Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 879/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale della Provincia di Asti che ha individuato i responsabili della contaminazione dello stabilimento ex Way Assauto e ripartito percentualmente la responsabilità, attribuendo all'appellante il 77,06%

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa individuata come corresponsabile)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della determina con cui la Provincia di Asti aveva individuato quali responsabili dell'inquinamento tre società, attribuendo percentuali differenziate di responsabilità per la contaminazione da cromo esavalente e solventi clorurati. L'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 239, 242 e 244 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 2055 c.c. e del principio chi inquina paga, nonché errore nei presupposti, difetto di istruttoria, violazione della proporzionalità, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione. In via principale ha sostenuto che non fosse provato il nesso causale tra l'attività svolta dalle società danti causa e la contaminazione, rilevando l'incertezza delle perizie sulla data degli sversamenti e sull'individuazione dei responsabili. Ha contestato che la Provincia avesse fondato l'attribuzione della responsabilità sulla durata della proprietà o gestione dello stabilimento, così configurando una responsabilità meramente dominicale od oggettiva. In subordine ha censurato la ripartizione percentuale della responsabilità, sostenendo che, in presenza di più corresponsabili e nel dubbio, l'art. 2055 c.c. imporrebbe di presumere uguali le colpe.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR Piemonte, ha accolto il ricorso di primo grado annullando la determina impugnata. Ha respinto la censura principale relativa all'assenza di responsabilità dell'appellante: il giudicato formatosi sulla precedente decisione del Consiglio di Stato n. 2926/2019 e sulla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 10/2019 aveva già accertato che la società, quale successore per fusione della società responsabile, soggiace agli obblighi di bonifica e che l'inquinamento riguardava sia il cromo esavalente sia i solventi clorurati. Tale accertamento non poteva essere rimesso in discussione. Il Collegio ha però ritenuto illegittimo il criterio utilizzato per il riparto interno della responsabilità. Le perizie Ariati e Rabitti-Sommaruga evidenziavano l'impossibilità di datare con certezza l'inquinamento da solventi, di individuare gli specifici sversamenti e di collegarli alle singole società; inoltre, il criterio della durata della presenza sul sito non consentiva di stabilire l'apporto causale individuale e rischiava di trasformare la responsabilità in una responsabilità fondata sulla mera relazione dominicale con l'impianto. Poiché la responsabilità complessiva degli operatori era stata accertata, ma non era possibile distinguere gli effetti delle singole condotte causative, l'attività di bonifica doveva gravare solidalmente su tutti i responsabili, senza una ripartizione percentuale priva di adeguata base causale. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 239, 242 e 244 d.lgs. 152/2006

    Il Collegio li richiama quali disposizioni fondanti gli obblighi di bonifica e l'individuazione dei responsabili della contaminazione; l'art. 242, comma 2, è richiamato in collegamento con la successione del soggetto responsabile.

  • art. 2055 c.c.

    nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali

    La disposizione è richiamata in relazione alla responsabilità solidale dei corresponsabili; il Collegio ritiene che, quando non sia possibile individuare gli effetti delle singole condotte, la bonifica debba gravare solidalmente su tutti i responsabili, senza una ripartizione percentuale non sorretta da un criterio causale certo.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 22/1997

    Richiamato, insieme all'art. 242, comma 2, d.lgs. 152/2006, quale base normativa della successione negli obblighi del responsabile dell'inquinamento.

  • direttiva 2004/35/CE

    Il principio chi inquina paga, nella sua accezione unionale, è interpretato nel senso che la responsabilità ambientale non è una responsabilità di mera posizione, ma può avere natura oggettiva; il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente in relazione alla precedente rimessione all'Adunanza plenaria e al valore vincolante del giudicato formatosi sul principio applicato.

Massime di principio

  • Il giudicato che abbia accertato la responsabilità di una società per la contaminazione e la successione di altra società negli obblighi di bonifica preclude una nuova contestazione dell'an della responsabilità nel successivo giudizio relativo al riparto degli obblighi.
  • L'accertamento del nesso causale in materia ambientale può fondarsi sul criterio del più probabile che non e su presunzioni semplici, quali la vicinanza dell'impianto alla contaminazione e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle utilizzate nell'attività produttiva.
  • Quando l'istruttoria accerta la responsabilità complessiva di più operatori, ma non consente di datare l'inquinamento né di distinguere gli effetti delle singole condotte, non è legittimo ripartire la responsabilità in percentuali basate soltanto sulla durata della proprietà o della gestione del sito.
  • In presenza di un inquinamento diffuso e di una comprovata impossibilità di imputare quantitativamente il danno alle singole condotte, la bonifica deve essere configurata come un'unica azione e gravare solidalmente su tutti i soggetti responsabili, ferma l'individuazione del loro concorso causale complessivo.
  • Il criterio temporale della permanenza sul sito può concorrere all'accertamento della responsabilità complessiva, ma non è sufficiente, da solo, a fondare una ripartizione percentuale dell'apporto causale dei diversi operatori quando manchi una certa datazione dell'inquinamento.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.