Deliberazione n. 98 del 23/03/2023
Provvedimento del 23 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy su materiale audiovisivo o informatico a contenuto sessualmente esplicito. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma Facebook e a prescriverne l’eventuale conservazione a soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Il provvedimento è adottato in tempi rapidi, nel quadro della disciplina speciale sul c.d. revenge porn.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della disciplina speciale sul c.d. revenge porn. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, per il rischio di diffusione tramite piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso;
- il medesimo art. 144-bis, che impone una decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
La segnalazione e l’intervento urgente
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Facebook. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 3 dell’8 marzo 2023, trasmessa poi al gestore della piattaforma.
Il provvedimento urgente ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma Facebook del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il testo non contiene una contestazione sanzionatoria né indica importi di sanzione amministrativa. Il contenuto sostanziale del provvedimento consiste nella conferma delle misure urgenti finalizzate a bloccare la diffusione del materiale segnalato e a disciplinarne l’eventuale conservazione probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione era rivolta, in concreto, alla piattaforma Facebook.
Provvedimento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 3 dell’8 marzo 2023, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
Il provvedimento urgente ha inoltre prescritto alle società destinatarie di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 23 marzo 2023, ha ratificato il provvedimento urgente adottato l’8 marzo 2023, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica ulteriori sanzioni o misure correttive oltre alla ratifica dell’ingiunzione e della prescrizione già disposte in urgenza.
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