Parere del Garante n. 368 del 20/06/2024
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" - 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, attuativo dell'art. 3, comma 2, della legge n. 193/2023 sul diritto all'oblio oncologico in materia di adozioni. Dopo aver rilevato una criticità nella versione originaria, che imponeva la produzione del certificato di "oblio oncologico" con il rischio di rivelare indebitamente la pregressa patologia, prende atto della versione aggiornata trasmessa dal Ministero il 18 giugno 2024. Ritenendo recepite le osservazioni formulate e rispettato il principio di minimizzazione dei dati, il Garante esprime parere favorevole.
Parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale attuativo della legge sul diritto all'oblio oncologico nelle procedure di adozione
Parere sullo schema di decreto attuativo del diritto all'oblio oncologico nelle adozioni
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193. Il decreto riguarda le modalità di attuazione delle modifiche apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni, con specifico riferimento al diritto all'oblio oncologico.
Quadro normativo di riferimento
La consultazione è resa ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 154, comma 5, del d.lgs. 196/2003. Il Garante richiama inoltre il contenuto della legge n. 193/2023, che riconosce il diritto delle persone guarite da patologie oncologiche a non fornire informazioni sulla propria pregressa condizione patologica né a subire indagini in merito, nei casi previsti dalla legge.
La legge interviene sull'articolo 22, comma 4, della legge n. 184/1983, stabilendo che le indagini del Tribunale per i minorenni sulla capacità di educare il minore, sulla situazione personale ed economica, sulla salute, sull'ambiente familiare e sui motivi della richiesta di adozione non possano riportare informazioni su pregresse patologie oncologiche quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. La stessa legge coordina gli articoli 29-bis, comma 4, lettera c), e 57, comma 3, lettera a), della legge n. 184/1983.
Criticità della bozza originaria
L'Ufficio del Garante, a seguito dell'esame della bozza, aveva segnalato criticità rispetto ai principi del GDPR. In particolare, la versione originaria prevedeva che i soggetti richiedenti l'adozione, titolari del diritto all'oblio oncologico, dovessero produrre insieme al certificato di sana e robusta costituzione anche il certificato di "oblio oncologico".
Secondo l'Autorità, tale previsione avrebbe determinato l'ostensione dell'informazione relativa alla pregressa malattia oncologica, pur già soggetta ad oblio, senza un apparente giustificato motivo. Ciò appariva non conforme al principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR e incoerente con la ratio della legge sull'oblio oncologico. Il Garante osserva tuttavia che la produzione del certificato al Tribunale per i minorenni potrebbe giustificarsi solo qualora il diritto all'oblio maturi dopo la conclusione delle indagini sanitarie svolte dall'Azienda sanitaria.
Adeguamenti apportati dal Ministero
Con comunicazione del 18 giugno 2024, il Ministero ha trasmesso una versione aggiornata dello schema di decreto, recependo le osservazioni dell'Autorità. Il nuovo articolo 1, relativo all'ambito di applicazione, stabilisce che i soggetti che presentano domanda di adozione e che siano stati pazienti oncologici, una volta maturati i termini previsti dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, della legge n. 184/1983, producono il certificato di "oblio oncologico" presso l'Azienda sanitaria competente nel procedimento di adozione.
Se, invece, l'oblio oncologico matura dopo la conclusione delle indagini sanitarie da parte dell'Azienda sanitaria, il certificato deve essere depositato al Tribunale per i minorenni competente. In ogni caso, il certificato di "oblio oncologico" impedisce che nel procedimento di adozione la pregressa patologia oncologica produca qualsiasi conseguenza.
Valutazione finale del Garante
Alla luce delle modifiche introdotte, il Garante ritiene che le disposizioni dello schema di decreto siano ora conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Non vengono formulate ulteriori osservazioni e l'Autorità esprime parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale attuativo della legge n. 193/2023.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere riguarda lo schema di decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, che disciplina le modalità di attuazione delle modifiche apportate alla legge n. 184/1983 in materia di adozioni e diritto all'oblio oncologico. Il Garante richiama l'art. 36, par. 4, GDPR e l'art. 154, comma 5, del Codice privacy come basi procedurali della consultazione.
Contesto della disciplina sull'oblio oncologico
La legge n. 193/2023 introduce il diritto all'oblio oncologico per evitare pregiudizi e disparità di trattamento nei confronti delle persone guarite da patologie oncologiche. In ambito adottivo, l'art. 3 della legge modifica l'art. 22, comma 4, della legge n. 184/1983, prevedendo che le indagini disposte dal Tribunale per i minorenni non possano riportare informazioni su patologie oncologiche pregresse oltre i termini stabiliti dalla legge, e coordina anche gli artt. 29-bis e 57 della medesima legge.
Criticità rilevata sulla versione originaria
Nella bozza iniziale, i richiedenti l'adozione che avessero titolo all'oblio oncologico avrebbero dovuto produrre, insieme al certificato di sana e robusta costituzione, anche il certificato di "oblio oncologico". Secondo l'Ufficio del Garante, ciò avrebbe comportato la rivelazione della pregressa malattia oncologica, in contrasto con il principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) GDPR e con la finalità stessa della riforma.
Adeguamento del testo e soluzione finale
A seguito delle osservazioni dell'Autorità, il Ministero ha trasmesso una versione aggiornata dello schema di decreto. Il nuovo art. 1 prevede che il certificato di "oblio oncologico" sia prodotto all'Azienda sanitaria competente nel procedimento di adozione; solo se l'oblio matura dopo la conclusione delle indagini sanitarie, il certificato è depositato presso il Tribunale per i minorenni. In ogni caso, il certificato preclude che la pregressa patologia oncologica produca conseguenze nel procedimento adottivo.
Esito del parere
Verificato che le disposizioni del testo aggiornato risultano conformi alla normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali, il Garante dichiara di non avere ulteriori osservazioni e rende parere favorevole sullo schema di decreto.
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