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Legge

L.R. Calabria 53/2023

Integrazione dell’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme

Normativa regionaleL.R. Calabria 53/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 53/2023 integra l’art. 16 della l.r. 17/2005 aggiungendo tra le funzioni comunali la possibilità di concordare con Regione e Università calabresi forme di collaborazione per percorsi formativi universitari e attività teorico-pratiche, anche tramite strutture della Lega navale italiana. Non prevede nuovi oneri regionali ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Integrazione delle funzioni amministrative sul demanio marittimo in Calabria

Integrazione delle funzioni amministrative sul demanio marittimo in Calabria

La legge regionale Calabria 30 novembre 2023, n. 53 interviene sulla disciplina delle funzioni amministrative delegate in materia di aree del demanio marittimo, integrando l’articolo 16 della l.r. 17/2005. L’intervento è puntuale e si limita ad ampliare una delle funzioni già attribuite ai soggetti competenti sul territorio regionale.

Contenuto dell’integrazione normativa

La legge aggiunge una nuova lettera al comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17. La nuova previsione consente di concordare con la Regione e con le Università calabresi forme di collaborazione finalizzate alla piena attuazione dei percorsi formativi:

  • triennali;
  • magistrali;
  • di alta formazione universitaria.

La collaborazione può includere anche l’implementazione di attività teorico-pratiche che si avvalgano delle tecnologie, delle infrastrutture e delle competenze professionali disponibili nei Centri culturali della Lega navale italiana e nelle relative strutture periferiche, ossia sezioni e delegazioni, presenti sul territorio regionale e nazionale.

Soggetti coinvolti e finalità

La disposizione riguarda la Regione Calabria, le Università calabresi e le strutture della Lega navale italiana richiamate dalla norma. La finalità è favorire la collaborazione istituzionale e l’utilizzo di risorse e competenze già presenti per sostenere la formazione universitaria e l’alta formazione.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. Non risultano previsti regimi transitori o termini di applicazione limitati nel tempo.

Testo integrale

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