Deliberazione n. 234 del 01/06/2023
Provvedimento del 1° giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista per le segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. L’intervento era stato disposto per impedire la diffusione del materiale segnalato e per preservare, a fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, con misure idonee a non rendere identificabili gli interessati. Il provvedimento del 1° giugno 2023 si limita a ratificare l’azione d’urgenza già adottata il 23 maggio 2023.
Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 23 maggio 2023 nei confronti di Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La decisione trae origine da una segnalazione dell’interessato, che ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, relativo alla segnalazione di contenuti sessualmente espliciti oggetto di possibile diffusione senza consenso;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati per la decisione dell’Autorità;
- l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione in urgenza di misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
Con determinazione n. 60 del 23 maggio 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, ha disposto nei confronti di Telegram FZ-LLC due misure principali:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente al Garante.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto della nota di trasmissione alle piattaforme e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento del 1° giugno 2023 ha quindi natura confermativa dell’azione urgente già intrapresa, senza ulteriori prescrizioni o sanzioni.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento origina da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma introdotta per contrastare la diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito (c.d. revenge porn). Il Garante richiama inoltre gli artt. 143 e 144 del Codice, cui rimanda per la decisione, e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento immediatamente impeditivo della diffusione del materiale segnalato.
Provvedimento d’urgenza adottato il 23 maggio 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Contestualmente ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento n. 60/2023 adottato d’urgenza il 23 maggio 2023 nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento del 1° giugno 2023 non introduce ulteriori misure sostanziali, ma convalida l’intervento urgente già disposto.
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