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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2009

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Lombardia, criteri, durata, modalità di erogazione e revoca dei contributi ordinari e straordinari alle unioni di comuni lombarde per l’esercizio associato di funzioni e servizi. Prevede requisiti di accesso, termini di domanda, documentazione, criteri di calcolo e controlli. Molte disposizioni transitorie riguardano annualità passate e risultano oggi non più operative.

Contributi regionali alle unioni di comuni lombarde

Contributi alle unioni di comuni lombarde

Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, i contributi regionali destinati alle unioni di comuni lombarde per sostenere la gestione associata di funzioni e servizi comunali. La disciplina riguarda sia il contributo ordinario annuale sia quello straordinario per investimenti, nonché requisiti, modalità di domanda, istruttoria, erogazione, revoca e controlli.

Ambito di applicazione e finalità

L’atto attua l’articolo 20 della l.r. 19/2008 e definisce:

  • i criteri di concessione dei contributi regionali alle unioni;
  • la durata dei contributi;
  • le modalità di erogazione e revoca;
  • i servizi e le funzioni finanziabili, riferiti alle missioni e ai programmi del bilancio armonizzato indicati negli allegati.

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere ai contributi le unioni iscritte nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro i termini previsti dal regolamento. Le unioni devono operare nell’ambito territoriale di riferimento, salvo deroghe ammesse dall’articolo sulla deroga territoriale.

Per ottenere i contributi è necessario che:

  • tutti i comuni aderenti esercitino, in forma associata, almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle elencate nell’allegato;
  • per eventuali ulteriori funzioni fondamentali o servizi non riferiti a funzioni fondamentali, tali attività siano esercitate per almeno due comuni;
  • restino esclusi dal contributo i comuni non aderenti all’unione che gestiscono funzioni o servizi con l’unione tramite convenzione.

Tipologie di contributo

Il regolamento prevede due forme di sostegno:

  • contributo ordinario annuale, per coprire le spese di esercizio della gestione associata;
  • contributo straordinario, per finanziare spese di investimento connesse all’avvio e alla continuità della gestione associata.

Il contributo è concesso nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; se le domande eccedono le risorse disponibili, il contributo viene ridotto proporzionalmente e ripartito tra gli aventi diritto.

Contributo ordinario: criteri di calcolo

Il contributo ordinario è corrisposto in corso d’esercizio e si compone di una quota base e di maggiorazioni.

La quota base è calcolata per ciascun comune moltiplicando il peso attribuito a ciascun servizio per un valore per residente, pari a:

  • 0,10 euro per i primi tre anni di gestione associata;
  • riduzione di 0,02 euro per anno fino al minimo di 0,02 euro;
  • per i piccoli comuni lombardi il valore iniziale è raddoppiato a 0,20 euro e decresce fino al minimo di 0,04 euro.

Ai fini del calcolo della popolazione si applicano correttivi:

  • popolazione inferiore a 2.000 residenti: considerata pari a 2.000;
  • popolazione superiore a 7.000 residenti: considerata pari a 7.000;
  • popolazione complessiva dell’unione superiore a 50.000 residenti: considerata pari a 50.000, con riduzione proporzionale per ciascun comune.

Maggiorazioni del contributo base

Alla quota base si aggiungono maggiorazioni calcolate separatamente per servizio e per comune, in base a criteri quali numero di funzioni, numero di comuni coinvolti, svantaggio territoriale, presenza di un unico segretario, densità abitativa, uffici unici e differenze di capacità fiscale.

In sintesi, il regolamento prevede maggiorazioni per:

  • servizi ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali, nella misura dell’1% per ciascun servizio non fondamentale;
  • numero di funzioni e tipologia di servizi, secondo le percentuali dell’allegato;
  • numero di comuni coinvolti, secondo le percentuali dell’allegato;
  • comuni a medio o elevato svantaggio, rispettivamente con maggiorazioni dell’1% e del 3%;
  • comuni che superano determinate soglie demografiche, con maggiorazione del 5%;
  • presenza di un unico segretario, con maggiorazione del 2% per ciascun comune interessato;
  • densità inferiore a 400 residenti per km², con maggiorazione del 2% per comune;
  • ufficio unico dell’unione che accentra il servizio, con maggiorazione del 40%, soggetta a recupero se emergono spese incompatibili nel rendiconto successivo;
  • differenze di capacità fiscale, con maggiorazione determinata secondo criteri tecnici e con aggiornamento annuale tramite decreto dirigenziale.

Contributo straordinario

Il contributo straordinario finanzia spese di investimento per dotazioni tecnologiche e informatiche, adeguamento impianti e automezzi necessari all’erogazione dei servizi. Copre il 50% delle spese totali ammissibili, fino a un massimo di 20.000 euro annui.

Sono ammissibili le spese indicate nell’allegato dedicato agli investimenti.

Progetto di gestione associata

Per il contributo straordinario l’unione deve approvare un progetto di gestione associata, redatto secondo i contenuti e i criteri dell’allegato specifico, da presentare con la domanda di contributo. Se entrano nuovi comuni o si aggiungono nuove funzioni associate, il progetto deve essere integrato.

Rendicontazione annuale e relazione

Per il contributo ordinario l’unione deve trasmettere, con la domanda, il rendiconto annuale proprio e dei comuni aderenti relativo all’esercizio precedente, insieme a una relazione annuale sull’utilizzo del contributo. Se l’unione già beneficiaria non presenta domanda, la documentazione va trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione.

La mancata trasmissione del rendiconto e della relazione costituisce causa di revoca del contributo ordinario.

Presentazione delle domande e termini

Le domande si presentano all’ufficio territoriale regionale competente; per la Città metropolitana di Milano, quando non esista un ufficio territoriale competente, la domanda va alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.

Termini ordinari:

  • contributo ordinario: entro il 10 maggio di ogni anno, salvo diversa deliberazione della Giunta regionale;
  • contributo straordinario: entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa deliberazione della Giunta regionale.

Le domande tardive non sono ammesse a contributo. Modalità, modulistica e documentazione ulteriore sono stabilite con decreto dirigenziale pubblicato sul BURL.

Istruttoria, ammissione e concessione

Se la domanda o la documentazione risultano incomplete o irregolari, l’amministrazione comunica i motivi ostativi all’ammissione. L’unione può inviare rettifiche, integrazioni e chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine, la domanda non è ammessa.

Le domande ritenute conformi sono dichiarate ammissibili con decreto dirigenziale.

L’istruttoria si conclude entro 60 giorni dalla scadenza del termine di domanda e/o del termine per integrazioni; il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dalla scadenza della domanda. Per il contributo straordinario i termini sono ridotti della metà.

Modalità di erogazione e liquidazione

Il contributo ordinario è liquidato contestualmente al provvedimento di concessione, entro l’anno finanziario di riferimento.

Il contributo straordinario è erogato in due tranche:

  • 50% con il provvedimento di concessione, a titolo di anticipazione;
  • 50% a saldo, previa presentazione delle fatture con i relativi mandati di pagamento.

Le fatture devono essere inviate entro il 15 ottobre dello stesso anno di presentazione della domanda e devono riferirsi all’anno della domanda.

Riduzioni del contributo ordinario

Per le annualità successive alla prima, l’importo è ridotto proporzionalmente se dalla rendicontazione non risulta una spesa almeno pari al contributo concesso a titolo di anticipazione per ciascun servizio.

Sono previste regole specifiche di riduzione per il caso in cui la decurtazione superi il contributo anticipato e per la funzione dei servizi sociali, in cui la riduzione si applica all’insieme dei servizi riferiti alla funzione e non al singolo servizio.

Revoca dei contributi

La revoca è disposta dal dirigente regionale competente, su proposta dell’ufficio territoriale regionale competente; per Milano si applicano regole specifiche di competenza amministrativa.

Il contributo ordinario è revocato totalmente in caso di:

  • perdita dei requisiti di accesso;
  • mancata trasmissione del rendiconto e della relazione annuale.

È prevista revoca parziale del contributo ordinario quando, in assenza dei presupposti per la semplice riduzione, la rendicontazione dimostri spese inferiori al contributo anticipato e l’unione non presenti domanda nell’anno successivo.

Il contributo straordinario è revocato totalmente o parzialmente quando:

  • non siano state prodotte fatture e mandati di pagamento;
  • la documentazione dimostri spese inferiori all’importo anticipato dalla Regione.

Prima della revoca è assegnato un termine non superiore a 30 giorni per regolarizzare la documentazione o ripristinare i requisiti.

Verifiche e controlli

La struttura regionale competente può svolgere verifiche d’ufficio sull’operatività della gestione associata, previo accordo con l’unione beneficiaria sui tempi di svolgimento.

Deroghe all’ambito territoriale

La deroga all’ambito territoriale può essere riconosciuta quando l’ambito ordinario sia ritenuto inidoneo a garantire gestione efficace, efficiente ed economica, in particolare nei casi di:

  • unioni nate dalla trasformazione di altre forme associative già operative;
  • comuni appartenenti ad ambiti diversi ma uniti da omogeneità territoriale e funzionale che renda opportuna la deroga.

La richiesta deve essere motivata e compilata secondo l’allegato dedicato; la deroga è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Disposizioni transitorie e applicative

Le disposizioni transitorie hanno disciplinato l’avvio del sistema contributivo, l’applicazione graduale di alcuni requisiti e la presentazione delle prime domande in annualità specifiche. Alcune regole riguardano anche annualità 2016, 2017 e 2019, nonché la possibilità di proroga dei termini da parte della Giunta regionale.

Per l’uso corrente, tali previsioni hanno soprattutto rilievo storico o per la ricostruzione di domande presentate in quelle annualità.

Valutazione di attualità

La disciplina generale dei contributi alle unioni di comuni lombarde resta formalmente dedicata a un settore ancora esistente, ma numerose parti del testo risultano modificate, abrogate o legate a scadenze ormai trascorse. Il regolamento conserva interesse soprattutto per la ricostruzione della disciplina applicabile alle annualità ancora coperte da regole transitorie o per la comprensione del quadro storico dei contributi regionali alle unioni.

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