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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 211

Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

Normativa italiana26G00003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua la direttiva UE 2024/1226 e introduce nel codice penale nuovi reati per la violazione, l’elusione e l’inosservanza di misure restrittive dell’Unione europea, con soglie economiche che trasformano alcuni fatti in illeciti amministrativi sotto i 10.000 euro. Prevede aggravanti, confisca, disciplina per gli enti ex d.lgs. 231/2001, coordinamento tra autorità e tutele whistleblowing. Vigente dal 30 dicembre 2025.

Reati e sanzioni per violazione delle misure restrittive UE

Reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea

Il decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2024/1226 e inserisce nel codice penale una disciplina organica dei delitti connessi alla violazione delle misure restrittive UE. Interviene inoltre su procedura penale, responsabilità degli enti, whistleblowing, autorità competenti e coordinamento investigativo.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento si applica alle misure restrittive dell’Unione europea adottate sulla base degli articoli 29 TUE e 215 TFUE.

Ai fini della nuova disciplina rilevano, tra l’altro:

  • le persone, entità, organismi o gruppi designati e quindi assoggettati a misure restrittive;
  • i fondi, intesi in senso ampio e comprensivi anche di cripto-attività;
  • le risorse economiche, cioè beni materiali o immateriali diversi dai fondi ma idonei a generare fondi, beni o servizi;
  • il congelamento di fondi e il congelamento di risorse economiche, definiti come divieti di utilizzo, trasferimento, gestione o impiego dei relativi beni.

Nuovi reati nel codice penale

Nel Libro II del codice penale è inserito il nuovo Capo I-bis, dedicato ai delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea.

Violazione delle misure restrittive UE

È punita con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro la condotta di chi, in violazione di divieti, obblighi o restrizioni imposti da misure restrittive UE o dalle norme nazionali di attuazione:

  • mette direttamente o indirettamente a disposizione fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati;
  • omette di disporre il congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti o riferibili a soggetti designati;
  • conclude operazioni economiche, commerciali o finanziarie con Stati terzi o organismi da essi controllati;
  • importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare o trasporta beni, anche intangibili, o presta servizi connessi;
  • presta servizi di qualsiasi natura, compresi quelli finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena si applica anche a chi elude le misure restrittive mediante:

  • utilizzo, trasferimento o cessione di fondi o risorse economiche sottoposti a congelamento;
  • dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri per ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale.

Se il valore di fondi, beni, servizi, operazioni o attività è inferiore a 10.000 euro, si applica solo una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. La soglia non opera per le ipotesi di commercio di prodotti militari o dual use indicate dalla norma. Ai fini del valore si considerano anche le operazioni di minore importo riconducibili al medesimo disegno economico.

La disciplina si applica anche alle operazioni compiute senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta mediante dichiarazioni o documenti falsi.

Violazione di obblighi informativi

È punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 15.000 a 50.000 euro la persona designata o il legale rappresentante dell’ente designato che ometta di segnalare alle autorità competenti i fondi o le risorse economiche su cui esercita proprietà, controllo, possesso o detenzione nel territorio dello Stato.

La stessa pena si applica anche a chi, per ragione del proprio ufficio o professione, ometta di fornire alle autorità competenti informazioni di cui è a conoscenza riguardanti fondi o risorse economiche presenti in Italia e riferibili a soggetti designati.

Se il valore è inferiore a 10.000 euro, si applica solo la sanzione amministrativa da 5.000 a 45.000 euro; anche qui valgono i criteri di sommatoria delle operazioni minori legate al medesimo disegno economico.

Violazione delle condizioni dell’autorizzazione

Chi svolge operazioni, servizi o attività in difformità dagli obblighi contenuti in un’autorizzazione richiesta da una misura restrittiva UE è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 25.000 a 150.000 euro.

Se il valore di fondi, beni o servizi è inferiore a 10.000 euro, si applica solo la sanzione amministrativa da 15.000 a 80.000 euro.

Violazione colposa in materia di prodotti militari o dual use

Per alcune condotte di esportazione/importazione/commercio di prodotti militari o dual use, se commesse con colpa grave, è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro.

Circostanze aggravanti, attenuanti e confisca

Le pene per i nuovi reati sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso:

  • nell’ambito di un’associazione per delinquere;
  • tramite documenti o dichiarazioni false;
  • nell’esercizio di attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
  • con abuso di poteri o violazione di doveri di pubblica funzione o servizio;
  • con profitto o vantaggio di rilevante entità;
  • con distruzione, soppressione, occultamento o danneggiamento di prove.

È prevista una circostanza attenuante speciale per chi si sia efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato, assicurare le prove, individuare altri responsabili o favorire il sequestro di beni, fondi o risorse economiche.

Per le condanne o i patteggiamenti è sempre disposta la confisca del profitto, prodotto, prezzo e degli strumenti del reato, anche per equivalente sui beni nella disponibilità del reo.

La sentenza di condanna è pubblicata quando la pena detentiva non è inferiore a 3 anni. I dati personali del condannato sono inseriti solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate.

Giurisdizione

I reati introdotti sono punibili secondo la legge italiana anche quando commessi da un cittadino all’estero.

Modifiche al codice di procedura penale

Vengono estesi i riferimenti ai nuovi delitti nei punti del codice di procedura penale relativi a:

  • competenza e indagini della procura distrettuale/procura nazionale;
  • termini e procedimenti di particolare complessità;
  • coordinamento investigativo.

In sintesi, i nuovi reati entrano nel perimetro delle fattispecie già soggette a disciplina rafforzata sul piano processuale.

Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001

La riforma introduce l’articolo 25-octies.2 nel d.lgs. 231/2001, prevedendo la responsabilità dell’ente per i reati in materia di violazione di misure restrittive UE.

Le sanzioni pecuniarie sono parametrate al fatturato globale dell’ente dell’esercizio precedente:

  • dall’1% al 5% per i reati più gravi, con minimo da 3 a 40 milioni di euro se il fatturato non è accertabile;
  • dallo 0,5% all’1% per le false segnalazioni informative, con minimo da 1 a 8 milioni di euro se il fatturato non è accertabile.

Sono inoltre previste sanzioni interdittive da 2 a 6 anni, o da 1 a 3 anni a seconda del soggetto apicale o sottoposto che abbia commesso il fatto, e l’aumento di un terzo in caso di reiterazione.

Tutela dei segnalanti

Il decreto 10 marzo 2023, n. 24 è integrato per ricomprendere espressamente la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive UE e della nuova fattispecie aggravata in materia di ingresso di stranieri designati.

Esenzione per i professionisti legali

Gli avvocati e gli altri professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall’obbligo di fornire le informazioni previste per il reato di omessa comunicazione, quando tali informazioni riguardano un cliente e siano state apprese nell’ambito dell’esame della posizione giuridica o dell’attività difensiva o di rappresentanza in un procedimento, anche in fase di consulenza preventiva.

Autorità competenti e cooperazione

Sono individuate le autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative, con un ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze e, per specifiche ipotesi, dell’Unità prevista dalla normativa sul controllo dei materiali di armamento e delle esportazioni.

È previsto un meccanismo di coordinamento tra autorità di contrasto e autorità incaricate dell’attuazione delle misure restrittive UE:

  • il Comitato di sicurezza finanziaria, l’autorità competente e le altre autorità coinvolte devono informare senza ritardo il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo quando vengono a conoscenza dei reati;
  • il pubblico ministero deve a sua volta informare tempestivamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per il necessario coordinamento.

Dati statistici

Il Ministero della giustizia deve trasmettere ogni anno alla Commissione europea dati statistici su procedimenti, condanne, archiviazioni, persone fisiche ed enti coinvolti, nonché tipologia e ammontare di pene e sanzioni.

I medesimi dati devono essere pubblicati con cadenza triennale sul sito istituzionale del Ministero e aggiornati periodicamente.

Coordinamento normativo e abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati alcuni commi dell’articolo 20 del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, e sono aggiornati ulteriori riferimenti interni alla disciplina delle sanzioni e delle procedure in materia di esportazioni, importazioni e servizi soggetti a misure restrittive unionali.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è datato 30 dicembre 2025; sulla base del solo testo fornito, non risultano ulteriori disposizioni transitorie o termini differiti di applicazione.

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