Cassazione Penale, Sentenza n. 10949/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo come novum il decreto di citazione a giudizio della persona offesa, Caterina Pacetta, per i reati di truffa e appropriazione indebita, unitamente all'intero fascicolo di quel procedimento. La difesa sosteneva che tali atti avrebbero inficiato l'attendibilità della persona offesa, che era fondamentale per le condanne per tentata estorsione e usura, e che quindi sussistessero elementi nuovi e decisivi che giustificassero la revisione della sentenza di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che gli atti prodotti non costituiscono novità decisiva, perché le circostanze denunciate (in particolare il disagio economico della persona offesa e gli elementi che avrebbero potuto incidere sulla sua attendibilità) erano già note e oggetto di valutazione dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza del 26 aprile 2022. La richiesta di revisione si riduce a una diversa valutazione di prove già conosciute e quindi è inidonea a determinare l'effetto demolitorio del giudicato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., sono stati altresì condannati ciascuno al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Regola l'ammissibilità della revisione per fatti nuovi o per nuove prove; la Corte interpreta che è necessario che il novum sia effettivamente nuovo e decisivo e non una mera rielaborazione o diversa valutazione di elementi già noti.
art. 192, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla valutazione della prova; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione degli artt. sulla prova, perché le nuove produzioni non mutano la valutazione già compiuta.
art. 634, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sull'istruttoria e la motivazione; la Suprema Corte ha ritenuto comunque che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente l'inammissibilità della revisione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone le spese e sanzioni per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Sezioni Unite n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Richiamata per il principio che costituiscono 'prove nuove' ai fini della revisione non solo le prove sopravvenute ma anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché non siano state dichiarate inammissibili o superflue; tuttavia la Corte sottolinea che non può trattarsi di mera diversa valutazione di prove già note.
Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 (Di Stefano)
Richiamata per il principio che è inammissibile la revisione fondata su diversa valutazione di prove già conosciute o su prove formalmente nuove ma incapaci di demolire il giudicato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento ai criteri per il rimborso e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; qui impiegata per stabilire che non essendo ravvisabile colpa nella determinazione dell'inammissibilità, si applica comunque il versamento equitativo alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630 comma 1 lett. c) è necessario produrre elementi effettivamente nuovi e decisivi che non siano stati già conosciuti o valutati nei precedenti gradi di giudizio; non è sufficiente una diversa lettura o rivalutazione di prove già esaminate.
- Se il presunto 'novum' riguarda fatti o circostanze che risultavano già agli atti del processo originario e sono stati valutati dai giudici di merito, la richiesta di revisione sarà probabilmente dichiarata inammissibile.
- Documenti relativi a procedimenti attivati successivamente (es. decreto di citazione a giudizio della persona offesa) possono essere rilevanti solo se contengono elementi non noti e con capacità demolitoria rispetto al giudicato; la mera esistenza di un procedimento a carico della persona offesa non è automaticamente decisiva.
- La strategia difensiva per una istanza di revisione deve mirare a dimostrare la novità e la decisività degli elementi (ad es. fatti non noti, testimonianze inedite, prove materiali non valutate) e non solo a mettere in discussione la valutazione delle prove già acquisite.
- La Corte di cassazione controlla l'ammissibilità della revisione secondo criteri rigorosi e può condannare alle spese e a sanzioni pecuniarie i ricorrenti quando il ricorso risulti manifestamente infondato.
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