, la condotta ha leso il diritto dell’interessato di conoscere l’origine dei dati e la natura del trattamento, in violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Per questa seconda violazione il Garante ha adottato un’ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro.
Nella determinazione dell’importo è stato richiamato l’art. 83 GDPR, in particolare:
- art. 83, par. 3, per la violazione di più disposizioni in relazione a trattamenti collegati;
- art. 83, par. 5, per il massimo edittale pari a 20 milioni di euro o, per le imprese, al 4% del fatturato mondiale annuo;
- art. 83, par. 2, per i criteri di aggravamento e mitigazione.
Tra le circostanze aggravanti il provvedimento indica:
- la gravità della violazione, perché il mancato riscontro ha impedito agli interessati di conoscere origine, finalità e modalità del trattamento;
- la negligenza nella gestione delle richieste, intervenuta solo dopo l’avvio dell’istruttoria del Garante.
Tra le attenuanti valorizza invece:
- le misure adottate per rendere i trattamenti conformi e revisionare le procedure interne;
- l’assenza di precedenti procedimenti;
- il grado di cooperazione con l’Autorità;
- la natura dei dati trattati, limitati a dati comuni anagrafici e di contatto;
- il carattere non sistematico della condotta, riferita ai soli casi dei due reclamanti e inserita in un contesto di cambiamenti organizzativi contingenti.
Il provvedimento precisa che la sanzione è pari allo 0,075% del massimo edittale ipotizzato e dispone anche la pubblicazione dell’atto sul sito del Garante, quale sanzione accessoria.
Dispositivo finale e rimedi
Il Garante:
- dichiara illecito il trattamento descritto in motivazione;
- rivolge ammonimento a Lex Iuris S.r.l. per l’invio di email promozionali senza consenso;
- ingiunge il pagamento di 15.000 euro per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR;
- dispone la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
È inoltre indicata la facoltà di definizione agevolata della controversia mediante pagamento, entro 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata, nonché la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da due reclami presentati il 7 gennaio 2025 da un interessato contro Lex Iuris S.r.l. Entrambi lamentavano la ricezione, il 25 novembre 2024, di una email promozionale indesiderata e il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali inviata alla società. Nel corso dell’istruttoria Lex Iuris ha attribuito l’invio a un errore materiale nella selezione del contatto e il mancato riscontro a criticità organizzative e assenza di un sistema strutturato di tracciabilità delle richieste.
Invio di comunicazioni promozionali senza consenso
Il Garante ha ritenuto che gli indirizzi email, reperiti online per finalità professionali e inizialmente utilizzati per valutare una possibile collaborazione, siano stati poi impropriamente impiegati per l’invio di comunicazioni promozionali. Ha ribadito che l’uso di dati pubblicati online o sui social non è libero per finalità di marketing e deve rispettare la finalità originaria della raccolta e le aspettative degli interessati. È stata quindi confermata la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, del Codice privacy.
Esito sul marketing: violazione minore e ammonimento
Pur riconoscendo l’illiceità del trattamento, l’Autorità ha valorizzato alcune circostanze attenuanti: ricezione di una sola email, assenza di ulteriori contatti successivi, carattere isolato della vicenda, dimensione di piccola impresa e avvio di misure formative interne. Per questo ha qualificato il caso come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR, scegliendo di soprassedere dalla sanzione pecuniaria e di rivolgere un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Mancato riscontro alle richieste di accesso
Per la mancata risposta alle istanze di accesso, il Garante ha ritenuto non sufficiente la giustificazione legata al riassetto organizzativo e al turnover del personale, anche perché le richieste erano state inviate sia via email sia via pec. Ha osservato che il titolare dispone di un termine massimo di 30 giorni per rispondere e che la prolungata mancanza di controllo della corrispondenza, soprattutto della pec, integra una condotta di palese e grave negligenza, lesiva del diritto dell’interessato di conoscere origine, finalità e modalità del trattamento.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR il Garante ha applicato un’ordinanza ingiunzione ex artt. 166, comma 7, del Codice e 18 l. 689/1981, con sanzione di 15.000 euro. Nella quantificazione ha richiamato l’art. 83, par. 3 e 5, GDPR, indicando come aggravanti la gravità della violazione e la negligenza, e come attenuanti le misure correttive adottate, l’assenza di precedenti, la cooperazione con l’Autorità, la natura comune dei dati trattati e il carattere non sistematico della condotta. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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