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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34242/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 06/11/2023: Marco Palombo deduceva violazione di diritto unionale e nazionale per l'utilizzo dei tabulati telefonici (richiamando la sentenza CGUE 2/3/2021) e contestava l'insufficienza o la parzialità delle prove tecniche (celle, GPS, osservazioni) per dimostrare l'assenza dal servizio e la falsa attestazione della presenza; chiedeva l'assoluzione nel merito per reati dichiarati prescritti in primo grado. Paolo Palombo censurava la fondatezza della ricostruzione probatoria in relazione al capo 1) (peculato/omissione di atti d'ufficio), lamentando la natura "collaterale" della testimonianza decisiva, l'assenza di prova dell'identità del paziente e del nesso funzionale per l'appropriazione, l'inesistenza del requisito soggettivo e, infine, profili di ne bis in idem rispetto alla sanzione disciplinare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Marco Palombo e ha rigettato (infondato) il ricorso di Paolo Palombo, confermando in sostanza la sentenza di appello. Motivazioni principali: per Marco, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della disciplina transitoria sui tabulati (art. 1, comma 1-bis DL 132/2021) che consente l'uso di dati acquisiti prima del 30/09/2021 solo unitamente ad altri elementi di prova e ha giudicato sufficientemente valutate le prove complementari (osservazioni, GPS, testimonianze, videosorveglianza, modalità d'uso del badge), oltre a ritenere i motivi di ricorso generici o aspecifici. Per Paolo, la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'immediata assoluzione per prescrizione, le doglianze di merito non riscontrabili "ictu oculi" e ha confermato la valutazione del merito circa la qualificazione della condotta (peculato d'uso e rifiuto di atti d'ufficio), non esclusa dalle circostanze di aspettativa per malattia. Conseguenze economiche: rigetto dei ricorsi, condanne alle spese processuali; Marco Palombo condannato anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-bis, dl. n. 132/2021 (convertito in legge n. 178/2021)

    Norma transitoria che consente l'utilizzo, a carico dell'imputato, dei dati del traffico telefonico acquisiti prima del 30/09/2021 solo unitamente ad altri elementi di prova e limitatamente a determinate fattispecie di reato; la Corte ha ritenuto applicabile tale regola e decisiva per permettere l'uso dei tabulati nel caso concreto.

  • art. 132 d.lgs. 196/2003

    Disposizione sulla acquisizione dei dati relativi al traffico; modificata dal DL 132/2021 per adeguarla alla giurisprudenza UE, imponendo limiti e controllo giudiziario per l'acquisizione dei tabulati.

  • art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001

    Norma penale che punisce la falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente; la Corte ha ritenuto che l'uso abusivo o la consegna del badge a terzi rientri nelle "altre modalità fraudolente" e che il reato abbia gravità (pena massima superiore a 3 anni) tale da consentire l'acquisizione dei tabulati nei limiti transitori.

  • art. 314 e art. 328 cod. pen.

    Art. 314 (peculato) e art. 328 (rifiuto o omissione d'atti d'ufficio): la Corte ha condiviso la qualificazione della condotta come peculato d'uso per l'utilizzo di strumenti/operatoria e ha ritenuto integrabile il rifiuto di atti d'ufficio (comma 1) per la mancata redazione della cartella clinica/registro operatorio.

  • art. 640, comma 2, cod. pen.

    Riferimento al reato di truffa aggravata; la Corte ha distinto episodi in cui non risultò provata un'assenza totale dal servizio (esclusione della truffa) da altri dove l'assenza fu accertata (sussistenza dell'ingiusto profitto).

  • art. 192 cod. proc. pen. e art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla valutazione probatoria e alle conseguenze della prescrizione: art. 192 e principio di valutazione unitaria delle prove; art. 129 comma 2 (possibilità di assoluzione nel merito in presenza di cause estintive solo se l'assenza di responsabilità emerge "ictu oculi").

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    Obbligo per il giudice d'appello di esaminare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili quando in primo grado vi è stata condanna anche agli effetti civili: applicato nel giudizio relativo a Marco Palombo.

  • Principio giurisprudenziale Sez. U., Tettamanti (n. 35490/2009) e successive pronunce

    Principio che regola l'effetto della prescrizione sulle statuizioni civili e l'ipotesi di assoluzione in presenza di cause estintive: la Cassazione ha applicato tali principi per chiarire i limiti della sindacabilità in sede di legittimità.

Massime di principio

  • I tabulati telefonici acquisiti prima del 30/09/2021 possono essere utilizzati solo se corroborati da altri elementi di prova e solo nei limiti previsti dalla norma transitoria (art. 1, comma 1-bis DL 132/2021); il giudice valuta la prova in modo unitario.
  • Se in primo grado vi è stata condanna anche agli effetti civili, il giudice d'appello deve esaminare il compendio probatorio per le statuizioni civili anche se è intervenuta la prescrizione penale; la assoluzione per prescrizione prevale sul merito solo quando l'inesistenza della responsabilità sia immediatamente constatabile (ictu oculi).
  • La timbratura o l'uso del badge da parte di terzi può integrare "altre modalità fraudolente" rilevanti ai fini dell'art. 55-quinquies e costituire prova di falsa attestazione della presenza in servizio.
  • Lo stato di aspettativa per malattia non esime il dipendente pubblico da doveri connessi alla carica (es. obbligo di cartella clinica); l'inosservanza può integrare rifiuto di atti d'ufficio se l'atto è doveroso e urgente.
  • In cassazione i motivi di impugnazione devono essere specifici e dimostrativi: doglianze generiche o aspecifiche sulla valutazione di prove tecniche o parziali sono spesso inammissibili o destinate a fallire.
  • Contestazioni nuove, come il profilo di ne bis in idem rispetto a sanzioni disciplinari, non sollevate in appello, sono generalmente inammissibili in sede di legittimità.

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