Risoluzione n. 30 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 istituisce i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il pagamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso, revoca della dichiarazione d’intenti, riliquidazione, attività di controllo, omessa impugnazione, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione, con riferimento alle dichiarazioni di successione, all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali. Sono disciplinate anche le modalità di compilazione del modello F24 e viene confermato l’utilizzo del codice 9400 per le spese di notifica.
Istituzione di nuovi codici tributo F24 per ravvedimento, riliquidazione, controllo e conciliazione relativi a successioni, donazioni e tasse ipotecarie e catastali
Istituzione dei codici tributo F24 per successioni, donazioni e tasse ipotecarie e catastali
La risoluzione n. 30/E, emanata il 16 settembre 2026 dalla Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, istituisce nuovi codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute in relazione alle dichiarazioni di successione, all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali. I codici riguardano sia le somme derivanti da istanze di ravvedimento e riliquidazione, sia quelle richieste a seguito di attività di controllo, definizione e conciliazione.
La risoluzione richiama i precedenti interventi dell’Agenzia delle Entrate: la risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016, relativa ai versamenti connessi alle dichiarazioni di successione; la risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025, adottata per recepire le modifiche del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; e la risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024, concernente i versamenti relativi alla registrazione di atti.
Ravvedimento operoso, revoca della dichiarazione d’intenti e riliquidazione
Per le somme richieste con avviso di liquidazione emesso a seguito di istanza del contribuente, nelle ipotesi di revoca della dichiarazione d’intenti e di ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- A252: imposta di successione e relativi interessi, imposta complementare, ravvedimento operoso e revoca d’intenti.
- A253: imposta ipotecaria e relativi interessi, imposta complementare, ravvedimento operoso e revoca d’intenti.
- A254: imposta catastale e relativi interessi, imposta complementare, ravvedimento operoso e revoca d’intenti.
- A255: imposta di bollo e relativi interessi, imposta complementare, ravvedimento operoso e revoca d’intenti.
- A256: sanzione relativa all’imposta di successione, nell’ambito del ravvedimento operoso.
- A257: sanzione relativa alle imposte ipotecarie e catastali, nell’ambito del ravvedimento operoso.
- A258: sanzione relativa all’imposta di bollo, nell’ambito del ravvedimento operoso.
- A259: tributi speciali e compensi, in relazione al ravvedimento operoso e alla revoca d’intenti.
Per l’imposta complementare connessa all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, relativamente alla registrazione di atti e agli avvisi di liquidazione emessi a seguito di istanza del contribuente, sono istituiti inoltre:
- A260: imposta sulle donazioni e relativi interessi, imposta complementare, ravvedimento operoso e revoca d’intenti.
- A261: sanzione sull’imposta sulle donazioni, nell’ambito del ravvedimento operoso.
- A262: tasse per i servizi ipotecari e catastali e relativi interessi, ravvedimento operoso e revoca d’intenti.
- A263: sanzione relativa alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, nell’ambito del ravvedimento operoso.
Codici per controllo, definizione e conciliazione
Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e conciliazione, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, i codici sono distinti in base alla procedura di definizione applicata.
Definizione per pagamento o acquiescenza
Per la definizione mediante pagamento o acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono istituiti:
- A264: imposta sulle donazioni e relativi interessi, per omessa impugnazione.
- A265: sanzione sull’imposta sulle donazioni, per omessa impugnazione.
- A266: tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione di atti, per omessa impugnazione.
- A267: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione di atti, per omessa impugnazione.
- A283: tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni, per omessa impugnazione.
- A284: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni, per omessa impugnazione.
Definizione delle sole sanzioni
Per la definizione delle sole sanzioni ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono previsti:
- A268: sanzione sull’imposta sulle donazioni.
- A269: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni.
- A270: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione di atti.
Accertamento con adesione
Per l’accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono istituiti:
- A271: imposta sulle donazioni e relativi interessi.
- A272: sanzione sull’imposta sulle donazioni.
- A273: tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni.
- A274: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni.
- A275: tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione di atti.
- A276: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione di atti.
Conciliazione
Per la conciliazione prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono istituiti:
- A277: imposta sulle donazioni e relativi interessi.
- A278: sanzione sull’imposta sulle donazioni.
- A279: tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni.
- A280: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni.
- A281: tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione di atti.
- A282: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione di atti.
Compilazione del modello F24
Tutti i codici istituiti dalla risoluzione devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24 esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. Devono inoltre essere indicati, secondo i dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio:
- il codice ufficio;
- il codice atto;
- l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”.
Per i codici A252-A259, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve contenere il codice fiscale del defunto, mentre nel campo “codice identificativo” deve essere indicato il codice 08.
La medesima modalità riferita all’erede e al defunto si applica, tra i codici relativi alle attività di controllo e definizione, ai codici A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284.
Spese di notifica
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici continua a essere utilizzato il codice tributo vigente 9400, denominato “spese di notifica per atti impositivi”.
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