Cassazione Civile, Ordinanza n. 16344/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di addebito con cui l'INPS aveva recuperato sgravi contributivi fruiti per l'assunzione di un lavoratore, poi disconosciuti per la presenza di una causa ostativa al beneficio prevista dalla legge n. 190 del 2014. In primo grado il Tribunale aveva rigettato il ricorso della società e, accogliendo la riconvenzionale dell'INPS, l'aveva condannata al pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni ex art. 116, comma 15, L. n. 388 del 2000. La Corte d'appello aveva confermato, rilevando che il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere verificato diligentemente, prima dell'assunzione, l'assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato ostativi al beneficio e che non bastava la sola autocertificazione del lavoratore, occorrendo un'attivazione per acquisire la certificazione dei rapporti presso il Centro per l'impiego. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con un unico motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse imposto un onere di verifica eccedente la legge, pretendendo un'indagine impossibile, mentre l'autocertificazione mendace del lavoratore sarebbe stata sufficiente a escludere la colpa del datore di lavoro; aggiungeva che la certificazione del Centro per l'impiego sarebbe stata comunque incompleta perché limitata al solo ambito provinciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente incardinata sul vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del grado di diligenza esigibile dal datore di lavoro, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la sentenza d'appello era integralmente confermativa di quella di primo grado, con conseguente operatività della preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; la ricorrente non aveva indicato specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni né la loro effettiva divergenza. La Corte ha anche ribadito i limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., circoscritti all'omesso esame di un fatto storico decisivo o ad anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, entrambe insussistenti nel caso concreto. Il motivo è stato giudicato inammissibile anche per difetto di specificità, perché il ricorso non individuava con precisione il fatto storico asseritamente omesso, il dato da cui risultava, il momento processuale in cui era stato introdotto e discusso, né la sua decisività. Conseguentemente, è stata confermata la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, L. n. 388 del 2000
viene richiamato come base per la liquidazione delle sanzioni conseguenti all'omesso versamento dei contributi recuperati.
legge n. 190 del 2014
è la fonte del beneficio contributivo poi disconosciuto per la presenza di una causa ostativa legata ai precedenti rapporti di lavoro del dipendente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, oppure ad anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non consente una nuova valutazione del merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
nei casi di sentenza d'appello integralmente confermativa di quella di primo grado, la deduzione del vizio motivazionale è preclusa salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni e della loro effettiva divergenza.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il fatto storico decisivo, il dato da cui risulta e gli atti in cui è stato introdotto e discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
si richiede il rispetto degli oneri di deposito e di specificità degli atti e documenti rilevanti richiamati nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di fatto.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il ricorrente che invochi l'art. 360, n. 5, c.p.c. deve specificare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrare la loro effettiva divergenza, altrimenti la censura è preclusa.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o ad anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico asseritamente omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, l'atto in cui è stato introdotto e discusso e la sua decisività rispetto alla ratio decidendi.
- In tema di sgravi contributivi subordinati all'assenza di cause ostative, il datore di lavoro non può limitarsi ad affidarsi a una mera autocertificazione del lavoratore quando l'ordinamento richiede una verifica diligente della sussistenza dei presupposti del beneficio.
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