L.R. Sicilia 17/2020
Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’assetto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, definendone natura pubblica, sedi, organi, durata e nomine, nonché un regolamento organizzativo e una norma transitoria con commissario straordinario fino all’insediamento dei nuovi organi. Non emergono oneri regionali aggiuntivi. La legge è stata impugnata nel 2020; il testo fornito non indica un’abrogazione o un termine finale di efficacia.
Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
La legge, applicabile nel territorio della Regione Siciliana, riordina l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia definendone natura, sedi, organi di governo e regole essenziali di funzionamento. Il provvedimento si inserisce nel quadro della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.
Natura giuridica, funzioni e articolazione territoriale
L’Istituto è qualificato come ente di diritto pubblico con autonomia amministrativa, gestionale, tecnica e contabile. Opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione Siciliana, in particolare nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, assicurando a Ministero della salute, Regione e aziende sanitarie le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per le funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
La sede legale e centrale è fissata a Palermo. Sul territorio regionale l’Istituto è articolato in sezioni diagnostiche territoriali presso:
- Barcellona Pozzo di Gotto;
- Caltanissetta;
- Catania;
- Ragusa.
L’istituzione di nuove sezioni, così come la soppressione di quelle esistenti, richiede un formale atto di approvazione della Giunta regionale.
L’organizzazione e il funzionamento devono rispettare i principi dell’art. 10 del d.lgs. n. 106/2012 e gli indirizzi della programmazione regionale, fermo restando il coordinamento con le aziende sanitarie e con i laboratori pubblici di altri enti operanti nel settore.
Organi dell’Istituto
Sono organi dell’Istituto:
- il consiglio di amministrazione;
- il direttore generale;
- il collegio dei revisori dei conti.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio è composto da cinque membri, in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Le designazioni sono effettuate:
- uno dal Ministro della salute;
- uno dal Presidente della Regione;
- due dall’Assessore regionale per la salute;
- uno dall’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
Dopo le designazioni, il Presidente della Regione, previo parere della Commissione “Salute, Servizi Sociali e Sanitari” dell’Assemblea regionale siciliana per le nomine di cui alle lettere b), c) e d), procede con decreto alla nomina e alla convocazione della prima riunione, nella quale il consiglio elegge presidente e vicepresidente.
Alla nomina si applicano le disposizioni vigenti in tema di inconferibilità e incompatibilità.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina; i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio.
Il consiglio dura quattro anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. È convocato dal presidente almeno ogni due mesi e ogni volta che lo richiedano, con indicazione degli argomenti da trattare, il Presidente della Regione, il direttore generale o altro componente del consiglio.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno due componenti in carica. Alle sedute partecipa senza voto il direttore generale; il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.
L’indennità spettante al presidente e agli altri componenti è stabilita con delibera della Giunta regionale, entro limiti massimi omnicomprensivi pari rispettivamente al 40% e al 20% dell’indennità dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana.
Direttore generale
Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne gestisce l’attività e ne dirige l’attività scientifica. È nominato dal Presidente della Regione, sentito il Ministero della salute, e deve possedere i requisiti previsti dal d.lgs. n. 106/2012. È coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio svolge i compiti previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 123/2011 e dura in carica tre anni. È composto da tre membri:
- uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze;
- due designati dalla Regione, scelti tra i soggetti iscritti nel registro di cui al d.lgs. n. 39/2010.
Regolamento organizzativo e poteri di indirizzo
Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta e previo parere della Commissione “Salute, Servizi Sociali e Sanitari” dell’Assemblea regionale siciliana, è emanato un regolamento organizzativo che disciplina, secondo i principi fondamentali del d.lgs. n. 106/2012:
- le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto;
- l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, indirizzo e verifica sull’Istituto, ferma la competenza esclusiva dello Stato;
- i criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e dell’utilizzo delle risorse, nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche.
Regime transitorio
Nelle more della costituzione dei nuovi organi dell’Istituto, l’Assessore regionale per la salute provvede a nominare un commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 11, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 106/2012. Il commissario resta in carica fino all’insediamento degli organi ordinari.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalle sue disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Pubblicazione ed efficacia
La legge dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e l’obbligo generale di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Elementi di contesto
Nel testo fornito è riportata una nota di impugnativa della legge da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 Cost. e dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. Tale informazione segnala un contenzioso costituzionale, ma non modifica di per sé il contenuto normativo descritto nel testo consolidato fornito.
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