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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32085/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto di un'istanza di rateazione di un debito iscritto a ruolo/cartella. Il contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo l'illegittimità del rifiuto e la nullità degli atti presupposti per asserita carenza di delega e per pretesa decadenza dei funzionari che avevano emesso gli atti impositivi. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile anche perché non risultava provata la notifica dell'atto introduttivo all'agente della riscossione. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame ritenendo documentata la notifica e, nel merito, aveva censurato il diniego di rateazione perché riferito a debito derivante da atti emessi da soggetti dichiarati decaduti e privi di delega. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 22 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la prova della notifica all'agente della riscossione era stata prodotta solo in appello e quindi tardivamente; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per mancata considerazione del giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado che aveva dichiarato inammissibili le censure contro gli atti presupposti, non essendo stata specificamente impugnata tale ratio decidendi dal contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo preliminare e fondato, con assorbimento del primo. Ha qualificato la censura come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. e ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva affermato l'inammissibilità delle contestazioni relative agli atti presupposti perché non impugnati nei termini, statuizione non specificamente censurata in appello. Ha quindi ritenuto formato il giudicato interno sul punto. Inoltre, ha ribadito che il diniego di rateazione di un debito tributario derivante da cartella collegata ad atto impositivo divenuto definitivo non è un nuovo atto impositivo e può essere sindacato solo per vizi propri, non anche per vizi dell'atto presupposto, salvo che la pretesa sia stata conosciuta solo con il diniego. Di conseguenza, le doglianze su difetto di delega e decadenza dei funzionari potevano essere fatte valere solo impugnando l'atto impositivo originario. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'appello del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La prova della notifica del ricorso introduttivo all'agente della riscossione deve risultare nel rispetto del termine perentorio previsto dalla norma; la produzione tardiva in appello non sana il difetto originario.

  • art. 2909 c.c.

    La mancata impugnazione specifica della ratio decidendi di primo grado determina formazione del giudicato interno sulla statuizione relativa all'inammissibilità delle censure contro gli atti presupposti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha esaminato la censura processuale dedotta e, in base al suo contenuto argomentativo, l'ha riqualificata come violazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La seconda doglianza è stata correttamente sussunta come violazione di legge, poiché attiene all'erronea applicazione delle regole sul giudicato interno e sull'impugnabilità del diniego di rateazione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Accolta la censura di diritto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza e ha deciso la causa nel merito dichiarando inammissibile l'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Il diniego di rateizzazione di un debito tributario relativo a cartella conseguente ad atto impositivo definitivo non è autonomo atto impositivo e si può impugnare solo per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto, salvo che la pretesa sia conosciuta solo con tale atto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la contestazione degli atti presupposti di una cartella o di un diniego connesso deve essere proposta tempestivamente contro l'atto originario; se non è stata impugnata la statuizione di primo grado che dichiara preclusa tale contestazione, si forma giudicato interno su quel punto.
  • Il diniego di rateazione di un debito tributario non costituisce, di regola, un nuovo atto impositivo: esso è impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di rimettere in discussione la legittimità dell'atto presupposto ormai definitivo.
  • Le doglianze relative a carenza di delega o decadenza dei funzionari che hanno emesso l'atto impositivo non possono essere veicolate con l'impugnazione del diniego di rateazione, ma vanno fatte valere contro l'atto impositivo originario nei termini di legge.
  • Quando una questione è assorbente e definisce la causa, la Corte può esaminarla per prima e dichiarare assorbite le ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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