Parere del Garante n. 379 del 20/06/2024
Parere sullo schema di decreto del Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’Unione europea (cd. ETD UE) e abroga la decisione 96/409/PESC - 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che recepisce la direttiva (UE) 2019/997 sul documento di viaggio provvisorio dell’Unione europea (ETD UE). Pur rilevando che il testo non presenta specifiche criticità privacy, l’Autorità richiede tre integrazioni: indicare espressamente il MAECI come titolare del trattamento, richiamare in modo più generale i diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 GDPR e precisare che le misure di sicurezza devono essere conformi al GDPR, al Codice privacy e alla disciplina di settore. Il parere è quindi favorevole, ma subordinato a tali condizioni.
Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto MAECI di recepimento della direttiva (UE) 2019/997 sul documento di viaggio provvisorio europeo (ETD UE)
Parere sullo schema di decreto MAECI per il documento di viaggio provvisorio europeo (ETD UE)
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sullo schema di decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che recepisce la direttiva (UE) 2019/997, relativa al documento di viaggio provvisorio dell’Unione europea, cd. ETD UE, e abroga la decisione 96/409/PESC. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
Quadro normativo e oggetto del decreto
Lo schema di decreto, composto da 12 articoli e 2 allegati, disciplina la procedura per il rilascio dell’ETD UE ai cittadini dell’Unione non rappresentati in un Paese terzo e, per quanto riguarda i cittadini italiani, la relativa assistenza consolare. Il testo recepisce anche le prescrizioni tecniche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione dell’8 dicembre 2022, che stabilisce requisiti complementari per il documento di viaggio provvisorio.
Principali previsioni rilevanti per la protezione dei dati
Il decreto prevede che l’ETD UE sia rilasciato dall’ufficio consolare in caso di smarrimento, furto o distruzione del passaporto o documento di viaggio, ovvero quando non sia possibile ottenerne uno entro un tempo ragionevole. La domanda deve essere presentata mediante apposito modulo e corredata, tra l’altro, dalla denuncia alle autorità di polizia, dal titolo di viaggio ove possibile e da una fotografia digitale o scansionata conforme al documento ICAO 9303.
Per i cittadini non rappresentati, l’ufficio consolare consulta il Ministero degli affari esteri oppure l’ambasciata o il consolato dello Stato membro di cittadinanza per verificare cittadinanza e identità; in caso di conferma, il documento viene rilasciato, mentre l’eventuale opposizione dello Stato membro di cittadinanza viene comunicata all’interessato. L’ufficio consolare conserva una copia o scansione di ciascun documento rilasciato e ne trasmette una seconda copia allo Stato membro di cittadinanza. Sono previsti meccanismi analoghi di consultazione anche quando siano le autorità di altri Stati membri a chiedere conferma della cittadinanza italiana.
Trattamento dei dati personali, conservazione e sicurezza
Lo schema stabilisce che i dati personali raccolti per il rilascio dell’ETD UE siano utilizzati esclusivamente per verificare l’identità del richiedente, stampare l’adesivo uniforme ETD UE e agevolarne il viaggio. I dati sono conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento delle attività disciplinate dal decreto e, comunque, per un massimo di due anni per i cittadini italiani o 180 giorni per i cittadini di altri Stati membri. Gli ETD UE restituiti e tutte le copie devono essere distrutti tempestivamente con modalità idonee a garantire la sicurezza dei dati.
Valutazione del Garante
Il Garante osserva che lo schema, nel complesso, non presenta specifici profili di criticità in materia di protezione dei dati personali, trattandosi essenzialmente di un recepimento di normativa europea già puntualmente definita. Tuttavia, per un corretto allineamento al quadro GDPR, l’Autorità ritiene necessario che il testo venga integrato in tre punti:
- sia esplicitato il ruolo di titolare del trattamento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- sia inserito un richiamo più generale ai diritti degli interessati previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, oltre alla sola verifica e rettifica dei dati contenuti nel documento;
- sia precisato che il livello di sicurezza dei trattamenti deve essere conforme al Regolamento (UE) 2016/679, al Codice privacy e alle disposizioni della disciplina di settore.
Esito
Alla luce di tali integrazioni, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto. Il parere è quindi favorevole con condizioni, e le condizioni riguardano essenzialmente la qualificazione del titolare del trattamento, la completezza dell’informativa sui diritti degli interessati e il rinvio puntuale alle norme sulla sicurezza dei dati personali.
Punti principali
Oggetto e contesto normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale con cui il MAECI recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/997, che istituisce il documento di viaggio provvisorio dell’Unione europea (ETD UE) e abroga la decisione 96/409/PESC. Il testo richiama anche la decisione di esecuzione (UE) 2022/2452, che contiene prescrizioni tecniche complementari sul formato elettronico e sul modello uniforme del documento.
Disciplina del rilascio e dei flussi informativi
Lo schema disciplina il rilascio dell’ETD UE da parte degli uffici consolari a cittadini italiani o cittadini dell’Unione non rappresentati in un Paese terzo, in caso di smarrimento, furto, distruzione del passaporto o impossibilità di ottenerne uno nuovo in tempi ragionevoli. La domanda è presentata con un modulo dedicato e deve essere corredata, tra l’altro, dalla denuncia alle autorità di polizia, dal titolo di viaggio ove possibile e da una fotografia digitale o scansionata conforme allo standard ICAO 9303. Sono previsti scambi di informazioni tra uffici consolari, MAECI, DGIT e autorità dello Stato membro di cittadinanza per verificare identità e cittadinanza e, se del caso, opporsi o confermare il rilascio.
Trattamento dei dati personali e conservazione
Il decreto prevede che il MAECI e i consolati assicurino un adeguato livello di sicurezza dei dati personali raccolti per il rilascio dell’ETD UE. I dati sono utilizzati solo per verificare l’identità, stampare l’adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio; sono conservati per il tempo strettamente necessario e comunque per un massimo di due anni o 180 giorni, a seconda che il documento sia rilasciato a un cittadino italiano o a un cittadino di altro Stato membro. Gli ETD UE restituiti e le copie sono poi distrutti tempestivamente con modalità sicure.
Valutazione del Garante e condizioni
Il Garante ritiene che lo schema, essendo sostanzialmente attuativo della normativa europea, non presenti specifici profili di criticità in materia di protezione dei dati personali. Tuttavia richiede tre precisazioni: esplicitare il ruolo di titolare del trattamento in capo al MAECI; inserire un richiamo generale ai diritti degli interessati previsti dagli artt. 15-22 GDPR, oltre alla verifica e rettifica dei dati sul documento; specificare che il livello di sicurezza deve essere conforme al Regolamento (UE) 2016/679, al Codice privacy e alla disciplina di settore.
Esito del parere
Alla luce di tali integrazioni, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, precisando che il parere è favorevole nei termini indicati in motivazione e subordinato alle condizioni formulate.
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