Cassazione Civile, Ordinanza n. 07976/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di un lavoratore, già alle dipendenze di una società di trasporto pubblico, a ottenere il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 per l'esposizione a fibre di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa a partire dal 16/03/1988. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda sulla base di una CTU che aveva ritenuto superata la soglia di esposizione qualificata per oltre dieci anni; in appello la Corte territoriale, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, ha invece rigettato la domanda, ritenendo provata l'esposizione qualificata solo per il periodo marzo 1988-31/12/1996. Il ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, censurava: asserita omessa pronuncia e motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulla valutazione delle prove e sulla CTU, nullità della consulenza d'ufficio, erronea applicazione delle regole processuali e, infine, la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sette motivi per difetti di specificità, mancato confronto con la ratio decidendi, doglianze che in realtà miravano a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle consulenze tecniche, nonché per omessa trascrizione delle parti rilevanti degli atti e delle CTU su cui si fondavano le censure. L'ottavo motivo, sulle spese, è stato ritenuto infondato perché la corte d'appello aveva applicato correttamente il principio di soccombenza e la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Norma fondante il beneficio previdenziale per esposizione ad amianto; la controversia verteva sulla prova dei presupposti fattuali di applicazione del beneficio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo che cumula o confonde vizi eterogenei, come omessa pronuncia e motivazione apparente, può essere dichiarato inammissibile se non individua chiaramente il vizio denunciato.
art. 112 c.p.c.
La denuncia di omessa pronuncia non è configurabile quando la sentenza abbia comunque deciso sulla domanda, ancorché sulla base della valutazione delle prove.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo nei limiti del vizio di nullità/assenza radicale; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 195 c.p.c.
Le doglianze relative alla consulenza tecnica devono essere specifiche e correlate agli atti processuali rilevanti.
art. 196 c.p.c.
La rinnovazione della CTU rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di denunciare il semplice omesso esame di singoli elementi istruttori o una rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la mancata trascrizione delle parti decisive rende la censura inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità della censura.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 421 c.p.c.
Nel processo del lavoro il potere officioso del giudice non esclude il rispetto delle regole di specificità e di ammissibilità delle censure in cassazione.
art. 2697 c.c.
La doglianza deve confrontarsi con la ripartizione dell'onere probatorio, ma non può risolversi nella richiesta di nuova valutazione delle prove.
art. 416 c.p.c.
Le contestazioni devono essere specifiche; in cassazione non è sufficiente una critica generica alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 31 d.lgs. n. 277/1991
Richiamato in relazione alla disciplina della protezione dei lavoratori esposti all'amianto, ma le censure non sono state ritenute decisive o specifiche.
art. 3, comma 7, D.M. 27/10/2004
Richiamato dal ricorrente per contestare la metodologia di accertamento dell'esposizione, senza esito utile per carenza di specificità e decisività.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sul giusto processo, ma non in modo idoneo a superare i rilievi di inammissibilità.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese del giudizio di legittimità è conforme al principio.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in assenza di specifiche violazioni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio, delle CTU o del merito della controversia; la selezione delle prove rilevanti spetta al giudice di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia o di motivazione apparente non può essere utilizzata per contestare, in realtà, la valutazione delle prove: se il giudice ha deciso sulla domanda, il vizio dell'art. 112 c.p.c. non sussiste.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di singoli elementi istruttori; il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento di discussione e la sua decisività.
- Le censure relative alla consulenza tecnica d'ufficio sono ammissibili solo se sono trascritte le parti rilevanti dell'elaborato e si indica con precisione quale sia il vizio metodologico o processuale denunciato; una critica generica alla CTU è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla lettura delle prove, ma solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o attribuito efficacia di prova legale a elementi non idonei.
- Nel processo del lavoro, anche a fronte dei poteri officiosi del giudice, il ricorso per cassazione resta soggetto a rigorosi oneri di specificità, autosufficienza e decisività della censura.
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