R.R. Marche 4/2025
Disposizioni in materia di Ecomusei in attuazione dellarticolo 4 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e Disciplina degli Ecomusei)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Marche n. 4/2025 attua la l.r. 9/2022 sugli ecomusei, fissando criteri di gestione, requisiti per il riconoscimento regionale, contenuti del progetto culturale e procedura di domanda. Prevede iscrizione nell’elenco regionale, uso del logo e contributi. Nel solo 2025 la domanda può essere presentata nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.
Disposizioni regionali su gestione e riconoscimento degli ecomusei
Disposizioni regionali sugli ecomusei
Il regolamento disciplina, per la Regione Marche, i criteri di gestione degli ecomusei e i requisiti per ottenere e mantenere il riconoscimento regionale previsto dalla l.r. 9/2022. Definisce inoltre la procedura di domanda, l’iscrizione nell’elenco regionale e alcuni effetti collegati, come l’uso del logo e l’accesso ai contributi.
Ambito e definizioni
Il provvedimento si applica agli ecomusei in senso normativo regionale e chiarisce le principali nozioni rilevanti per il riconoscimento e la gestione. In particolare definisce l’ambito territoriale ecomuseale, il patrimonio ecomuseale, il processo ecomuseale e le attività ecomuseali, comprendendo sviluppo dei progetti, gestione delle strutture, promozione, studio, ricerca, educazione e formazione.
Criteri di gestione degli ecomusei
La gestione deve fondarsi su una programmazione strutturata e partecipata. Sono richiesti:
- predisposizione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione almeno ogni tre anni;
- coinvolgimento attivo della comunità locale, di enti pubblici e privati rappresentativi del territorio, di istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca e degli enti del terzo settore;
- attivazione di processi ecomuseali sia nella fase di costruzione sia nella fase di gestione;
- svolgimento continuativo delle attività ecomuseali;
- operatività impostata su logiche di rete e processi partecipati.
Requisiti per il riconoscimento regionale
Possono ottenere il riconoscimento gli ecomusei che dispongono di un insieme articolato di requisiti organizzativi, territoriali e funzionali. In sintesi devono avere:
- un ambito territoriale ecomuseale non sovrapposto a quello di altri ecomusei;
- un patrimonio ecomuseale;
- uno statuto o regolamento che descriva natura giuridica, finalità, sede legale e operativa, modalità organizzative e gestionali e regole di funzionamento;
- gestione affidata a enti locali o altri enti pubblici, associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste o altri organismi senza scopo di lucro, oppure enti di gestione di aree naturali protette;
- sede operativa nel territorio regionale;
- coordinatore tecnico-scientifico nominato con atto formale e con comprovata esperienza e competenza;
- personale dedicato, anche volontario;
- almeno uno spazio espositivo adeguato e accessibile secondo la normativa vigente;
- sito web, denominazione e logo;
- operatività nel territorio da almeno due anni prima della domanda;
- progetto di interpretazione ambientale e culturale elaborato con effettivo coinvolgimento della comunità locale.
L’apertura al pubblico non può essere inferiore a dieci ore settimanali o a cinquanta giorni l’anno. Se lo spazio espositivo non è di proprietà del gestore, la disponibilità deve essere garantita per almeno cinque anni dalla domanda di riconoscimento. Il sito web deve indicare orari di apertura, calendario eventi aggiornato mensilmente e contatti.
Progetto di interpretazione ambientale e culturale e programmazione
Il progetto costituisce il documento centrale del processo ecomuseale e deve essere costruito con il coinvolgimento della comunità locale. Deve illustrare:
- le caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana dell’ambito territoriale;
- le attività di ricognizione, inventariazione, catalogazione, conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio;
- eventuali collaborazioni o scambi con altri ecomusei, anche esterni alla regione o in ambito europeo, e con altri enti pubblici o privati, scuole, università, ricerca e terzo settore;
- l’assetto organizzativo e il personale dedicato;
- le attività svolte nel biennio precedente la domanda.
Il progetto deve essere accompagnato da un programma triennale di attività, con cronoprogramma, obiettivi strategici e piano di attuazione per ciascuna annualità, comprensivo delle risorse economiche e finanziarie.
Domanda di riconoscimento e procedimento
La domanda di riconoscimento è presentata dai soggetti gestori legittimati, con sottoscrizione del legale rappresentante, al dirigente della struttura regionale competente. La finestra ordinaria è fissata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Il dirigente approva i modelli di domanda e la documentazione da allegare, compresa la rappresentazione grafica del logo dell’ecomuseo; possono essere prodotte anche ulteriori dichiarazioni o attestazioni utili.
Riconoscimento, elenco regionale e contributi
Il riconoscimento è disposto dalla Giunta regionale, su istruttoria della struttura competente e previa consultazione del Comitato tecnico-scientifico previsto dalla legge regionale. Gli ecomusei riconosciuti sono iscritti nell’elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
L’iscrizione consente l’uso del logo degli ecomusei delle Marche, da utilizzare congiuntamente al logo proprio dell’ecomuseo riconosciuto. Agli ecomusei iscritti nell’elenco è inoltre riconosciuto il contributo previsto dalla l.r. 9/2022. I soggetti riconosciuti devono comunicare ogni variazione dei requisiti o del progetto, anche ai fini del mantenimento dell’iscrizione.
Permanenza nell’elenco e cancellazione
Per restare iscritti nell’elenco regionale, alla scadenza di ogni programmazione triennale i soggetti gestori devono:
- attestare il permanere dei requisiti richiesti;
- presentare una relazione sullo svolgimento del programma triennale;
- aggiornare il programma triennale di attività con la relativa documentazione.
La perdita dei requisiti o il mancato adempimento di tali obblighi comporta la cancellazione dall’elenco.
Disposizione transitoria
Per il solo anno 2025 la domanda di riconoscimento può essere presentata nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, in deroga alla finestra ordinaria prevista per gli anni successivi.
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