Risoluzione n. 32 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 7080 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto alle imprese ittiche dall’articolo 4 del decreto-legge n. 33/2026, relativo alle spese per gasolio e benzina sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il credito, fino al 20% della spesa e nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026, deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026 mediante modello F24 telematico. L’importo fruibile è consultabile nel cassetto fiscale e l’Agenzia delle entrate verifica l’effettiva spettanza, disponendo lo scarto del modello in caso di utilizzo eccedente o di mancata inclusione nell’elenco dei beneficiari.
Istituzione del codice tributo 7080 per compensare tramite modello F24 il credito d’imposta carburanti destinato alle imprese esercenti attività di pesca.
Codice tributo per il credito d’imposta carburanti alle imprese ittiche
La risoluzione n. 32/E del 22 settembre 2026 istituisce il codice tributo necessario per utilizzare, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività di pesca per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante.
Beneficiari e base normativa
L’agevolazione è prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il beneficio è destinato alle imprese che esercitano attività di pesca e riguarda il gasolio e la benzina utilizzati per alimentare i mezzi impiegati nell’esercizio dell’attività.
Il decreto 22 maggio 2026 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2026, n. 138, ha stabilito le modalità attuative della misura.
Misura e periodo delle spese agevolabili
Il contributo straordinario è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del carburante.
- Il credito può arrivare fino al 20% della spesa sostenuta.
- Sono agevolabili gli acquisti di gasolio e benzina effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
- La misura opera nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
Modalità e termine di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- La compensazione deve essere effettuata mediante modello F24.
- Il modello F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
- Il credito deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026.
- L’importo utilizzato non può eccedere il credito effettivamente fruibile; in caso contrario, l’operazione di versamento viene scartata.
Codice tributo e compilazione del modello F24
Per consentire l’utilizzo del credito è istituito il codice tributo:
- 7080, denominato «Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante - articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33».
Nel modello F24 il codice deve essere indicato nella sezione “Erario”:
- nella colonna “importi a credito compensati”, quando il credito viene utilizzato in compensazione;
- nella colonna “importi a debito versati”, quando il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione.
Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stata sostenuta la spesa, utilizzando il formato “AAAA”. L’anno da indicare è quello riportato nel cassetto fiscale.
Consultazione dell’importo spettante
Ciascun beneficiario può verificare l’ammontare dell’agevolazione utilizzabile in compensazione attraverso il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’importo è quello comunicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Controlli dell’Agenzia delle entrate e cause di scarto
Durante l’elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate verifica:
- che il contribuente sia incluso nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- che l’importo del credito utilizzato non ecceda quello indicato nell’elenco ministeriale;
- che siano considerate eventuali variazioni o revoche trasmesse successivamente dal Ministero.
Il modello F24 viene scartato qualora il contribuente non risulti nell’elenco dei beneficiari o qualora l’importo compensato ecceda il credito effettivamente spettante, anche alla luce delle successive variazioni o revoche.
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