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Ordinanza

Ordinanza n. 45/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - delle ordinanze n.1613 del 7/7/2025 e n.1763 del 22/7/2025 del Dirigente Ufficio Segnaletica e Passi Carrai del Comune di Lecce; - della delibera di Giunta Comunale n.124 del 3/4/2025 e dei relativi allegati; - ove occorra, della delibera di G. C. di Lecce n. 280 del 10/7/2025; - di tutti i provvedimenti che dispongono la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde nel centro storico di Lecce aprendola al traffico veicolare; - di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi eventuali pareri, verbali e documenti istruttori nonché per l’accesso agli atti anche istruttori, che hanno determinato l’istituzione e la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente in data 9.12.2025, per l’annullamento: - della delibera di Giunta comunale di Lecce n. 394 del 17/10/2025 che conferma la rimozione dell’area pedonale, del provvedimento di diniego implicito dell’istanza di riesame del 16/7/2025; - ove occorra, della delibera G. C. n. 280 del 10/7/2025, dell’ordinanza 1679/2025 del Dirigente Ufficio Segnaletica e Passi Carrai di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ovvero delle ordinanze n.1613 del 7/7/2025 e n.1763 del 22/7/2025 del Dirigente Ufficio Segnaletica e Passi Carrai del Comune di Lecce, della delibera di Giunta comunale n.124 del 3/4/2025 e dei relativi allegati, ove occorra della delibera di G. C. di Lecce n.280 del 10/7/2025, di tutti i provvedimenti che dispongono la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde nel centro storico di Lecce aprendola al traffico veicolare, di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi eventuali pareri, verbali e documenti istruttori nonché per l’esibizione in giudizio e declaratoria del diritto di accesso agli atti anche istruttori, che hanno determinato l’istituzione e la rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde.

Giustizia amministrativa202501014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze e delibere comunali che hanno disposto o confermato la rimozione dell'area pedonale di via delle Bombarde e la conseguente apertura al traffico veicolare, nonché il diniego implicito dell'istanza di riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, le ordinanze dirigenziali e le deliberazioni della Giunta comunale di Lecce relative alla rimozione dell'area pedonale di via delle Bombarde nel centro storico e alla sua apertura al traffico veicolare. La domanda è stata proposta anche in via cautelare e comprende una richiesta di accesso agli atti istruttori. Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'attuale stato dei lavori di rifacimento di via Principi di Savoia, lavori che comportano la modifica della viabilità oggetto di contestazione, nonché sulla verosimile possibilità di ultimazione entro il 31 marzo 2026, termine indicato nella deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 17 ottobre 2025. Il Comune deve specificare le caratteristiche e l'entità dei lavori residui.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Lecce, ordinando il deposito di una relazione dettagliata e documentata sullo stato dei lavori di rifacimento di via Principi di Savoia, sulle modifiche alla viabilità connesse e sulla possibilità di ultimazione entro il 31 marzo 2026, con specificazione dei lavori ancora da eseguire. La relazione dovrà essere acquisita entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione da parte dei ricorrenti. È stata fissata per il prosieguo della fase cautelare l'udienza camerale del 13 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'acquisizione di elementi istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione dettagliata e documentata dall'amministrazione quando i chiarimenti sullo stato dei lavori e sulla loro tempistica siano necessari per decidere la domanda cautelare.
  • Quando l'amministrazione ha previsto un termine determinato per l'ultimazione dei lavori rilevanti ai fini della controversia, il giudice può richiedere una verifica documentata della verosimile possibilità di rispettare tale termine, con indicazione specifica delle opere ancora da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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